1 |
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1 La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. 2 A tale scopo, essa contiene disposizioni concernenti:
3 Essa si applica per quanto la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita da altre disposizioni di diritto federale. |
Art. 2 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
|
Art. 3 Utilizzo di prodotti
1 Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente. 2 Per l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di:
3 Il Consiglio federale può fissare requisiti riguardanti la formazione necessaria per ottenere l’attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a. |
Art. 4 Misure in caso di esposizioni pericolose per la salute
1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulle misure da adottare per ridurre i rischi e prevenire i danni in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori. 2 Esso può in particolare:
|
Art. 5 Divieti
Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun’altra misura, il Consiglio federale può vietare:
|
Art. 7 Esecuzione da parte della Confederazione
1 La Confederazione esegue la presente legge, fatto salvo l’articolo 8. 2 Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di taluni aspetti particolari delle misure di cui all’articolo 4. |
Art. 8 Esecuzione da parte dei Cantoni
I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:
|
Art. 9 Provvedimenti amministrativi
1 Gli organi d’esecuzione possono controllare sul posto l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4. 2 Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante. 3 Se necessario per tutelare la salute dell’utilizzatore o di terzi, gli organi d’esecuzione possono in particolare:
4 Gli organi d’esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all’utilizzo se l’utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente. |
Art. 13
1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi. 3 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5. 4 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo. 3 RS 313.0 |
Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 20194 4 DCF del 27 feb. 2019. |