Ordinanza concernente l’integrità e la trasparenza nel settore degli agenti terapeutici (OITAT)
Disposizioni generali (1 - 2)
Integrità (3 - 9)
Trasparenza (10 - 10)
Controllo (11 - 11)
Disposizioni finali (12 - 13)
Sezione 2: Integrità |
Art. 3 Vantaggi di valore modesto
1 Come vantaggi di valore modesto secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera a LATer sono ammessi i vantaggi rilevanti per la prassi medica o farmaceutica accordati a specialisti per un valore complessivo massimo di 300 franchi annui per specialista. 2 Un vantaggio è rilevante per la prassi medica o farmaceutica se ha un rapporto diretto con l’esercizio della professione dello specialista o ne beneficia direttamente la clientela dello specialista. 3 Vincite e premi nell’ambito di concorsi sono ammessi soltanto se:
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Art. 4 Contributi per la ricerca, l’insegnamento e l’infrastruttura
Sono ammessi come contributi a organizzazioni per la ricerca, l’insegnamento e l’infrastruttura secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera b LATer i contributi che:
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Art. 5 Contributi per il perfezionamento professionale o l’aggiornamento degli specialisti
1 Sono ammessi come contributi per il perfezionamento professionale o l’aggiornamento degli specialisti secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera b LATer i contributi che soddisfano i presupposti di cui all’articolo 4 lettere a–f. 2 L’organizzazione deve decidere indipendentemente in merito alla modalità e al tipo di perfezionamento professionale o aggiornamento nonché agli specialisti partecipanti. |
Art. 6 Contributi per la partecipazione a manifestazioni di perfezionamento professionale o aggiornamento di specialisti
1 I contributi per la partecipazione a manifestazioni di perfezionamento professionale o aggiornamento di specialisti secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera b LATer sono ammessi, purché siano convenuti per scritto e gli specialisti partecipanti o le organizzazioni che li impiegano versino un contributo adeguato ai costi della manifestazione (partecipazione ai costi). 2 Deve essere versata una partecipazione ai costi che lo riguardano pari ad almeno un terzo per ogni specialista che partecipa a una manifestazione di aggiornamento e ad almeno un quinto per ogni specialista che partecipa a una manifestazione di perfezionamento professionale per:
3 È possibile rinunciare alla partecipazione ai costi se:
4 Non sono ammessi:
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Art. 7 Compensi per controprestazioni di uguale valore
1 Sono ammessi come compensi accordati per controprestazioni di uguale valore di specialisti od organizzazioni secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera c LATer i compensi che:
2 Nel quadro di un colloquio specialistico è esclusa dall’obbligo di cui al capoverso 1 lettera a l’assunzione di spese di vitto fino a un massimo di 100 franchi. 3 In particolare, non possono essere compensate le prestazioni che uno specialista o un’organizzazione fornisce:
4 I compensi di cui al capoverso 1 sono ammessi in particolare per:
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Art. 8 Sconti
1 Uno sconto di prezzo corrisponde alla differenza fra il prezzo standard di un prodotto e il prezzo effettivamente pagato nel quadro di una transazione. In particolare, per i medicamenti che figurano nell’elenco delle specialità è considerato sconto di prezzo un prezzo effettivamente pagato inferiore al prezzo di fabbrica per la consegna. 2 La consegna di una quantità di merce superiore a quella ordinata e fatturata non è ammessa. |
Art. 9 Campioni
I campioni ai sensi dell’articolo 10 OPuM3 non possono essere venduti dagli specialisti che li hanno ricevuti. |
Sezione 3: Trasparenza |
Art. 10
1 Tutti gli sconti di prezzo e i rimborsi accordati per l’acquisto di agenti terapeutici a persone od organizzazioni che li prescrivono, li dispensano, li usano o li acquistano a tale scopo devono essere resi noti su richiesta all’Ufficio federale della sanità pubblica. 2 L’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 56 LATer non si applica all’acquisto di medicamenti in vendita libera (categoria di dispensazione E) e dei dispositivi medici classici della classe I conformemente all’allegato IX della direttiva 93/42/CEE4 concernente i dispositivi medici. 4 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Allegato |
(art. 12) |
Modifica di altri atti normativi |
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...5 5 Le mod. possono essere consultate alla RU2019 1395. |