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Legge federale
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L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 decreta: 3 RS 101 4 Nuovo testo giusta l’art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l’Accordo tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663). |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Uffici centrali 6
1 La Confederazione gestisce uffici centrali per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale. 2 Gli uffici centrali lavorano in collaborazione con le autorità preposte al procedimento penale e con i servizi di polizia cantonali ed esteri. 6 Nuovo testo giusta l’art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l’Accordo tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663). |
Art. 2 Compiti
Gli uffici centrali giusta la presente legge:
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Art. 3 Ricerca di informazioni
Gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all’adempimento dei loro compiti nel modo seguente:
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Art. 4 Collaborazione con autorità e uffici
1 Per ogni ufficio centrale il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali condizioni e in che misura le seguenti autorità e servizi sono obbligati a collaborare e ad informare di caso in caso l’ufficio centrale:
2 In merito alle controversie che sorgono nell’Amministrazione federale decide l’autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.7 7 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 20032133; FF 20013764). |
Art. 5 Agenti di collegamento
1 Gli agenti di collegamento distaccati presso determinate rappresentanze svizzere all’estero o presso organizzazioni internazionali appoggiano le autorità penali nel perseguimento dei reati penali che rientrano nelle competenze degli uffici centrali. Essi operano, nel quadro delle disposizioni che seguono, come addetti dell’ufficio centrale direttamente con le autorità competenti dello Stato ospitante e di determinati Stati terzi. 1bis L’Ufficio federale di polizia (fedpol), d’intesa con l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), può delegare compiti dei propri agenti di collegamento agli agenti di collegamento dell’AFD. Nel quadro dei compiti delegati da fedpol, gli agenti di collegamento dell’AFD sono equiparati a quelli di fedpol per quanto riguarda l’accesso ai sistemi d’informazione e il diritto di trattare i dati, purché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti.8 2 Gli agenti di collegamento possono intervenire anche in caso di ricerche e indagini per il perseguimento di crimini e delitti per i quali la Svizzera può concedere assistenza giudiziaria. 3 Il Consiglio federale definisce con gli Stati ospitanti i dettagli dell’intervento. 4 Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con le competenti autorità straniere lo stazionamento di agenti stranieri di collegamento in Svizzera. 8 Introdotto dal n. 2 dell’all. al DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 ago. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). |
Art. 6 Creazione di uffici centrali
1 Le sezioni 1 e 4 della presente legge si applicano per analogia agli uffici centrali creati sulla base di un trattato internazionale o di un’altra legge federale. 2 Il Consiglio federale può, per analogia, disciplinare mediante ordinanza le modalità d’applicazione della legge. |
Art. 6a Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati 9
1 La Confederazione può partecipare all’istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune. 2 Coordina la gestione e l’esercizio della parte svizzera di tali centri. 3 Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l’organizzazione comune dei centri, l’esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento. 9 Introdotto dall’art. 3 del DF del 21 mar. 2014 che approva l’Accordo tra la Svizzera, l’Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2297; FF 2013 663). |
Sezione 2: Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata |
Art. 7 Compiti
1 L’Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell’articolo 260ter del Codice penale10 nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni. 2 È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (art. 24 del Codice di procedura penale del 5 ott. 200711, CPP).12 3 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell’ambito dei procedimenti d’assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP.13 10RS 311.0 11 RS 312.0 12 Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull’istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n. II 15 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 13 Introdotto dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull’istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica (RU 2001 3071; FF 1998 1095). Nuovo testo giusta il n. II 15 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). |
Art. 8 Obblighi d’informazione
1 Le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale comunicano all’Ufficio centrale le informazioni che permettono di concludere che esiste un’organizzazione ai sensi dell’articolo 260ter numero 1 primo comma del Codice penale14 o un reato ai sensi dell’articolo 24 CPP15, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta.16 Esse comunicano segnatamente i motivi concreti di sospetto nonché l’apertura e l’archiviazione di un’inchiesta nell’ambito delle quali è dato un sospetto di partecipazione a organizzazioni criminali o di presenza di un reato ai sensi dell’articolo 340bis del Codice penale, riguardo al quale il procuratore generale della Confederazione può aprire un’inchiesta. 17 2 L’Ufficio centrale informa le autorità della Confederazione e dei Cantoni preposte al perseguimento penale in merito a tutti i fatti che concernono le procedure annunciate. 14 RS 311.0 15 RS 312.0 16 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 17 Nuovo testo giusta il n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull’istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071; FF 1998 1095). |
Sezione 3: Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti |
Art. 9 Compiti
1 L’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sostiene le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché di altri Stati nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illegale di stupefacenti. 2 Può essere incaricato di raccogliere le prove nell’ambito dei procedimenti d’assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove si svolge secondo le disposizioni del CPP18.19 3 …20 18 RS 312.0 19 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 20 Abrogato dal n. II 2 del DF del 22 dic. 1999 (Sull’istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica), con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3071; FF 1998 1095). |
Art. 10 Obblighi d’informazione
I Cantoni devono comunicare tempestivamente all’Ufficio centrale tutti i procedimenti penali intentati per infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195121 sugli stupefacenti. |
Sezione 4: Trattamento dei dati personali |
Art. 11e1222
22 Abrogati dal n. 8 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 20084989; FF 20064631). |
Art. 13 Comunicazione di dati personali
1 L’Ufficio centrale comunica dati personali alle autorità nell’ambito dell’obbligo di collaborazione. Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza a quali altri destinatari l’Ufficio centrale può trasmettere dati personali, nel caso particolare, ai fini di un procedimento. 2 La comunicazione di dati personali nel quadro della cooperazione di polizia con le autorità straniere preposte al perseguimento penale è retta dagli articoli 349a–349h del Codice penale23.24 23 RS 311.0 24 Nuovo testo dal n. II 7 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |
Art. 1425
25 Abrogato dal n. 8 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 20084989; FF 20064631). |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 15 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza:
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Art. 16 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 15 marzo 199526 26DCF del 22 feb. 1995. |
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