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Art. 1 Obiettivi
La presente legge intende contribuire a: - a.
- salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera;
- b.
- realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera;
- c.
- preservare la neutralità svizzera;
- d.
- garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario.
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Art. 2 Campo di applicazione
1 La presente legge si applica alle persone giuridiche e alle società di persone (imprese) che: - a.
- forniscono dalla Svizzera prestazioni di sicurezza private all’estero;
- b.
- forniscono in Svizzera prestazioni connesse con una prestazione di sicurezza privata fornita all’estero;
- c.
- costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all’estero oppure che fornisce in Svizzera o all’estero prestazioni connesse con queste ultime;
- d.
- controllano dalla Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di sicurezza private all’estero oppure che fornisce in Svizzera o all’estero prestazioni connesse con queste ultime.
2 Essa si applica alle persone al servizio di un’impresa assoggettata alla presente legge. 3 Le disposizioni della presente legge concernenti le imprese si applicano anche alle persone fisiche che esercitano attività ai sensi dei capoversi 1 e 2. 4 La presente legge si applica inoltre alle autorità federali che impiegano un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione all’estero.
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Art. 3 Deroghe al campo di applicazione
1 La presente legge non si applica alle imprese che, dalla Svizzera, forniscono una delle seguenti prestazioni di sicurezza private sul territorio che rientra nel campo di applicazione dell’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio: - a.
- protezione di persone;
- b.
- guardia e sorveglianza di beni e di immobili;
- c.
- servizio d’ordine in caso di manifestazioni.
2 Non si applica inoltre alle imprese che: - a.
- forniscono in Svizzera una prestazione connessa con prestazioni di sicurezza private di cui al capoverso 1;
- b.
- costituiscono, stabiliscono, gestiscono o dirigono in Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di cui al capoverso 1 o 2 lettera a;
- c.
- controllano dalla Svizzera un’impresa che fornisce prestazioni di cui al capoverso 1 o 2 lettera a.
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Art. 4 Definizioni
Nella presente legge s’intende per: - a.
- prestazione di sicurezza privata,in particolare le seguenti attività fornite da un’impresa privata:
- 1.
- protezione di persone in un ambiente complesso,
- 2.
- guardia di beni e immobili in un ambiente complesso,
- 3.
- servizio d’ordine in caso di manifestazioni,
- 4.
- controllo, fermo o perquisizione di persone, perquisizione di locali o contenitori, nonché sequestro di oggetti,
- 5.
- guardia, custodia e trasporto di detenuti, gestione di carceri e assistenza alla gestione di campi per prigionieri di guerra o civili internati,
- 6.
- sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza, in quanto non sia fornito nel quadro di una partecipazione diretta a ostilità secondo l’articolo 8,
- 7.
- gestione e manutenzione di sistemi d’arma,
- 8.
- consulenza o formazione a personale delle forze armate o di sicurezza,
- 9.
- attività di informazione, spionaggio e controspionaggio;
- b.
- prestazione connessa con una prestazione di sicurezza privata:
- 1.
- reclutamento o formazione di personale per prestazioni di sicurezza private all’estero,
- 2.
- collocamento o messa a disposizione di personale a un’impresa che offre prestazioni di sicurezza private all’estero;
- c.
- partecipazione diretta a ostilità:
- partecipazione diretta a ostilità all’estero nel quadro di un conflitto armato ai sensi delle Convenzioni di Ginevra5, nonché dei Protocolli aggiuntivi I e II6.
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Art. 5 Controllo di un’impresa
1 Un’impresa ne controlla un’altra se: - a.
- dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo di quest’ultima;
- b.
- ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione di quest’ultima; o
- c.
- può esercitare un’influenza dominante su quest’ultima in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
2 Se è una società di persone, un’impresa è considerata controllata se un’altra impresa: - a.
- è socio illimitatamente responsabile dell’impresa controllata;
- b.
- quale accomandante, mette a disposizione dell’impresa controllata mezzi finanziari che eccedono un terzo dei mezzi propri di quest’ultima; o
- c.
- mette a disposizione dell’impresa controllata o dei soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili che eccedono la metà della differenza tra gli attivi dell’impresa controllata e i suoi debiti verso terzi.
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Art. 6 Subappalto
1 L’impresa che subappalta una prestazione di sicurezza privata o una prestazione connessa con quest’ultima si assicura che il subappaltatore eserciti la sua attività entro i limiti che l’impresa stessa sarebbe tenuta a rispettare. 2 La responsabilità dell’impresa per il danno causato dal subappaltatore è retta dal Codice delle obbligazioni7.
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Art. 7 Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza
1 Le imprese di cui all’articolo 2 capoversi 1, 3 e 4 sono tenute ad aderire al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (Codice di condotta) nel tenore del 9 novembre 20108. 2 Il Dipartimento al quale è subordinata l’autorità competente può decidere che una modifica del Codice di condotta è applicabile alle fattispecie rette dalla presente legge, sempre che tale modifica non vi sia contraria. 8 Questo documento può essere consultato all’indirizzo Internet seguente: www.icoc-psp.org
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