Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; ordina: |
Allegato |
(art. 3 cpv. 4) |
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Art. 1 Principi
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riscuote emolumenti, in particolare per le seguenti prestazioni:
2 Riscuote anche emolumenti nel settore dell’IVA per:
3 Non riscuote emolumenti per informazioni vincolanti relative a una fattispecie concreta riguardante una determinata persona, salvo che la richiesta non superi la misura usuale. |
Art. 2 Applicabilità di altre ordinanze
1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti (OgeEm). 2 L’ordinanza del 25 novembre 19745 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa si applica ai costi dei provvedimenti speciali d’inchiesta secondo gli articoli 190–195 LIFD che non rientrano nei costi di riproduzione di documenti e di dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera e. |
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono fissati secondo il tempo impiegato. 2 La tariffa oraria è compresa fra 100 e 250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste. 3 Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, l’AFC può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario. 4 Per la riproduzione di documenti e di dati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera e gli emolumenti sono riscossi conformemente all’allegato. |
Art. 4 Esborsi
1 Sono considerati esborsi i costi supplementari correlati a un’attività che soggiace al pagamento degli emolumenti, in particolare gli esborsi di cui all’articolo 6 OgeEm6 nonché le indennità ai testimoni. 2 I testimoni ricevono un’indennità:
3 In caso di perdita di guadagno, i testimoni ricevono un’indennità compresa, di regola, fra 25 e 150 franchi l’ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l’indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Tale indennità non è presa in considerazione se la perdita di guadagno è straordinariamente elevata. 4 Le persone informate sui fatti e le altre persone interessate da provvedimenti di natura probatoria hanno diritto all’indennità prevista per i testimoni. |
Art. 5 Abrogazione di altri atti normativi
L’ordinanza del 23 agosto 19897 sugli emolumenti per le prestazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è abrogata. 7 [RU 1989 1769, 1993 1494, 2006 4705n. II 47] |