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Art. 3
1La banca, per iniziare la propria attività, deve aver ottenuto l’autorizzazione della FINMA; essa non può essere iscritta nel registro di commercio prima d’averla ottenuta. 2L’autorizzazione è concessa se: - a.
- la banca delimita esattamente, in statuti, contratti di società e regolamenti, la sfera degli affari e prevede una organizzazione proporzionata all’importanza degli affari; essa deve, quando lo scopo aziendale o l’importanza degli affari lo esiga, istituire organi per la direzione, da una parte, e organi per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo, dall’altra, come anche determinare le singole attribuzioni in modo da garantire un’efficace vigilanza sulla gestione;
- b.2
- la banca fornisce la prova che il capitale minimo stabilito dal Consiglio federale è interamente liberato;
- c.
- le persone incaricate dell’amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un’attività irreprensibile;
- c.bis3le persone fisiche e giuridiche che partecipano direttamente o indirettamente alla banca con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o possono influenzare notevolmente in altro modo la gestione della banca (partecipazione qualificata), devono fornire la garanzia che tale influsso non viene esercitato a danno di una gestione sana e prudente;
- d.4 le persone incaricate della direzione della banca sono domiciliate in un luogo che consenta di esercitare la gestione effettiva e di assumerne le responsabilità.
3La banca sottopone alla FINMA lo statuto, i contratti di società e i regolamenti e l’informa di tutte le modificazioni ulteriori in quanto concernono lo scopo aziendale, l’attività dell’istituto, il capitale sociale o l’organizzazione interna. Le modificazioni possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto dopo l’approvazione della FINMA. 4...5 5Prima di acquistare o di alienare direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 2 lettera cbis in una banca organizzata secondo il diritto svizzero, tutte le persone fisiche e giuridiche devono informarne la FINMA. L’obbligo di informazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale.6 6La banca annuncia appena ne ha conoscenza, ma almeno una volta all’anno, le persone che adempiono le esigenze del capoverso 5.7 7Le banche organizzate secondo il diritto svizzero informano la FINMA prima di aprire all’estero una filiale, una succursale, un’agenzia o una rappresentanza.8
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). 3 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo. 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo. 5 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). 6 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). 7 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo. 8 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).
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Art. 3a
È considerata banca cantonale ogni banca costituita in forma di istituto o di società anonima mediante un atto legislativo cantonale. Il Cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del capitale e disporre di più di un terzo dei diritti di voto. Può garantire integralmente o in parte gli impegni della banca.
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 apr. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2405; FF 1998 3007 ). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
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Art. 3b
Se una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’esistenza di una sorveglianza consolidata adeguata da parte di un’autorità di sorveglianza dei mercati finanziari.
1 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).
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Art. 3c
1Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario se: - a.
- almeno una è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari;
- b.
- operano prevalentemente nel settore finanziario; e
- c.
- formano un’unità economica o a causa di altre circostanze si può presumere che una o più imprese sottoposte alla sorveglianza individuale sono giuridicamente obbligate o di fatto costrette a sostenere altre società del gruppo.
2È considerato conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che opera prevalentemente nel settore bancario o in quello del commercio dei valori mobiliari e comprende almeno un’impresa di assicurazione di notevole importanza economica.
1 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).
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Art. 3d
1La FINMA può assoggettare alla sorveglianza di gruppi o di conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se esso: - a.
- gestisce in Svizzera una banca organizzata secondo il diritto svizzero o un commerciante di valori immobiliari; oppure
- b.
- è effettivamente diretto a partire dalla Svizzera.
2Se altre autorità estere rivendicano contemporaneamente la sorveglianza integrale o parziale del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, la FINMA, salvaguardando le sue competenze, si accorda con tali autorità sulle competenze, le modalità e l’oggetto della sorveglianza di gruppi o di conglomerati. Prima di pronunciarsi, consulta le imprese del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario incorporate in Svizzera.2
1 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
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Art. 3e
1La sorveglianza di gruppi da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca. 2La sorveglianza di conglomerati da parte della FINMA è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di una banca o di un’impresa di assicurazione e rispetto alla sorveglianza di gruppi finanziari o assicurativi da parte delle autorità di sorveglianza competenti nel caso specifico.
