Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare1, ordina: |
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Art. 2 Compiti e condizioni d’impiego
1 La truppa può essere impiegata per i compiti di polizia di frontiera seguenti:
2 La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato. 3 Non è consentito impiegare formazioni di reclute. 4 La truppa non dispone di alcun potere decisionale in materia d’applicazione della legislazione concernente la polizia doganale, l’asilo e la polizia degli stranieri. |
Art. 3 Procedura
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) o il Governo cantonale indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:
2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 5 Mandato
1 Le autorità civili, dopo aver consultato il DDPS, impartiscono per scritto il mandato alla truppa assegnata. 2 Il mandato regola segnatamente:
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Art. 9 Informazione
1 Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa. 2 Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione. |
Art. 10 Statuto dei militari
1 Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita. 2 Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni. |