L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 84 della Costituzione federale1;2 decreta: 1 RS 101 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267). |
1 |
Art. 1 Oggetto 4
La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina. 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267). |
Art. 2 Strade di transito nella regione alpina
Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:
|
Art. 3 Capacità
1 La capacità delle strade di transito non può essere aumentata. 2 Per aumento della capacità delle strade di transito si intende segnatamente:
3 La sistemazione delle strade esistenti, se serve principalmente alla manutenzione della rete stradale e a migliorare la sicurezza del traffico, non è considerata una misura mirante all’aumento della capacità. |
Art. 3a Galleria autostradale del San Gottardo 5
1 La costruzione di una seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo è consentita. 2 La capacità della galleria non può tuttavia essere aumentata. In ciascuna canna può essere in esercizio una sola corsia di marcia; qualora sia aperta al traffico soltanto una delle due canne, al suo interno i veicoli possono circolare su due corsie, una per direzione. 3 Per il transito del traffico pesante attraverso la galleria è predisposto un sistema di dosaggio. L’Ufficio federale delle strade stabilisce una distanza minima tra gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci. 5 Introdotto n. I della LF del 26 set. 2014 (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2997; FF 2013 6267). |
Art. 4 Strade di circonvallazione
1 La costruzione e l’estensione di strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito sono ammissibili. 2 Le strade di circonvallazione di più abitati sottostanno al capoverso 1 unicamente se detti abitati formano un agglomerato coeso o se lo esigono altre ragioni inerenti alla pianificazione del territorio o alla protezione dell’ambiente. |
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19956 6DCF del 17 nov. 1994. |