Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),2 ordina: 1 RS 531 2 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3179). |
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Art. 1–253
3 Abrogati dal n. I dell’O del 4 lug. 2021, con effetto dal 1° ago. 2021 (RU 2021 349). |
Disposizione transitoria dell’abrogazione del 4 giugno 2021 4
4 RU 2021 349 |
È sciolto il finanziamento speciale di cui al punto «Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra» della documentazione complementare del 23 marzo 20205 relativa al consuntivo 2019 (Finanziamenti speciali, fondi speciali e rimanenti mezzi a destinazione vincolata). I mezzi finanziari rimanenti vengono trasmessi alla Cassa federale al 31 dicembre 2021. 5 La documentazione complementare è disponibile su: www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Consuntivo > 2019 |
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