1 Le indennità per le opere d’ingegneria idraulica, lo spostamento in luoghi sicuri di costruzioni e impianti minacciati nonché l’allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:8
- a.
- al potenziale di pericolo e di danno;
- b.
- all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
2 Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:
- a.
- costano più di 5 milioni di franchi;
- b.
- interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c.
- riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- d.
- richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- e.
- non erano prevedibili.
3 I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:
- a.
- al potenziale di pericolo e di danno;
- b.
- al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
- c.
- all’entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
4Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.
5 Non è accordata alcuna indennità per:
- a.9
- misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti che al momento della loro realizzazione:
- 1.
- sono stati edificati in zone già delimitate quali pericolose o in regioni notoriamente pericolose, e
- 2.
- non erano necessariamente legati a tale ubicazione;
- b.
- misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.
6 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
7 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
8 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).
9 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 427).