Urteilskopf
115 Ia 293
45. Sentenza 22 marzo 1989 della I Corte di diritto pubblico nella causa Jean e Barkev Magharian c. Procuratore pubblico della giurisdizione sopracenerina e Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)
Regeste
Persönliche Freiheit; Verlängerung der Untersuchungshaft. Recht auf Einsicht in die Akten des Verfahrens;
Art. 4 BV
und 5 Ziff. 4 EMRK.
1. Ausnahme von der kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde und Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 1).
2. Begriff des Verfahrens vor einem Gericht i. S. von
Art. 5 Ziff. 4 EMRK
(E. 2a).
3. Verhältnis zwischen den durch die Verfassung gewährleisteten Individualrechten und den in der EMRK enthaltenen Grundsätzen (E. 3).
4. Prozessuale Minimalanforderungen an die gerichtliche Überprüfung von Freiheitsentziehungen gemäss
Art. 5 Ziff. 4 EMRK
, insbesondere hinsichtlich des rechtlichen Gehörs und der kontradiktorischen Natur des Verfahrens; Untersuchung der Rechtsprechung der Strassburger Organe (E. 4).
5. a)
Art. 4 BV
: Recht des verhafteten Angeschuldigten, Einsicht in die wesentlichen Akten zu nehmen, welche dem die Haftverlängerung beantragenden oder verfügenden Beamten zur Verfügung standen; mögliche Beschränkungen des Einsichtsrechts zum Schutze öffentlicher oder entgegenstehender privater Interessen (E. 5).
b) Aufgabe der in
BGE 101 Ia 17
/18 bestätigten bisherigen Rechtsprechung angesichts der Fortentwicklung des auf
Art. 4 BV
und die entsprechenden Grundsätze der EMRK gestützten Anspruchs des Untersuchungshäftlings auf rechtliches Gehör (E. 6eb).
6. Im vorliegenden Fall sind die in
Art. 5 Ziff. 4 EMRK
enthaltenen Verfahrensgarantien und der sich aus
Art. 4 BV
ergebende Gehörsanspruch verletzt worden (E. 6).
Secondo l'
art. 33 del
Codice di procedura penale ticinese (CPP), nessuno può essere arrestato per prevenzione di reato quando non esistano a suo carico gravi indizi di colpabilità. Il carcere preventivo durante l'istruzione non deve durare oltre due mesi nei reati di competenza delle Assise correzionali, né oltre sei mesi
BGE 115 Ia 293 S. 295
nei reati di competenza delle Assise criminali (
art. 45 cpv. 2 CPP
). In casi eccezionali questi termini potranno essere convenientemente prorogati dalla Camera dei ricorsi penali su domanda motivata del giudice istruttore (cpv. 3).
Jean e Barkev Magharian, cittadini libanesi, sono stati tratti in arresto il 7 luglio 1988 a Zurigo su mandato del Procuratore pubblico della giurisdizione sopracenerina. Essi sono sospettati di violazione aggravata della LS per aver effettuato ingenti trasferimenti di denaro verso e dalla Svizzera: tali somme proverrebbero dal commercio di stupefacenti. Contro gli arrestati il procedimento è poi stato esteso ai reati di falsità in documenti e in certificati, di complicità in truffa (subordinatamente appropriazione indebita) e di violazione della LDDS.
Con decisione del 3 novembre 1988 il Procuratore pubblico respinse un'istanza di concessione della libertà provvisoria. Adita dagli arrestati, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (CRP) rigettò il gravame con sentenza del 17 novembre 1988. Nessun ricorso di diritto pubblico fu interposto contro questa pronuncia.
