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Art. 56 Dipartimenti e Cancelleria federale
1I dipartimenti e la Cancelleria federale perseguono, unitamente al Consiglio federale e all'Assemblea federale, gli obiettivi superiori in materia di politica finanziaria e di bilancio. 2In particolare, i dipartimenti e la Cancelleria federale: - a.
- pianificano, gestiscono e coordinano il sistema finanziario nel proprio ambito;
- b.
- provvedono a una visione globale delle finanze delle unità amministrative loro attribuite e promuovono la qualità del sistema contabile nell'ambito di loro competenza;
- c.
- emanano, se necessario, istruzioni complementari per l'attuazione delle prescrizioni del Consiglio federale, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF);
- d.
- coadiuvano il DFF nella preparazione del preventivo e delle relative aggiunte, del consuntivo e del piano finanziario.
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Art. 57 Unità amministrative
1Le unità amministrative sono responsabili dell'impiego accurato, economico e parsimonioso dei crediti e valori patrimoniali loro affidati. 2Le unità amministrative possono contrarre impegni ed effettuare pagamenti soltanto nel quadro dei crediti stanziati. I crediti possono essere utilizzati unicamente per lo scopo assegnato e per bisogni indispensabili. 3L'unità amministrativa che gestisce crediti destinati ai bisogni di più unità amministrative accerta la fondatezza delle loro domande di credito. Per il rimanente, le unità amministrative richiedenti sono responsabili della valutazione dei bisogni. 4 Di massima un progetto è finanziato da una sola unità amministrativa. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
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Art. 58 Dipartimento federale delle finanze
1Il DFF gestisce le finanze della Confederazione e provvede ad assicurarne una visione globale. 2Il DFF prepara, per il Consiglio federale, il preventivo e le relative aggiunte, il consuntivo e il piano finanziario; esso verifica le domande di credito e la stima dei ricavi. 3Il DFF esamina, per il Consiglio federale, ogni progetto avente implicazioni finanziarie, per determinare se sia conforme ai principi dell'economicità e dell'efficacia e se il suo costo sia sopportabile. 4Il DFF verifica periodicamente se le spese ricorrenti e le uscite per investimenti sono necessarie e appropriate.
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Art. 59 Amministrazione federale delle finanze
1Fatte salve disposizioni particolari, l'AFF è responsabile dell'organizzazione uniforme della contabilità, del traffico dei pagamenti e della gestione delle disponibilità finanziarie nell'Amministrazione federale. 2L'AFF è autorizzata a: - a.
- rappresentare la Confederazione per l'esazione di pretese pecuniarie contestate o la reiezione di pretese pecuniarie infondate:
- 1.
- davanti ai tribunali civili e arbitrali,
- 2.
- nella proposizione di azioni civili nel processo penale,
- 3.
- nell'ambito del diritto in materia di esecuzione e fallimento;
- b.
- rinunciare all'esazione di pretese pecuniarie contestate ove appaia che sarà infruttuosa o che il dispendio amministrativo e la spesa risulteranno sproporzionati rispetto all'ammontare litigioso;
- c.
- chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, cantonali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell'attuazione di pretese di diritto pubblico.1
3Se non vi è alcuna prospettiva di un esito più vantaggioso per la Confederazione, a prescindere da disposizioni previste da leggi speciali, l'AFF può: - a.
- approvare concordati;
- b.
- cedere ai debitori attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.2
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Art. 60 Tesoreria centrale e raccolta di fondi
1L'AFF gestisce la tesoreria centrale delle istituzioni e unità amministrative soggette alla presente legge e provvede alla solvibilità permanente.1 2Per garantire la solvibilità, l'AFF può raccogliere fondi sul mercato monetario e su quello finanziario. 3Il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo includono un prospetto, rispettivamente un rendiconto annuale concernente la tesoreria e la raccolta di fondi.
1 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).
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Art. 60a Cassa di risparmio del personale federale
1Nel quadro della Tesoreria federale l'AFF gestisce la Cassa di risparmio del personale federale (CRPF) al fine di raccogliere fondi per la Confederazione e promuovere l'attività di risparmio. L'AFF può affidare a terzi la gestione della CRPF. 2I conti sono gestiti per conto di: - a.
- impiegati dell'Amministrazione federale;
- b.
- persone vicine alla Confederazione, segnatamente persone elette o nominate dall'Assemblea federale, dai tribunali federali, dal Consiglio federale o dall'Amministrazione federale;
- c.
- altre persone, se la gestione dei conti è nell'interesse della Confederazione, segnatamente per evitare conflitti di interesse.
3Il Consiglio federale designa la cerchia delle persone aventi diritto a un conto secondo il capoverso 2. Può prevedere deroghe a tale diritto se, per l'assenza di un legame duraturo con l'organizzazione lavorativa della Confederazione, al rapporto di lavoro manca la vicinanza alla Confederazione o se le spese per la gestione del conto sono sproporzionate. 4La Confederazione risponde degli impegni della CRPF e ne assume i costi, sempre che non siano coperti dai clienti.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).
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Art. 60b Relazione di conto
1Sempre che la presente legge o il diritto d'esecuzione non disponga altrimenti, le relazioni di conto della CRPF sono rette dal diritto privato. Le controversie tra la CRPF e i suoi clienti sono giudicate dai tribunali civili. 2Oltre ai propri averi, i clienti possono depositare anche averi di parenti prossimi. 3La CRPF può sciogliere la relazione di conto in particolare se: - a.
- il mantenimento della relazione di conto viola disposizioni del diritto nazionale o internazionale oppure se il rispetto di tali disposizioni comporta un onere sproporzionato;
- b.
- per la CRPF stessa o per la Confederazione vi è il rischio di danni sul piano legale e della reputazione.
4Se il cliente non adempie gli obblighi nei suoi confronti, la CRPF può mantenere un conto senza più rimunerarlo e rifiutare la fornitura di altre prestazioni di servizi. 5Per le sue prestazioni di servizi la CRPF può chiedere di essere indennizzata a prezzi che consentano di coprire i costi.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061).
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Art. 60c Trattamento dei dati
1La CRPF tratta in forma cartacea e in un sistema d'informazione i dati dei suoi clienti, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, di cui ha bisogno per adempiere i propri compiti, in particolare per: - a.
- gestire i conti;
- b.
- eseguire il traffico dei pagamenti; e
- c.
- fornire consulenza sull'offerta di prestazioni.
2Gli impiegati della CRPF e i terzi incaricati della gestione tecnica, dell'esecuzione del traffico dei pagamenti e della rilevazione dei dati hanno accesso al sistema d'informazione, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti. 3Per l'adempimento dei propri compiti, gli impiegati della CRPF possono trasmettere dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ai propri superiori diretti, anche se questi ultimi non sono impiegati della CRPF. 4Al fine di verificare il diritto a un conto e di adempiere gli obblighi secondo la legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro, la CRPF scambia regolarmente dati personali con l'Ufficio federale del personale, con altri datori di lavoro dei clienti e con PUBLICA. Lo scambio di dati è reciproco. 5La CRPF è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d'informazione. 6Il Consiglio federale: - a.
- definisce i dati personali che possono essere trattati;
- b.
- stabilisce i termini di conservazione e disciplina la distruzione dei dati allo scadere del termine.
1 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4009; FF 2014 8061). 2 RS 955.0
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Art. 61 Aggregazione alla tesoreria centrale
1Fatte salve disposizioni derogatorie contenute in altre leggi federali, l'AFF può aggregare alla tesoreria centrale, per l'amministrazione delle loro liquidità, le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che tengono una contabilità propria. 2L'AFF e l'unità amministrativa aggregata definiscono di comune intesa i particolari dell'aggregazione.
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Art. 62 Investimento di capitali disponibili
1L'AFF investe i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo tale che ne sia garantita la sicurezza e un ricavo conforme al mercato. Tali capitali devono essere inclusi nei beni patrimoniali. 2L'acquisto di fondi o di diritti di partecipazione a imprese con fine lucrativo non è permesso a scopo d'investimento. 3I capitali di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto normativo, possono essere investiti conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale.
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