Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 35bbis capoversi 4 a 6 della legge federale del 7 ottobre 19831 ordina: 1 RS 814.01 |
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Art. 1 Principio
1 Chi importa oppure produce o estrae sul territorio svizzero benzina o olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) deve versare alla Confederazione una tassa d’incentivazione. Ai sensi della presente ordinanza, con il termine «benzina» si intende la benzina per motori. 2 Le disposizioni della legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e il relativo diritto procedurale sulla riscossione e sulla restituzione dell’imposta nonché sulla procedura sono applicabili per analogia anche alla tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel. 3 La benzina o l’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (% massa) possono essere mescolati con altre qualità di carburanti soltanto dopo che è sorto il credito fiscale (art. 4 cpv. 1 LIOm) oppure dopo che è stata pagata la tassa d’incentivazione. |
Art. 2 Esecuzione
1 L’Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’Amministrazione federale delle dogane riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza. 2 L’ Ufficio federale dell’ambiente3 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati. 3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 20044937). |
Art. 4 Metodo di misurazione
1 Il prelievo dei campioni avviene in conformità alle disposizioni contemplate dalla legislazione doganale. 2 Il tenore di zolfo viene rilevato applicando uno dei seguenti metodi di analisi: 3 I risultati delle singole misurazioni vengono valutati sulla base dei criteri contemplati nell’articolo 9 della norma ISO 4259:19926. 4 Fonte: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. 5 Fonte: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. 6 Fonte: Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. |
Art. 5 Distribuzione del prodotto della tassa 7
1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione). 2 Per assicuratori si intendono:
3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. 4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto di un anno a tutte le persone che al 1° gennaio dell’anno di distribuzione:
5 Gli assicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i presupposti secondo il capoverso 4. 6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione. 7 Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa. 7 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. 3 all’O del 2 apr. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1765). 9 RS 833.1 |