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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina il rapporto giuridico fra l’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile2 (organo d’esecuzione) e le persone e le istituzioni al di fuori dell’Amministrazione federale ai quali vengono delegati compiti esecutivi del servizio civile (terzi). 2 Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile. |
Art. 2 Scopi
La delega di compiti esecutivi mira ad aumentare a lungo termine l’efficienza e l’efficacia complessive dell’esecuzione, a sfruttare gli effetti di sinergia, a ridurre i costi dell’esecuzione e a migliorare la qualità delle prestazioni fornite. |
Art. 3 Compiti esecutivi che non possono essere delegati
L’organo d’esecuzione non può delegare a terzi i compiti seguenti:
3 Abrogata dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). 4 Abrogate dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). |
Art. 4 Requisiti
1 L’organo d’esecuzione può delegare compiti esecutivi soltanto a persone e istituzioni che:
2 …6 6 Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). |
Art. 5 Contratto quadro
1 L’organo d’esecuzione conclude con i terzi contratti quadro per una durata determinata, di regola per diversi anni. 2 Il contratto quadro definisce i diritti e gli obblighi di entrambi i contraenti, in particolare il tipo e il genere dei compiti delegati a terzi, nonché i controlli e i rendiconti. 3 … 7 7 Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). |
Art. 6 Contratto annuo
1 Sulla base del contratto quadro l’organo d’esecuzione conclude contratti annui con i terzi. 2 I contratti annui contengono in particolare la descrizione dettagliata delle prestazioni che devono fornire i terzi, nonché il disciplinamento delle indennità. 3 …8 4 Se la durata del rapporto contrattuale non è superiore a un anno, al posto di un contratto quadro e di un contratto annuo l’organo d’esecuzione conclude con i terzi un unico contratto. 8 Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). |
Art. 7 Estensione delle competenze esecutive
1 I terzi svolgono sotto la propria responsabilità i compiti loro affidati. Emanano le decisioni necessarie. 2 Essi si attengono alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa. 3 L’organo d’esecuzione riceve una copia di ogni decisione. 4 …10 10 Abrogato dal n. II 89 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |
Art. 8 Diritto di impartire istruzioni
1 L’organo d’esecuzione può impartire ai terzi istruzioni generali, ma non disposizioni concernenti un singolo caso. Esso non interferisce nella gestione aziendale dei terzi. 2 Può rinviare ai terzi i documenti sottopostigli dagli stessi, con il mandato di migliorarli. |
Art. 9 Indennità dei terzi
1 L’organo d’esecuzione indennizza i terzi con importi forfettari o versando loro un salario in funzione del lavoro svolto (salario a cottimo).11 2 Mette gratuitamente a disposizione dei terzi gli strumenti d’esecuzione e i mezzi ausiliari specifici del servizio civile, utilizzati dall’organo d’esecuzione stesso. 3 La Confederazione può versare acconti e concedere anticipi. 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1117). |
Art. 11 Responsabilità
1 Ai danni causati dai terzi o dai loro organi e dipendenti nello svolgimento dei compiti loro affidati si applicano le disposizioni della legge del 14 marzo 195812 sulla responsabilità. 2 I danneggiati notificano le loro richieste all’organo d’esecuzione a destinazione del Dipartimento federale delle finanze. |
Art. 12 Composizione delle vertenze 13
A richiesta di una Parte contraente, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca14 decide in merito alle vertenze fra i contraenti. …15 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4855). 14 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. 15 Per. abrogato dal n. II 89 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |