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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
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Art. 2 Iscrizione nell’Elenco TBC
1 Nell’Elenco TBC sono iscritti beni culturali mobili d’importanza significativa per il patrimonio culturale. 2 È considerato d’importanza significativa per il patrimonio culturale un bene culturale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
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Art. 4 Descrizione dei beni culturali iscritti
Per ogni bene culturale sono riportate nell’Elenco TBC le seguenti indicazioni, se conosciute:
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Art. 5 Responsabilità dell’Elenco TBC
1 Il Servizio specializzato dell’Ufficio federale della cultura (Servizio specializzato) gestisce l’Elenco TBC in forma di banca dati elettronica e lo pubblica sul sito Internet dell’Ufficio federale della cultura. 2 Il Servizio specializzato decide sulle domande di iscrizione di beni culturali nell’Elenco TBC e di cancellazione di iscrizioni. |
Art. 6 Domanda di iscrizione
1 L’istituzione della Confederazione presenta al Servizio specializzato una domanda di iscrizione nell’Elenco TBC per il bene culturale di sua proprietà. 2 La domanda deve riportare le indicazioni di cui all’articolo 4 ed essere presentata in forma elettronica. 3 Se approva la domanda, il Servizio specializzato registra il bene culturale nella banca dati elettronica. |
Art. 8 Cancellazione di iscrizioni
1 Nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 3 LTBC, l’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale può chiedere al Servizio specializzato la cancellazione dell’iscrizione. La domanda va motivata. 2 Se approva la domanda, il Servizio specializzato procede alla cancellazione dell’iscrizione dalla banca dati elettronica. |
Art. 10 Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 13 aprile 20052 sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue: …3 3 La mod. può essere consultata alla RU 2014 1451. |
Allegato |
(art. 3 cpv. 2) |