1 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).
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Art. 3f
1Le persone incaricate della gestione, da un lato, e quelle responsabili della direzione generale, della sorveglianza e del controllo del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario, dall’altra, devono godere di buona reputazione e offrire garanzia di un’attività irreprensibile. 2Il gruppo finanziario o il conglomerato finanziario dev’essere organizzato in modo da essere in grado, in particolare, di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali.
1 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).
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Art. 3g
1La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità. 2La FINMA è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. Per quanto concerne i fondi propri necessari, essa considera le regole vigenti nel settore finanziario e assicurativo nonché l’importanza relativa dei due settori all’interno del conglomerato finanziario e i rischi connessi.
1 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).
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Art. 3h
…1 Introdotto dall’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 2005 5269; FF 2003 3233). Abrogato dall’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).
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Art. 3bis
1La FINMA può inoltre fare dipendere dalle seguenti condizioni l’istituzione di una banca che, organizzata secondo il diritto svizzero, è nondimeno dominata da stranieri, come anche l’autorizzazione per l’istituzione di una succursale e per la designazione di un rappresentante permanente di una banca straniera:2 - a.3
- garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate, sempre che non vi si oppongano obblighi internazionali di diverso tenore;
- b.
- impiego di una ditta che non faccia riferimento al carattere svizzero della banca né lo lasci presumere;
- c.4
- ...
1bisSe una banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione al consenso delle competenti autorità di sorveglianza estere.5 2La banca deve dare informazioni alla Banca nazionale svizzera, quanto alla sfera d’affari e ai rapporti con l’estero. 3Le disposizioni del capoverso 1 si applicano alla banca organizzata secondo il diritto svizzero le cui partecipazioni qualificate straniere, dirette o indirette, ammontano a più della metà dei diritti di voto6 oppure a quella dominata in altro modo da stranieri.7 Si considerano straniere: - a.
- le persone fisiche che non hanno né la cittadinanza svizzera né il permesso di residenza in Svizzera;
- b.
- le persone giuridiche o le società di persone che hanno sede all’estero o che, se hanno sede in Svizzera, dominate dagli stranieri di cui alla lettera a.
1 Introdotto dal n. I della LF dell’11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885). 2 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923). 4 Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). 5 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233). 6 Testo rettificato dalla CdR dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051). 7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).
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Art. 3ter
1Le banche passate in dominio straniero devono sollecitare una autorizzazione suppletiva, conformemente all’articolo 3bis. 2È necessaria una nuova autorizzazione completiva qualora, in una banca sotto dominio straniero, vi siano modificazioni nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.2 3I membri dell’amministrazione e della direzione della banca devono informare la FINMA di tutti i fatti che inducono a presumere un dominio straniero nella banca o una modificazione nella composizione degli stranieri con partecipazioni qualificate.3
1 Introdotto dal n. I della LF dell’11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2109; FF 1994 IV 923).
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Art. 3quater
1Il Consiglio federale può dichiarare nei trattati internazionali che le esigenze particolari di autorizzazione conformemente agli articoli 3bis e 3ter non sono in parte applicabili se cittadini di uno Stato contraente o persone giuridiche con sede in uno Stato contraente creano una banca organizzata secondo il diritto svizzero, la rilevano o vi acquistano una partecipazione qualificata. Fatte salve le norme internazionali contrarie, esso può subordinare la sua decisione alla concessione della reciprocità da parte dell’altro Stato contraente. 2Le disposizioni menzionate sono applicabili se la persona giuridica è a sua volta dominata direttamente o indirettamente da cittadini di uno Stato terzo e da persone giuridiche con sede in uno Stato terzo.
1 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609).
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