1 |
Art. 1 Fondo
1 Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria. 2 La legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario. 3 RS 611.0 |
Art. 2 Scopo
1 I mezzi del Fondo servono a soddisfare in modo razionale e rispettoso dell’ambiente, in tutte le regioni del Paese, le esigenze di mobilità di una società e un’economia efficienti. 2 Nel pianificare gli investimenti si tiene conto dei Cantoni in modo equilibrato. 3 L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che:
|
Art. 3 Conto del Fondo
1 Il conto del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti. 2 Il conto economico riporta almeno:
3 Il bilancio riporta:
4 Il conto degli investimenti riporta almeno:
|
Art. 4 Conferimenti
1 Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale l’importo dei mezzi finanziari da assegnare al Fondo, sempre che tale importo non sia stabilito nella Costituzione federale. 2 Il Consiglio federale verifica periodicamente se i mezzi del Fondo sono sufficienti a finanziare i compiti di cui all’articolo 86 capoverso 1 Cost. In caso contrario richiede un adeguamento dell’imposta di consumo (supplemento incluso) e dei contributi di cui all’articolo 86 capoverso 2 Cost. |
Art. 5 Prelievi
1 L’Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo. Tali mezzi sono ripartiti come segue:
2 I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritariamente quanto necessario all’esercizio e alla manutenzione delle stesse. 3 Se i lavori per le fasi di potenziamento e per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il relativo credito a preventivo stanziato per l’anno in corso. |
Art. 7 Crediti d’impegno
Il Consiglio federale propone all’Assemblea federale, di norma ogni quattro anni, un credito d’impegno per:
|
Art. 8 Rendiconto
Nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d’impegno, il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale:
|
Art. 9 Indebitamento, riserva e remunerazione
1 Il Fondo non può indebitarsi. Sono fatti salvi i prefinanziamenti secondo l’articolo 8a LUMin5. 2 Il Fondo costituisce una riserva adeguata. 3 I crediti del Fondo nei confronti della Confederazione non sono remunerati. |
Art. 10 Approvazione del conto del Fondo e contezza della pianificazione finanziaria
1 Il Consiglio federale sottopone ogni anno il conto del Fondo all’approvazione dell’Assemblea federale. 2 Il Consiglio federale elabora, in relazione al Fondo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all’Assemblea federale insieme al preventivo. |
Art. 12 Disposizioni transitorie
1 All’entrata in vigore della presente legge, tutti gli attivi e i passivi del fondo infrastrutturale secondo la legge del 6 ottobre 20066 sul fondo infrastrutturale sono trasferiti al Fondo. La quota di accantonamenti del finanziamento speciale del traffico stradale di cui all’articolo 86 capoverso 3 Cost. (finanziamento speciale del traffico stradale) spettante al Fondo in base ai compiti conferitigli viene assegnata a quest’ultimo, tramite il conto della Confederazione, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. Prima della ripartizione, l’accantonamento è ridotto degli importi di cui al capoverso 1bis.7 1bis Gli importi di cui sono stati ridotti i conferimenti effettuati nel fondo infrastrutturale negli anni 2016 e 2017 sono accreditati al Fondo come segue:
1ter Se il decreto federale del 30 settembre 20169 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato è posto in vigore dopo il 2018, gli importi sono accreditati soltanto nei relativi anni rimanenti.10 2 All’entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale spettante ai contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche è contabilizzata come entrata nel conto della Confederazione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale. 3 I crediti d’impegno per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato stanziati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettere a–c del decreto federale del 4 ottobre 200611 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge sono mantenuti. Le relative spese sono addebitate al Fondo. 4 Il credito d’impegno per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche stanziato ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera d del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell’entrata in vigore della presente legge è mantenuto. Le relative spese sono addebitate al finanziamento speciale del traffico stradale. 6 [RU 2007 6017, 2010 5003all. n. 4, 2011 1753, 2012 6989art. 47, 2015 4009all. n. 3] 7 Per. introdotto dal n. I 5 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 8 Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 10 Introdotto dal n. I 5 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 20164135). 11 FF 2007 7705 |
Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale del 30 settembre 201612 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglo-merato. 3 Fatti salvi i capoversi 4–6, il Consiglio federale pone in vigore la presente legge simultaneamente al decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato13. 4 Il Consiglio federale pone in vigore la modifica della legge federale del 21 giugno 199614 sull’imposizione degli oli minerali (n. 1 dell’allegato) come segue:
5 Pone in vigore la modifica dell’articolo 5 LUMin15 (n. 5 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. 6 Pone in vigore la modifica dell’articolo 2 della legge del 19 marzo 201016 sul contrassegno stradale (n. 6 dell’allegato) due anni dopo l’entrata in vigore del decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 201817 12 RU 2017 6731 13 Il DF entra in vigore il 1° gen. 2018. 14 RS 641.61 15 RS 725.116.2 16 RS 741.71 17 DCF del 22 nov. 2017. |
Allegato |
(art. 11) |
Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
I La legge del 6 ottobre 200618 sul fondo infrastrutturale è abrogata. II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...19 18 [RU 2007 6017, 2010 5003all. n. 4, 2011 1753, 2012 6989art. 47, 2015 4009all. n. 3] 19 Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 6825. |