In relazione alla prossima scadenza del termine di carcerazione di cui all'
art. 45 cpv. 2 CPP
, il Procuratore pubblico presentò il 22 dicembre 1988 alla CRP un'istanza tendente a che il carcere preventivo fosse prorogato sino al 6 giugno 1989, dichiarando inoltre che tutti gli atti del voluminoso incarto erano a disposizione. Il 23 dicembre, a complemento dell'istanza, lo stesso magistrato fornì alla Camera ragguagli complementari sugli ultimi sviluppi dell'inchiesta. La CRP intimò ai due patroni degli arrestati l'istanza del 22 dicembre 1988, fissando al 31 dicembre un termine per presentare le osservazioni. L'allegato del Procuratore del 23 dicembre non consta esser stato intimato. Come risulta da un rapporto richiesto dal Tribunale federale, gli atti costituenti l'incarto furono consultati il 29 dicembre 1988 presso la Procura pubblica dal giudice delegato della CRP, che fece estrarre copia di quelli ritenuti rilevanti per il giudizio.
Con osservazioni del 30 dicembre 1988, Jean e Barkev Magharian, agenti col patrocinio dei loro difensori, si opposero alla proroga del carcere preventivo e postularono la loro immediata liberazione. Nella motivazione chiedevano di poter prendere visione dell'incarto prodotto dal Procuratore pubblico ed instavano affinché le parti venissero convocate dalla CRP per essere sentite prima dell'emanazione di una decisione; si dolevano
BGE 115 Ia 293 S. 296
inoltre dell'irregolarità degli interrogatori e della verbalizzazione in assenza di interprete. Nel merito, contestavano l'esistenza di gravi indizi di colpabilità quanto al reato previsto dall'art. 19 n. 1 cpv. 7 LS e rilevavano che le ulteriori incolpazioni non giustificavano la protrazione del carcere preventivo.
Con decisione del 4 gennaio 1989 la CRP ha accolto l'istanza del Procuratore pubblico ed ha prorogato la carcerazione preventiva dei ricorrenti fino al 6 giugno 1989. Dei motivi addotti in appoggio si dirà, se necessario, in seguito.
I fratelli Magharian sono insorti contro questa decisione con tempestivo ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'
art. 4 Cost.
, per disattenzione del diritto di essere sentito, e degli art. 5 par. 1 lett. c, 5 par. 2 a 5, 6 par. 1 e 6 par. 2 lett. a e lett. e CEDU. In via principale, essi hanno chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione impugnata e di ordinare alle autorità requirenti del Cantone Ticino di porli immediatamente in libertà; in via subordinata, essi hanno postulato che, annullata tale decisione, la causa venga rinviata alla CRP per nuovo giudizio.
Il Sostituto Procuratore pubblico sopracenerino ha concluso alla reiezione del gravame; con le osservazioni questo magistrato ha fatto pervenire al Tribunale federale copia dei verbali d'interrogatorio e sei classificatori contenenti i principali atti dell'inchiesta. La CRP, per contro, non ha risposto.
Autorizzati dal Presidente della Corte, i ricorrenti hanno presentato osservazioni all'esposto del Procuratore pubblico e si sono riconfermati nelle tesi ricorsuali e nelle relative conclusioni.
In relazione ad incertezze che sussistevano circa gli atti in di lei possesso al momento del giudizio, la CRP ha presentato il 2 marzo 1989 - su richiesta del giudice delegato - il rapporto che si è menzionato sopra ed ha poi prodotto i documenti dell'incarto penale estratti in fotocopia ed utilizzati per la sua decisione.
Con istanza del 3 marzo 1989, il Sostituto Procuratore pubblico ha chiesto di duplicare alle osservazioni-replica 24 febbraio 1989 dei ricorrenti.
In data 19 marzo 1989 i ricorrenti si sono determinati sul citato rapporto della CRP.
Considerando in diritto:
1.
a) Sulla proroga del carcere preventivo in applicazione dell'
art. 45 cpv. 3 CPP
, la CRP statuisce quale unica istanza.
BGE 115 Ia 293 S. 297
Contro la sua decisione, la via del ricorso di diritto pubblico è pertanto aperta (
art. 86 cpv. 1, 87 OG
). La legittimazione dei ricorrenti, privati di libertà, non fa dubbio (
art. 88 OG
) ed il loro gravame - tempestivo - è per principio ricevibile. Nonostante la natura generalmente cassatoria del ricorso di diritto pubblico, è ammissibile, in tema di privazione della libertà personale, anche la conclusione tendente a far ordinare misure positive di scarcerazione (
DTF 107 Ia 257
consid. 1,
DTF 105 Ia 29
consid. 2): se essa sia fondata, è questione di merito.
b) La carcerazione costituisce limitazione grave della libertà personale: il Tribunale federale esamina quindi liberamente anche l'applicazione del diritto cantonale di livello legislativo o regolamentare (
DTF 107 Ia 140
consid. 4a,
DTF 101 Ia 53
consid. 7, 578 consid. 3a). Le constatazioni di fatto dell'autorità cantonale sono rivedute invece soltanto sotto il profilo dell'arbitrio e l'esercizio del potere di apprezzamento, che ad essa compete, è pure sindacato solo nella visuale dell'abuso o dell'eccesso manifesto (
DTF 109 Ia 22
consid. 2,
DTF 105 Ia 19
consid. 3, 190 consid. 2a,
DTF 104 Ia 399
consid. 9,
DTF 100 Ia 17
consid. 4d). Questa limitazione del potere cognitivo trae seco che, nella misura in cui le suddette questioni sono in gioco, il Tribunale federale non può sanare eventuali violazioni del diritto d'essere sentito in cui fosse incorsa l'autorità cantonale (
DTF 112 Ib 175
consid. 5e,
DTF 104 Ia 214
,
DTF 98 Ib 171
consid. 3, 176 consid. 3,
DTF 96 I 188
).
c) Sulla sussistenza di gravi indizi di colpabilità ai sensi dell'
art. 33 CPP
, la CRP si è pronunciata - come istanza di ricorso - già nella precedente sentenza del 17 novembre 1988, rimasta inimpugnata. Ciò non osta tuttavia alla ricevibilità delle censure sollevate nell'attuale gravame a tal proposito poiché la libertà personale, quale diritto costituzionale inalienabile ed imprescrittibile (
DTF 111 Ia 232
consid. 3a), consente di impugnare con ricorso di diritto pubblico anche decisioni di mera conferma o esecuzione (
DTF 105 Ia 20
,
DTF 104 Ia 175
consid. 2b,
DTF 97 I 916
consid. 4a): a prescindere da ciò, la CRP ha del resto proceduto nel concreto caso ad un nuovo esame di tale questione.
d) La duplica richiesta dal Procuratore pubblico, dato quanto si esporrà di seguito, non appare necessaria.
e) Le osservazioni presentate dai ricorrenti sul rapporto 2 marzo 1989 della CRP, che non sono state autorizzate, non possono esser tenute in considerazione e debbono essere stralciate dagli atti.
2.
Secondo l'
art. 5 par. 4 CEDU
, ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.
a) È incontroverso ed evidente che la CRP costituisce un tribunale ai sensi della citata disposizione. Che essa non abbia deciso su ricorso degli incarcerati, ma quale autorità giudiziaria unica chiamata a pronunciarsi sulla proroga della detenzione richiesta dal Procuratore pubblico, non è criticato dai ricorrenti. A ragione: la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato infatti che il controllo giurisdizionale della privazione della libertà, che gli Stati membri debbono garantire in virtù dell'
art. 5 par. 4 CEDU
, può essere conglobato nella decisione di privazione della libertà stessa, quando questa è presa da un tribunale che statuisce al termine di una procedura giudiziaria (sentenza De Wilde, Ooms e Versyp del 18 giugno 1971, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, Série A, vol. 12, n. 76; FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, n. 117 all'art. 5; RUSCA, La procedura penale ticinese alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Rep. 1984 pagg. 245/46 e nota 57; critico: TRECHSEL, Die Garantie der persönlichen Freiheit (art. 5 EMRK) in der Strassburger Rechtsprechung, EuGRZ 1980 pag. 529).
b) I ricorrenti - peraltro a ragione - non muovono nessuna critica neppure alla speditezza con la quale la CRP ha sentenziato: è pacifico infatti che, statuendo il 4 gennaio 1989, la Corte cantonale abbia deciso non solo entro breve termine ai sensi dell'
art. 5 par. 4 CEDU
(cfr.
DTF 114 Ia 91
/92 consid. 5c), ma anche conformemente alle esigenze minime che, tenuto conto della natura dell'affare, sgorgano a tal riguardo dall'
art. 4 Cost.
(cfr.
DTF 107 Ib 164
consid. 3b; sentenza 20 aprile 1983 in re S., consid. 5b non pubblicato in
DTF 109 Ia 320
segg., ma apparso in RDAT 1984 n. 103).
3.
La critica ricorsuale si appunta invece sulla procedura che ha condotto all'emanazione del decreto impugnato. A mente dei ricorrenti, essa non ha soddisfatto le esigenze richieste nel caso concreto dagli
art. 4 Cost.
e 5 par. 4 CEDU per quanto concerne il diritto di consultare gli atti del procedimento, di preparare la propria difesa e di determinarsi quindi con efficacia sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata dal Procuratore pubblico; per di più, la Camera avrebbe anche introdotto nuovi
BGE 115 Ia 293 S. 299
argomenti non invocati da quel magistrato ed avrebbe disatteso in tal modo il loro diritto ad una procedura contraddittoria e più precisamente il diritto di replica. Questa censura formale dev'essere sindacata per prima poiché, se essa risultasse fondata, potrebbe rilevarsi superfluo l'esame delle ulteriori critiche di merito.
Per quanto concerne il richiamo dei principi istituiti dalla CEDU, giova precisare in limine che codesti principi - quando non assicurano all'imputato una protezione che va oltre quella già garantita dal diritto interno - sono presi comunque in considerazione per interpretare ed applicare i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, nella misura in cui essi li concretizzano, e che il Tribunale federale deve tener conto a tal riguardo della giurisprudenza degli organi convenzionali (
DTF 111 Ia 82
consid. 2b, 108 Ia 66/67 consid. 2c,
DTF 106 Ia 221
,
DTF 102 Ia 381
consid. 2; J.P. MÜLLER, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, pagg. 179/81).
4.
a) L'
art. 5 par. 4 CEDU
istituisce il diritto ad un controllo giurisdizionale di tutti i casi di privazione della libertà esaustivamente elencati nel paragrafo 1 lett. da a a f. Esso non precisa quali esigenze formali debba soddisfare la procedura davanti al tribunale chiamato a controllare la legalità della privazione di libertà. Questo silenzio del testo dell'art. 5 par. 4 è stato rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo già nella sentenza Neumeister del 27 giugno 1968 (Publications de la Cour, Série A, vol. 8, n. 22/24). In quell'occasione essa ritenne inapplicabile il principio dell'uguaglianza delle armi all'esame di domande di concessione della libertà provvisoria e precisò che la contraria opinione non poteva essere sostenuta con riferimento al testo dell'art. 6 par. 1, né poteva esser dedotta dal termine di "tribunale" impiegato nell'art. 5 par. 4 poiché quest'ultimo "ne se rapporte aucunement à la procédure à suivre".
