1 L’importo annuo massimo destinato alla conservazione della razza delle Franches Montagnes, a complemento dell’articolo 23, ammonta a 1 160 000 franchi.
2 Il contributo ammonta a 500 franchi per giumenta accompagnata dal puledro. Se l’importo annuo massimo di 1 160 000 franchi non è sufficiente, la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes25 riduce proporzionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro.
3 Danno diritto ai contributi le giumente iscritte nel libro genealogico, detenute conformemente alla protezione degli animali, accompagnate da un puledro identificato e iscritto nel libro genealogico, nonché registrato nella banca dati sul traffico di animali nell’anno di contribuzione che discende da uno stallone iscritto nel libro genealogico della razza delle Franches Montagnes.26
4 Gli allevatori devono depositare le loro domande presso la Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.
5 5 La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes decide in merito al diritto ai contributi e versa il relativo importo all’allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. In base a un elenco delle giumente accompagnate dal puledro che danno diritto a contributi, la Federazione fattura i contributi all’UFAG. Per i controlli concernenti la detenzione conforme alla protezione degli animali, la Federazione fa capo ai Cantoni o alle organizzazioni cui ricorrono i Cantoni; il controllo è retto dall’ordinanza del 31 ottobre 201827 sul coordinamento dei controlli.28
6 La Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes comunica all’UFAG, entro il 31 ottobre dell’anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di giumente che danno diritto ai contributi.
25 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3975).
27 RS 910.15
28 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 2 all’O del 31 ott. 2018 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 4171).