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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la collaborazione in materia di trasporti tra gli organi civili e militari per la preparazione di misure da adottare in caso di catastrofi o situazioni di emergenza di portata nazionale o internazionale oppure di conflitti armati (casi di sinistro). |
Art. 2 Organo direttivo
1 I compiti di coordinamento sono svolti da un organo direttivo. 2 Nell’organo direttivo sono rappresentati, ognuno con un membro:
3 Gli organi di cui al capoverso 2 lettere b–m designano i propri membri previa intesa con il presidente dell’organo direttivo. |
Art. 3 Compiti
L’organo direttivo svolge i seguenti compiti:
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Art. 4 Presidenza
1 Il membro dell’organo direttivo nominato dall’Ufficio federale dei trasporti svolge nel contempo la funzione di presidente. 2 Il presidente dell’organo direttivo svolge i seguenti compiti:
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Art. 5 Organizzazioni incaricate
1 Le organizzazioni incaricate coordinano le misure da adottare a livello operativo in caso di sinistro armonizzandole tra loro. 2 Le organizzazioni incaricate sono:
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Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 1° settembre 20043 concernente il coordinamento dei trasporti in caso di sinistro è abrogata. 3 [RU 2004 4163, 2010 3827] |