Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 34 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia (OEn)2 ordina: 2 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). |
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Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina:
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Art. 2 Costi computabili
1 Se le misure di risanamento hanno effetti sull’esercizio di una centrale idroelettrica e comportano una minor produzione energetica o uno spostamento nel tempo della produzione energetica, i mancati ricavi che ne derivano sono considerati costi imputabili ai sensi dell’appendice 3 numero 3.1 lettere c ed e OEn.5 2 I costi sono computabili durante 40 anni dall’inizio dall’attuazione delle misure di risanamento. 5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). |
Art. 3 Mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica
1 I mancati ricavi dovuti a una minor produzione energetica, considerati come costi computabili, sono calcolati per ogni anno d’esercizio come segue:
2 Per le centrali idroelettriche il cui detentore beneficia di rimunerazioni secondo gli articoli 15, 72 capoverso 1 o 73 capoverso 4 della legge del 30 settembre 20166 sull’energia (LEne), invece dei prezzi Swissix sono determinanti le rimunerazioni versate nel momento corrispondente.7 6 RS 730.0 7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). |
Art. 4 Mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica
1 I mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica, considerati costi computabili, sono calcolati per ogni anno d’esercizio come segue:
2 Per i detentori delle centrali idroelettriche che beneficiano di una rimunerazione secondo l’articolo 15 LEne8, per calcolare i mancati ricavi di cui al capoverso 1 invece dei prezzi Swissix sono determinanti le rimunerazioni versate nel corrispondente momento.9 3 I detentori delle centrali idroelettriche che beneficiano di rimunerazioni secondo gli articoli 72 capoverso 1 o 73 capoverso 4 LEne non possono far valere mancati ricavi dovuti a spostamenti nel tempo della produzione energetica.10 8 RS 730.0 9 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). 10 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). |
Art. 5 Assegnazione dell’indennizzo
1 La procedura di assegnazione dell’indennizzo è disciplinata dagli articoli 30–33 OEn. Il detentore della centrale idroelettrica presenta con la domanda di indennizzo:11
2 Per capire meglio la domanda, l’autorità cantonale competente e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) possono richiedere documenti supplementari. 3 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) definisce nella decisione di cui all’articolo 30 capoverso 2 OEn i parametri per il calcolo delle produzioni della centrale idroelettrica con e senza le misure di risanamento e vi stabilisce i presumibili costi computabili annui minimi, medi e massimi.13 4 Esso può ridefinire i parametri se la situazione reale è cambiata in misura sostanziale.14 I detentori delle centrali devono fornire la relativa documentazione. 11 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). 12 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). 13 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). 14 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). |
Art. 6 Versamento dell’indennizzo
1 La procedura di versamento dell’indennizzo è disciplinata dagli articoli 32 e 33 OEn.15 2 Se i presumibili costi computabili annui medi stabiliti nella decisione secondo l’articolo 30 capoverso 2 OEn16 ammontano ad almeno 100 000 franchi, i detentori delle centrali idroelettriche interessate trasmettono annualmente all’autorità cantonale competente, al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, un riepilogo dei costi insorti nell’anno d’esercizio precedente secondo l’articolo 2 capoverso 1. Su questa base l’UFAM17 versa annualmente gli indennizzi. 3 Se i presumibili costi computabili annui medi stabiliti nella decisione secondo l’articolo 30 capoverso 2 OEn ammontano a meno di 100 000 franchi, per il versamento si applica quanto segue:
4 Le perdite di produzione dovute ai periodi in cui le centrali idroelettriche rimangono del tutto o in parte fuori servizio non sono considerate nel calcolo dei mancati ricavi. I detentori delle centrali idroelettriche tengono conto di questi periodi in sede di riepilogo dei costi computabili di cui ai capoversi 2 e 3. 5 L’autorità cantonale competente e l’UFAM possono chiedere ai detentori delle centrali idroelettriche di presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della comprensione del riepilogo dei costi. Con il riepilogo dei costi, i detentori delle centrali idroelettriche forniscono inoltre informazioni sull’adempimento delle misure di risanamento. 15 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). 16 Nuova espressione giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 17 Nuova espressione giusta il n. II 2 dell’all. 2 all’O del DATEC del 1° nov. 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6939). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |