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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale) e di tutte le istituzioni che le sono annesse giusta l’articolo 13 capoverso 1 LBNS. 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti. |
Art. 2 Esenzione dagli emolumenti
Le seguenti prestazioni sono esenti da emolumenti:
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Art. 3 Riduzione e condono degli emolumenti
La Biblioteca nazionale può ridurre o condonare gli emolumenti, se:
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Art. 6 Prestazioni
Il DFI fissa le aliquote degli emolumenti per le seguenti prestazioni della Biblioteca nazionale:
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Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 31 gennaio 20073 sugli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera è abrogata. 3 [RU 2007 471] |