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Art. 1 Requisito del controllo di sicurezza relativo alle persone
1 Per i seguenti gruppi di persone operanti negli impianti nucleari è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone:
2 Sono considerati impiegati in impianti nucleari le persone impiegate presso il titolare di un’autorizzazione di costruzione o d’esercizio per impianti nucleari (titolare dell’autorizzazione). 3 Il titolare dell’autorizzazione redige una lista delle funzioni per le quali dev’essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone. |
Art. 2 Diritto applicabile
1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c ed e, l’esecuzione e la conclusione del controllo di sicurezza relativo alle persone nonché il trattamento, l’utilizzazione e la conservazione dei dati rilevati sono retti dagli articoli 8–23 e 26–29 dell’ordinanza del 4 marzo 20112 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).3 2 Il titolare dell’autorizzazione è l’autorità richiedente ai sensi dell’articolo 14 OCSP.4 3 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d il controllo di sicurezza è retto dall’articolo 5. 2 RS 120.4 3 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111031). 4 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111031). |
Art. 3 Livelli di controllo 5
1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c ed e il controllo di sicurezza di base è eseguito secondo l’articolo 10 OCSP6. 2 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera b è eseguito il controllo di sicurezza ampliato secondo l’articolo 11 OCSP. 5 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111031). 6 RS 120.4 |
Art. 4 Decisione concernente la sicurezza delle persone 7
1 L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) decide se, e eventualmente con quali oneri, può essere attribuita una funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1. 2 Può avere preliminarmente un colloquio con la persona sottoposta al controllo per chiarire le questioni in sospeso e, in tale contesto, farsi assistere dall’autorità di controllo. 3 Informa la persona sottoposta al controllo in merito alla propria decisione. 4 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d OCSP8, l’IFSN informa per scritto detta autorità qualora dovesse decidere che la funzione secondo l’articolo 1 capoverso 1 può essere attribuita. 7 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. 3 all’O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 20111031). 8 RS 120.4 |
Art. 5 Controllo di sicurezza relativo alle persone in casi speciali
1 L’IFSN decide in merito alla sicurezza delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d, senza che sia eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’OCSP9.10 2 In luogo di ciò, esso può fondarsi segnatamente sulle informazioni concernenti la sicurezza relativa alle persone fornite da:
3 Se i risultati scaturiti dalle informazioni di cui al capoverso 2 sono insufficienti, l’IFSN può tuttavia sottoporre una persona domiciliata in Svizzera a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 2–4. Un diritto all’esecuzione di un tale controllo non è dato.11 9 RS 120.4 10 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). 11 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747). |