Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA) ordina: |
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Art. 1 Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario
1 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell’imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni:
2 Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati a cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell’aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti. 3 Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree. 3 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’Allegato dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). |
Art. 3 Ordine di priorità
1 Se il numero di candidati per l’istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a e b) supera il fabbisogno o i mezzi finanziari previsti per questo ambito, l’UFAC seleziona secondo il seguente ordine i candidati che:
2 Per le altre categorie professionali sono selezionati secondo il seguente ordine i candidati che:
3 Nella conferma di assunzione l’impresa aeronautica certifica di impiegare il candidato dopo la conclusione con successo dell’istruzione almeno per la seguente durata:
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Art. 4 Centri di formazione
1 Gli aiuti finanziari sono concessi per formazioni svolte presso centri di formazione in Svizzera, che dispongono di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC per svolgere le loro attività. 2 Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un’istruzione dispensata da un centro di formazione all’estero, qualora:
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Art. 5 Ammontare dell’aiuto finanziario
1 L’aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d’istruzione computabili. Nel caso di persone che non hanno la nazionalità svizzera e che vengono in Svizzera specificamente per l’istruzione in questione, l’aiuto finanziario ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’istruzione computabili. 2 Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l’attività di istruzione, in particolare i costi per il materiale didattico, il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spetti al candidato sostenerli. 3 I costi computabili per le seguenti categorie sono limitati come segue:
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Art. 6 Modalità di pagamento
1 L’aiuto finanziario è versato:
2 L’aiuto finanziario è versato al candidato. |
Art. 7 Obbligo di rimborso
1 Il candidato perde il diritto all’aiuto finanziario assegnato ed è tenuto a rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario percepito, qualora:
2 Un’impresa aeronautica, che ha fornito una conferma di assunzione, deve rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario, se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato entro 12 mesi dalla conclusione con successo dell’istruzione oppure non lo occupa nella misura prevista all’articolo 3 capoverso 3. 3 Un’impresa aeronautica, che assume un candidato dopo la conclusione con successo dell’istruzione, deve rimborsare all’UFAC l’ammontare dell’aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, l’occupazione del candidato non raggiunge la misura prevista all’articolo 3 capoverso 3. 4 Se motivi determinanti sono imputabili sia all’impresa aeronautica che al candidato, entrambi sono tenuti a rimborsare l’UFAC in maniera proporzionale alla loro parte di responsabilità. 5 Per evitare casi di rigore, l’UFAC può decidere di limitare la perdita del diritto all’aiuto finanziario o l’obbligo di rimborso a una parte della somma interessata. 6 L’UFAC determina l’ammontare dei rimborsi dovuti. |
Art. 8 Domanda
1 Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato. 2 La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all’UFAC prima dell’inizio dell’istruzione. 3 Alla domanda devono essere allegati:
4 Su richiesta del candidato, l’UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un’autorizzazione dell’UFAC o che si trova all’estero soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 capoverso 2. |
Art. 10 Presentazione delle fatture e pagamento
1 Il candidato presenta all’UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istruzione computabili. 2 Se l’aiuto finanziario è versato durante l’istruzione (art. 6 cpv. 1 lett. a), la quota parte dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per un periodo contabile, fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nella decisione. |
Art. 11 Attestati di istruzione e di assunzione
1 Il candidato presenta all’UFAC un attestato di istruzione. Se l’istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all’UFAC. 2 L’impresa aeronautica che ha fornito una conferma di assunzione deve presentare all’UFAC un attestato di occupazione del candidato. Se l’assunzione non avviene oppure non raggiunge la misura prevista all’articolo 3 capoverso 3, occorre esporre i motivi all’UFAC. |
Art. 12 Disposizione transitoria
Le procedure di domanda e di ricorso, pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono trattate secondo l’ordinanza del 1° luglio 20155 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica. 5 [RU 2015 2479] |
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 1° luglio 20156 sugli aiuti finanziari all’istruzione aeronautica è abrogata. 6 [RU 2015 2479] |