Allegato |
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(art. 6 cpv. 1)
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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell’articolo 29 LPSpo. 2 Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l’UFSPO deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell’attività fisica. |
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti. |
Art. 3 Obbligo di pagamento
Chi ottiene una prestazione o causa l’emanazione di una decisione deve pagare un emolumento, in particolare per:
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Art. 4 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
Non sono riscossi emolumenti per:
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Art. 6 Calcolo degli emolumenti
1 Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato. 2 Se nell’allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato. 3 Per l’emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d’ora iniziato viene fatturato per intero. 4 Nell’ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l’oggetto, nonché dell’interesse pubblico e dell’interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti. |
Art. 7 Prenotazione di servizi
Per ottenere le prestazioni di cui all’articolo 3 lettere a–c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute secondo quanto prenotato, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione . |
Art. 8 Riduzione e condono di emolumenti
1 L’UFSPO può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni per le quali sussiste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengono fornite:
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l’UFSPO regola con le persone od organizzazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico. 3 Se le prestazioni prenotate non vengono ottenute per motivi scusabili, l’UFSPO può ridurre l’emolumento. |
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DDPS del 14 settembre 20124 concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport è abrogata. 4 [RU 2012 4901, 2015 4139] |