1 Alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre e dicembre, i farmacisti inviano all’autorità cantonale competente una fattura collettiva per le vaccinazioni che hanno effettuato nei due o tre mesi precedenti secondo l’articolo 64acapoverso 1. Sulla fattura deve essere indicato:23
- a.
- il numero di vaccinazioni effettuate nel periodo di fatturazione;
- b.
- l’importo forfettario per ogni vaccinazione effettuata;
- c.
- l’importo complessivo di tutte le vaccinazioni effettuate.
2 La fattura può comprendere soltanto le prestazioni fornite in relazione alle vaccinazioni. Deve essere trasmessa per via elettronica.
3 L’autorità cantonale competente controlla la plausibilità delle fatture in base alle dosi di vaccino distribuite nel Cantone, ne verifica la completezza e la trasmette per via elettronica all’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal24 (istituzione comune) entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione.
4 L’istituzione comune invia all’UFSP, entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di fatturazione, una fattura per tutte le fatture pervenute dai Cantoni per le vaccinazioni effettuate secondo l’articolo 64acapoverso 1. L’UFSP versa all’istituzione comune l’importo fatturato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della fattura.
5 L’istituzione comune versa ai farmacisti, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento dell’UFSP, l’importo forfettario di cui all’articolo 64a capoverso 3 per ogni vaccinazione effettuata.
6 L’istituzione comune fattura trimestralmente all’UFSP le spese amministrative in base all’onere effettivo. L’aliquota oraria è di 95 franchi e comprende le spese salariali, le prestazioni sociali e le spese infrastrutturali. Le spese per eventuali revisioni e adeguamenti del sistema e gli interessi negativi non compresi nelle spese amministrative vengono rimborsati in base ai costi effettivi.
7 ...25
22 Introdotto dal n. I dell’O del 27 gen. 2021, in vigore dal 1° feb. 2021 al 31 dic. 2021 (RU 2021 53).
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 377).
24 RS 832.10
25 Introdotto dal n. I dell’O del 23 giu. 2021, in vigore dal 1° giu. 2021 al 31 ago. 2021 (RU 2021 377).