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Art. 1 Principi
1 È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:
2 La procedura della multa disciplinare si applica soltanto alle fattispecie contravvenzionali che figurano in un elenco di cui all’articolo 15. 3 Non si applica alle contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la legge federale del 22 marzo 197424 sul diritto penale amministrativo. 4 La multa disciplinare ammonta al massimo a 300 franchi. 5 Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell’imputato. 5 RS 241 6 RS 451 8 RS 680 10 RS 741.71 11 RS 747.201 12 RS 812.121 13 RS 814.01 14 RS 817.0 15 Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713). 16 RS 818.101 17 RS 818.31 18 RS 921.0 19 RS 922.0 20 RS 923.0 21 RS 943.1 23 Seconda parte del per. introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 2020 (Cultura, casi di rigore, sport, assicurazione contro la disoccupazione, multe disciplinari), in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2021 (RU 2020 5821; FF 2020 7713). 24 RS 313.0 |
Art. 2 Organi competenti
1 Le multe disciplinari sono riscosse dagli organi di polizia e dalle autorità competenti per l’esecuzione delle leggi di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a e delle ordinanze emanate in virtù delle stesse. I Cantoni designano gli organi competenti per la riscossione delle multe disciplinari. 2 Nella misura in cui il diritto federale le conferisce competenze di controllo nei settori di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’AFD trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale. 3 Il rappresentante dell’organo competente deve legittimarsi come tale dinanzi all’imputato. |
Art. 3 Presupposti
1 La procedura della multa disciplinare si applica alle infrazioni accertate direttamente dal rappresentante dell’organo competente. 2 Si applica parimenti alle infrazioni alla LCStr25 e alle ordinanze emanate in virtù della stessa accertate da un impianto di sorveglianza automatico che soddisfa i requisiti della legge federale del 17 giugno 201126 sulla metrologia. |
Art. 4 Eccezioni
1 La presente legge non si applica alle infrazioni commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 15 anni; è fatto salvo il capoverso 2. 2 Le infrazioni alla LStup27 non sono punite nella procedura della multa disciplinare se sono state commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 18 anni. 3 Le infrazioni non sono neppure punite nella procedura della multa disciplinare se:
27 RS 812.121 28 RS 312.0 |
Art. 5 Concorso di infrazioni
1 Se, con uno o più atti contemporanei, l’imputato commette più fattispecie contravvenzionali punite nella procedura della multa disciplinare, gli importi sono cumulati ed è inflitta una multa complessiva. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nel caso in cui più fattispecie contravvenzionali hanno lo stesso obiettivo di protezione. 2 Se la multa complessiva prevedibile ammonta a più di 600 franchi, tutte le infrazioni sono giudicate nella procedura penale ordinaria. |
Art. 6 Procedura in generale
1 Se è identificato al momento dell’infrazione, l’imputato può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni (termine di riflessione). 2 Se paga immediatamente la multa, gli viene rilasciata una ricevuta che non menziona il suo nome. 3 Se non paga immediatamente la multa, deve fornire i suoi dati personali e riceve un modulo concernente il termine di riflessione e una cedola di versamento. Il rappresentante dell’organo competente conserva una copia del modulo. Se l’imputato paga la multa entro il termine prescritto, la copia è distrutta. 4 Se l’imputato non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedimento penale ordinario. 5 Se l’autore dell’infrazione è sconosciuto, è avviato un procedimento penale ordinario. È fatto salvo l’articolo 7. 6 Nella procedura della multa disciplinare non si applicano le prescrizioni sulla comunicazione di sentenze, di decreti d’accusa o di decreti d’abbandono. |
Art. 7 Responsabilità del detentore del veicolo
1 Se il conducente di un veicolo non viene sorpreso o fermato al momento dell’infrazione alla LCStr29, alle ordinanze emanate in virtù della stessa oppure alla LUSN30, la multa è inflitta al detentore del veicolo indicato nella licenza di circolazione. 2 La multa è comunicata per scritto al detentore indicato nella licenza di circolazione. Questi può pagarla entro 30 giorni. 3 Se il detentore non paga la multa entro il termine prescritto, è avviato un procedimento penale ordinario. 4 Se il detentore fornisce nome e indirizzo dell’autore dell’infrazione, nei confronti dello stesso è avviato il procedimento di cui ai capoversi 2 e 3. 5 Se l’autore dell’infrazione non può essere identificato senza sforzi sproporzionati, il detentore deve pagare la multa entro un termine di 30 giorni, salvo se nell’ambito del procedimento penale ordinario rende verosimile che il suo veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà e senza che egli potesse impedirlo, nonostante abbia usato la dovuta diligenza. |
Art. 8 Messa al sicuro e confisca
1 Con la riscossione della multa disciplinare sono messi al sicuro oggetti e valori patrimoniali che vanno confiscati secondo gli articoli 69 e 70 del Codice penale31. 2 Gli oggetti e i valori patrimoniali messi al sicuro sono considerati confiscati con il pagamento della multa. 31 RS 311.0 |
Art. 9 Moduli
1 La ricevuta per la multa disciplinare contiene le indicazioni seguenti:
2 Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti:
3 Nei casi di cui all’articolo 7, il modulo concernente il termine di riflessione può essere apposto sul parabrezza. Al posto dei dati personali secondo il capoverso 2 lettera a è indicata la targa del veicolo. |
Art. 10 Imputati non domiciliati in Svizzera
1 L’imputato non domiciliato in Svizzera che non paga immediatamente la multa disciplinare deve depositarne l’importo oppure prestare una garanzia adeguata. 2 Se il termine di riflessione di cui all’articolo 6 capoverso 1 scade inutilizzato o se l’imputato accetta esplicitamente la multa disciplinare entro tale termine, l’importo depositato è computato nella multa disciplinare. Con il computo, la multa disciplinare è considerata pagata. |
Art. 13 Opposizione alla procedura della multa disciplinare
1 Il rappresentante dell’organo competente comunica all’imputato che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare. 2 Se l’imputato si oppone alla procedura, è avviato un procedimento penale ordinario; è fatto salvo l’articolo 15 capoverso 3 LUSN32. 32 RS 741.71 |
Art. 18 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 202035 35 O del 16 gen. 2019 (RU 2019 527). |
Allegato |
(art. 16) |
Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
I La legge del 24 giugno 197036 sulle multe disciplinari è abrogata. II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...37 36 [RU 1972 666, 1996 1075, 2006 3545art. 44 n. 4, 2012 6291] 37 Le mod. possono essere consultate alla RU20176559. |