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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
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Art. 2 Bachelor in cure infermieristiche
Chi ha concluso un bachelor in cure infermieristiche deve essere in grado di:
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Art. 3 Bachelor in fisioterapia
Chi ha concluso un bachelor in fisioterapia deve essere in grado di:
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Art. 4 Bachelor in ergoterapia
Chi ha concluso un bachelor in ergoterapia deve essere in grado di:
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Art. 5 Bachelor di levatrice
Chi ha concluso un bachelor di levatrice deve essere in grado di:
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Art. 6 Bachelor in alimentazione e dietetica
Chi ha concluso un bachelor in alimentazione e dietetica deve essere in grado di:
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Art. 7 Bachelor in optometria
Chi ha concluso un bachelor in optometria deve essere in grado di:
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Art. 8 Master in osteopatia
Chi ha concluso un master in osteopatia deve essere in grado di:
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Art. 9 Verifica periodica delle competenze professionali specifiche
1 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) verifica periodicamente se le competenze professionali specifiche debbano essere adeguate allo sviluppo nelle professioni sanitarie. 2 Nella verifica del contenuto coinvolge la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), le scuole universitarie interessate e gli altri istituti accademici ai sensi della legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, nonché le organizzazioni del mondo del lavoro interessate. 3 La verifica è svolta almeno ogni dieci anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Può essere avviata anticipatamente dall’UFSP o dalle istituzioni di cui al capoverso 2 nel caso in cui gli sviluppi dell’assistenza sanitaria o dei profili professionali delle professioni sanitarie secondo la LPSan impongano un adeguamento delle competenze professionali specifiche. 4 Il rapporto sui risultati della verifica è sottoposto al Consiglio federale. |
Art. 10 Standard di accreditamento
1 Il Dipartimento federale dell’interno può emanare gli standard di accreditamento. Essi concretizzano segnatamente le competenze elencate agli articoli 2–8. 2 Consulta previamente il Consiglio delle scuole universitarie, il Consiglio svizzero di accreditamento, l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità e la SEFRI. |