Nella giurisprudenza successiva, la Corte europea ha tuttavia precisato che dallo scopo e dall'oggetto dell'art. 5, come pure dai termini stessi del paragrafo 4, emerge che per costituire un tribunale l'organo "doit offrir les garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté" (sentenza De Wilde, Ooms e Versyp citata, ibidem, n. 76 e 78; sentenza Winterwerp del 24 ottobre 1979, Publications de la Cour, Série A, vol. 33, n. 60), anche se le istanze giudiziarie previste dall'art. 5 par. 4 "ne doivent pas toujours s'accompagner de garanties
BGE 115 Ia 293 S. 300
identiques à celles que l'art. 6 par. 1 prescrit pour les litiges civils ou pénaux". Parimenti la giurisprudenza del Tribunale federale, richiamandosi a quella degli organi di Strasburgo, ha ritenuto che le esigenze da porre al procedimento giudiziario previsto dall'
art. 5 par. 4 CEDU
debbono in linea di principio esser dedotte soltanto dall'art. 5 stesso e che - in materia di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a segg. CC) - le disposizioni dell'
art. 6 par. 1 CEDU
non possono essere direttamente applicate (
DTF 114 Ia 185
segg., consid. 3 b-c).
Sempre secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, per determinare se una procedura offre garanzie sufficienti bisogna prendere in considerazione "la nature de la privation de liberté dont il s'agit", da un canto, e "la nature particulière des circonstances dans laquelle elle se déroule", dall'altro, ritenuto che "les modalités de la procédure voulue par la Convention ne doivent ... pas nécessairement être identiques dans chacun des cas où celle-ci requiert l'intervention d'un tribunal" (sentenza De Wilde, Ooms e Versyp citata, ibidem, n. 76 e 78; sentenza Winterwerp citata, ibidem, n. 57; sentenza Sanchez-Reisse del 21 ottobre 1986, Publications de la Cour, Série A, vol. 107, n. 51).
Se si analizzano le sentenze della Corte concernenti le garanzie formali che deve offrire la procedura prevista dall'
art. 5 par. 4 CEDU
, si può constatare come questa - oltre a distinguere fra i diversi casi di privazione della libertà previsti dal paragrafo 1 lett. a a f - considera per il suo giudizio quanto al rispetto o alla violazione della norma citata la procedura che si è svolta nel suo complesso, e pone l'accento in modo particolare sulla facoltà di cui ha concretamente fruito la persona privata della libertà per far valere efficacemente il suo punto di vista e muovere obiezioni agli argomenti che le sono opposti, ponendo alte esigenze a proposito del diritto di essere sentito e della effettiva contraddittorietà del procedimento.
Così, nella citata sentenza Sanchez-Reisse del 21 ottobre 1986, relativa ad un caso di carcerazione estradizionale (art. 5 par. 1 lett. f CEDU) concernente la Svizzera, la Corte ha ritenuto che l'arrestato non aveva fruito di una procedura veramente contraddittoria, poiché il Tribunale federale - che egli aveva adito con una domanda di scarcerazione - non gli aveva consentito di prender posizione né per iscritto né in occasione di una comparsa personale sul preavviso (in sostanza, le osservazioni alla domanda
BGE 115 Ia 293 S. 301
di liberazione) presentato dall'Ufficio federale di polizia: rivenendo senza indicazioni di motivi sulla sentenza Neumeister del 27 giugno 1968, essa ha sottolineato che il fatto per cui Sanchez-Reisse già avesse addotto nella sua domanda le circostanze che, a suo modo di vedere, militavano per la messa in libertà, non bastava a procurargli "à elle seule l'indispensable (égalité des armes)", e questo nonostante che nulla inducesse a ritenere che una comparsa personale "aurait pu convaincre les magistrats de la nécessité de le libérer" (Publications de la Cour, Série A, vol. 107, n. 51). Quanto al preavviso dell'Ufficio federale di polizia, sul quale il Tribunale federale non aveva ritenuto di dover sentire l'interessato, la Corte - per ritenere che l'uguaglianza delle armi non fosse garantita - non ne ha analizzato il contenuto concreto, ma si è limitata a rilevare che questo preavviso "pouvait introduire ensuite des éléments de fait ou de droit appelant, de la part du détenu, des réactions, des critiques, voire des questions dont le Tribunal fédéral devait pouvoir prendre connaissance avant de se prononcer" (sentenza citata, ibidem, n. 51).
