Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza ordina: |
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Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE5 (direttiva UE sugli ascensori):
2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori. 3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 13–15 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza. 4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza. 5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). 5 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251. |
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio
1 Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se:
2 I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione
1 Alla valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14–17 della direttiva UE sugli ascensori8 e agli allegati I, II e IV–XII menzionati in tali disposizioni. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 19 paragrafi 3–5 della direttiva UE sugli ascensori. 3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:
4 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD. 8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici
1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori10:
2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori. 10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |
Art. 6 Sorveglianza del mercato
1 La sorveglianza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è retta dagli articoli 19–29 OSPro11. 2 Nel caso di componenti o impianti elettrici, la competenza in materia di sorveglianza del mercato è retta dalla legislazione sull’elettricità. 11 RS 930.111 |
Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato
1 L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all’immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato. 2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
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Art. 8 Registro degli ascensori
1 Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori a scopo di sorveglianza del mercato (organo di registrazione). 2 Il registro degli ascensori contiene le indicazioni necessarie all’adempimento dei compiti connessi alla sorveglianza del mercato, ma almeno le indicazioni di cui all’articolo 7capoverso 2. 3 L’organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, le indicazioni di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno le indicazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2. |
Art. 10 Disposizioni transitorie
1 Gli ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 199913 sugli ascensori possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016. 2 I componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016. 3 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori rimangono validi anche con la presente ordinanza. 4 L’articolo 3 non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del 1° agosto 1999 o secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori e che vengono trasformati o rinnovati. 13 [RU 1999 1875, 2000 187art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785all. 2 n. 2, 2010 2583all. 4 n. II 7, 2011 1755n. III] |
Allegato |
(art. 1 cpv. 3 e 4) |
Concordanza terminologica e del diritto applicabile |
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1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sugli ascensori14 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1. |