Legge federalesullo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria (LSIF)
Disposizioni generali (1 - 3)
Misure (4 - 10)
Finanziamento (11 - 12)
Vigilanza, rapporto e procedure (13 - 15)
Disposizioni finali (16 - 18)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Obiettivi
La presente legge ha gli obiettivi seguenti:
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Art. 2 Oggetto 3
La presente legge disciplina le misure e il finanziamento relativi ai grandi progetti ferroviari NFTA e FERROVIA 2000. 3 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). |
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge si intende per:
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Sezione 2: Misure |
Art. 4 Misure relative ai grandi progetti ferroviari
Le misure relative ai grandi progetti ferroviari comprendono:
4 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). 5 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). 6 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). 7 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). 8 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). 9 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). 10 Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). 11 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). |
Art. 7 Progettazione ed esecuzione
1 I gestori dell’infrastruttura progettano ed eseguono le misure per lo sviluppo futuro dell’infrastruttura ferroviaria. 2 La Confederazione disciplina i suoi rapporti con i gestori dell’infrastruttura per mezzo di convenzioni. In tali convenzioni sono fissati in dettaglio gli obiettivi concernenti le capacità che devono essere messe a disposizione come anche le tratte, le prestazioni, i costi e le scadenze, la concessione dei mezzi finanziari e l’organizzazione. 3 Le convenzioni sottostanno all’approvazione del Consiglio federale. |
Art. 9 Ottimizzazione costante dei lavori
Nella progettazione ed esecuzione dei lavori occorre tenere costantemente conto, secondo il principio dell’ottimizzazione aziendale e macroeconomica, dei progressi tecnologici in campo ferroviario, delle migliorie organizzative e dell’evoluzione nel traffico viaggiatori e merci. |
Art. 1012
12 Abrogata dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). |
Sezione 3: Finanziamento |
Art. 12 Modalità di finanziamento
1 La Confederazione, mediante il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria di cui alla legge del 21 giugno 201313 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria, mette a disposizione le risorse stanziate per il finanziamento delle misure sotto forma di mutui a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente, e di contributi a fondo perso.14 2 ...15 3 Fatta salva l’approvazione dell’Ufficio federale dei trasporti, i gestori dell’infrastruttura possono concludere con i Cantoni interessati e terzi (partenariato pubblicoprivato) convenzioni concernenti il prefinanziamento delle misure di cui all’articolo 4 decise e finanziate dall’Assemblea federale. 13 RS 742.140 14 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). 15 Abrogato dal n. II 4 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651; FF 2012 1283). |
Sezione 4: Vigilanza, rapporto e procedure |
Art. 14 Rapporto
1 Il Consiglio federale informa annualmente l’Assemblea federale circa:
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le disposizioni esecutive concernenti la supervisione delle prestazioni, dei costi, delle finanze e delle scadenze relativi alle misure approvate. |
Art. 15 Procedura e competenze
La procedura e le competenze relative alla pianificazione, alla costruzione e all’esercizio delle costruzioni e degli impianti sono rette dalla legge del 20 dicembre 195716 sulle ferrovie. 16 RS 742.101 |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 18 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell'entrata in vigore: 1° settembre 200917 17 DCF del 19 ago. 2009. |
Allegato |
(art. 17) |
Modifica del diritto vigente |
…18 18 Le mod. possono essere consultate alla RU 2009 4219. |