Ordinanza sull’assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG)
Principio (1 - 1)
Copertura generale (2 - 8)
Copertura automatica interinale (9 - 15)
Disposizioni comuni (16 - 22)
Disposizioni finali (23 - 25)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),2 ordina: 1 RS 531 2 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3179). |
Sezione 2: Copertura generale |
Art. 2 Tenore
Se la Svizzera è minacciata, direttamente o indirettamente, da un conflitto armato o da altri eventi egemonici o se esiste una grave penuria, la Confederazione può accordare la copertura per i trasporti di guerra e rischi analoghi, segnatamente per gli attentati, i sabotaggi e la pirateria aerea. |
Art. 4 Concessione della copertura
1 La copertura può essere accordata a condizione che il richiedente provi, in una domanda motivata, che i trasporti o la messa al sicuro, a titolo preventivo, dei mezzi di trasporto in un luogo adeguato sono effettuati nell’interesse dell’approvvigionamento del Paese e che il rischio non può essere coperto altrimenti a condizioni ragionevoli. 2 Per i contratti di trasporto conclusi dalla Confederazione stessa, la copertura può essere accordata senza che sia necessario provare che non esiste un’altra possibilità di copertura a condizioni ragionevoli. |
Art. 5 Campo d’applicazione (oggetto)
La copertura comprende in particolare i beni e i valori menzionati qui appresso, come pure i mezzi di trasporto seguenti:
3 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 20032167). 4 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3179). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 6 Campo d’applicazione (tempo e luogo)
1 Il Consiglio federale determina il momento a partire dal quale può essere accordata la copertura. Questa inizia con l’emanazione della decisione (art. 16). 2 Gli oggetti menzionati all’articolo 5 possono essere assicurati durante il trasporto marittimo, aereo, fluviale, lacuale e terrestre. La copertura ARG può parimenti essere accordata per il necessario viaggio a vuoto di un mezzo di trasporto effettuato in relazione con un trasporto assicurato, nonché per i depositi anteriori, intermedi e posteriori all’estero che sono in relazione con un trasporto coperto dalla Confederazione. Se il mezzo di trasporto è messo al sicuro a titolo preventivo in un luogo adeguato, la copertura si estende anche alla durata necessaria per questo trasferimento. 3 Per principio, la copertura non concerne i trasporti effettuati su territorio svizzero. Essa può tuttavia essere estesa a questo territorio:
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Art. 7 Limitazione del rischio 5
1 Il settore specializzato Logistica è autorizzato, a seconda della situazione, a sopprimere o limitare, nel singolo caso, la copertura per certi beni, valori, territori, percorsi e mezzi di trasporto. 2 Esso può stabilire franchigie adeguate. 5 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 20032167). |
Art. 8 Relazioni fra gli assicurati e il settore specializzato Logistica 6
Per la presentazione delle domande di copertura e lo svolgimento dell’assicurazione federale dei trasporti contro il rischio di guerra, gli assicurati devono rivolgersi agli istituti d’assicurazione incaricati dalla Confederazione. Questi giudicano, in base alle direttive di accettazione dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, se l’operazione in questione riveste un interesse per l’approvvigionamento del Paese. Nei casi non previsti da queste direttive, nonché nei casi dubbi, la competenza di valutare l’esistenza o meno di tale interesse spetta al settore specializzato Logistica, previa consultazione con il settore competente. 6 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 20032167). |
Sezione 3: Copertura automatica interinale |
Art. 13 Campo di applicazione (tempo e luogo)
1 La copertura inizia con l’emanazione della decisione (art. 16). 2 La copertura termina dopo l’introduzione della copertura generale con la concessione di questa copertura o con il rifiuto della domanda di copertura, ma al più tardi, in mancanza di una domanda per la concessione della copertura generale, con la scadenza del termine fissato nelle condizioni generali di assicurazione. 3 La copertura è valida in tutto il mondo. |
Art. 14 Relazioni fra gli assicurati e il settore specializzato Logistica 7
L’articolo 8 è applicabile per analogia. 7 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 20032167). |
Art. 15 Riassicurazione 8
Su richiesta dei primi assicuratori, il settore specializzato Logistica è autorizzato a riassicurarli per l’intera copertura automatica interinale dei beni e dei valori. 8 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 20032167). |
Sezione 4: Disposizioni comuni |
Art. 16 Forma giuridica dell’ARG 9
Il settore specializzato Logistica accorda la copertura mediante l’emanazione della decisione; esso stabilisce le condizioni generali e i premi da pagare. 9 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 20032167). |
Art. 19 Esecuzione e organizzazione 10
1 Il settore specializzato Logistica è incaricato dell’esecuzione dell’ARG. 2 Esso si avvale della collaborazione degli istituti d’assicurazione svizzeri autorizzati. Gli istituti stranieri autorizzati a praticare in Svizzera possono collaborare soltanto finché lo Stato in cui hanno la loro sede accorda la reciprocità agli istituti svizzeri. 10 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 20032167). |
Art. 20 Surrogazione
Se la Confederazione ha versato un’indennità, è surrogata nei diritti che il beneficiario può avere verso terzi, indipendentemente dal titolo giuridico per cui sono sorti questi diritti. Su domanda della Confederazione, il beneficiario è tenuto a prendere le misure necessarie per far valere questi diritti. |
Art. 21 Finanziamento
1 Con i proventi dei premi e con le altre entrate che sono in relazione con l’assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra viene costituita una riserva speciale. 2 Le spese per l’assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra devono essere addossate alla riserva; se questa è insufficiente, la Confederazione verserà un’anticipazione prelevata dalle risorse generali della Confederazione, che dovrà essere ammortizzata mediante il futuro ricavo dei premi. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 24 Diritto previgente: abrogazione
Il decreto del Consiglio federale del 31 gennaio 195611 sull’assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra è abrogato. 11Non pubblicato nella RU. |