b) A questa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo il Tribunale federale si è adagiato. Esso ne ha tratto la conseguenza che, in materia di istanze di scarcerazione, sussiste per il carcerato un diritto di replicare alle osservazioni presentate dall'autorità di persecuzione, indipendentemente dalla questione di sapere se queste osservazioni contengano o meno nuovi argomenti, e ciò nonostante il rischio di un prolungamento della procedura di per sé contrario all'esigenza di una decisione entro brevi termini posta dall'
art. 5 par. 4 CEDU
(
DTF 114 Ia 86
/88 consid. 3; sentenza 19 agosto 1988 in re W.; sentenza 20 luglio 1988 in re E., consid. 2b-c; inoltre
DTF 115 Ia 60
consid. 2c).
c) Per quanto riguardi un caso di detenzione dopo condanna da parte di un tribunale competente (
art. 5 par. 1 lett. a CEDU
), è pure interessante per le questioni qui controverse la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (plenaria) del 2 marzo 1987 nella causa Weeks c. Regno Unito di Gran Bretagna (Publications de la Cour, Série A, vol. 114): la Corte ha statuito che la Commissione di liberazione condizionale inglese, cui incombe di esaminare la ricorrenza delle condizioni di liberazione di un detenuto, pur essendo da considerare per la sua indipendenza come un "tribunale" ai sensi dell'
art. 5 par. 4 CEDU
, non offre le garanzie minime di procedura richieste da
BGE 115 Ia 293 S. 302
tale disposizione convenzionale perché non è tenuta a rivelare al detenuto tutti gli elementi sfavorevoli in suo possesso (ibidem, n. 30/31 e 66).
d) Infine può esser fatto riferimento anche al rapporto adottato l'8 ottobre 1987 dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo nel caso Lamy c. Belgio, attualmente pendente davanti alla Corte su richiesta della Commissione stessa. Questo caso si riferisce, come quello in esame, al controllo della detenzione preventiva da parte di istanze giudiziarie. Ora la Commissione - con espresso riferimento alle precitate sentenze della Corte in re Sanchez-Reisse e Weeks - ha ritenuto a maggioranza (7 voti contro 3) che le esigenze minime di procedura garantite dall'
art. 5 par. 4 CEDU
non erano state ossequiate, perché il difensore del prevenuto non aveva avuto accesso all'incarto durante i primi trenta giorni della detenzione preventiva, e segnatamente ai verbali allestiti dal giudice istruttore e dalla polizia giudiziaria durante questo periodo: egli era stato quindi impedito di organizzare in modo appropriato la difesa del cliente, mentre le giurisdizioni d'istruzione gli opponevano appunto le dichiarazioni da lui stesso rese, come pure quelle fatte da un suo coimputato davanti alla polizia giudiziaria e al giudice istruttore (rapporto citato, n. 84 a 94; cfr. anche l'opinione parzialmente dissidente espressa su tal punto dai membri Trechsel, Kiernan e Hall).
5.
a) L'
art. 4 Cost.
- esplicitamente invocato dai ricorrenti accanto all'
art. 5 par. 4 CEDU
- garantisce in modo particolare il diritto di essere sentiti, che comprende varie pretese, fra cui quella di esprimersi prima che una decisione sia presa, quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, quella di farsi rappresentare o assistere, quella di ottenere una decisione motivata e soprattutto - per ciò che qui interessa - quella di prendere conoscenza degli atti di causa (
DTF 111 Ia 103
/104 consid. 2b,
DTF 110 Ia 85
consid. 4a,
DTF 109 Ia 233
consid. 5b,
DTF 108 Ia 294
). Il diritto di consultare gli atti, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti, vero fulcro del diritto di essere uditi: in tale misura l'esame degli atti, rispetto al diritto di esprimersi, costituisce un prius che ne condiziona l'esercizio e partecipa inoltre alla cosiddetta natura formale del diritto di essere sentito (
DTF 112 Ia 380
consid. 2a,
DTF 110 Ia 77
,
DTF 109 Ia 5
, 226/27 consid. 2d). Quanto all'esercizio di questo diritto dedotto
BGE 115 Ia 293 S. 303
dall'
art. 4 Cost.
, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che esso è in linea di principio soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserto di causa, esaminandoli presso la sede dell'autorità giudicante e prendendo, ove occorra, i necessari appunti (
DTF 112 Ia 380
consid. 2b,
DTF 108 Ia 7
consid. 2b).
b) I criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si determinano in base agli interessi in presenza e alle circostanze del caso (DTF
DTF 111 Ia 274
consid. 2b,
DTF 105 Ia 196
/97). In materia di detenzione preventiva, il Tribunale federale ha già avuto l'opportunità di rilevare che se l'
art. 4 Cost.
non accorda all'imputato il diritto di essere sentito prima di ogni proroga della carcerazione, esso gli assicura nondimeno quello di aggravarsi contro la decisione di proroga davanti ad un'autorità giudiziaria munita di piena cognizione, al fine di opporre in quella sede le proprie ragioni ed obiezioni: questa garanzia minima corrisponde d'altronde al "diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale", perché si determini sulla legalità della detenzione, conferito all'imputato carcerato dall'
art. 5 par. 4 CEDU
(
DTF 105 Ia 206
/207 consid. 2 e 3). Ora è palese che, dinanzi ad una decisione con cui il giudice istruttore o il procuratore pubblico ordinano l'arresto preventivo o ne dispongono la proroga, il diritto dell'accusato di difendersi convenientemente e di esprimersi sul provvedimento preso a suo carico davanti all'autorità di ricorso implica anche quello di consultare gli atti essenziali che codesto magistrato aveva a disposizione e di prendere conoscenza non solo degli elementi che possono giustificare la carcerazione, ma anche di quelli che gli sono favorevoli e che possono quindi essere opposti alla privazione della libertà: questo fondamentale diritto costituisce infatti la premessa necessaria per controbattere con efficacia gli argomenti del magistrato, per assicurare una certa contraddittorietà della procedura e per garantire quindi il rispetto del principio della parità delle armi, pure sgorgante dall'
art. 4 Cost.
(cfr.
DTF 114 Ia 180
/81 consid. a).
Né la situazione può ovviamente essere diversa allorché la proroga del carcere preventivo è decisa in prima ed unica istanza da un tribunale, così come inteso dall'
art. 5 par. 4 CEDU
, su richiesta del magistrato inquirente o requirente (cfr. supra, consid. 2a): il diritto d'essere sentito del prevenuto e quello di
BGE 115 Ia 293 S. 304
consultare gli atti verranno esercitati in tal caso davanti all'autorità giudiziaria unica chiamata a pronunciarsi sulla proroga della detenzione e a controllarne la legalità (cfr. sentenza 23 febbraio 1977 in re W., consid. 1a-b).
c) Vero è che l'osservanza completa dell'obbligo di garantire al prevenuto l'accesso all'incarto per aggravarsi con cognizione di causa contro il mantenimento della detenzione preventiva potrebbe compromettere in determinate circostanze il raggiungimento degli scopi dell'inchiesta ed attenuare l'efficacia della lotta contro il crimine. Questo pericolo non deve però essere sopravvalutato.
Innanzitutto, non si tratta di conferire all'imputato l'incondizionato diritto di consultare l'intero inserto processuale, ma di mettergli semplicemente a disposizione gli atti essenziali che sono determinanti per la questione della carcerazione preventiva, consentendogli in tal modo di contestare con la necessaria consapevolezza i relativi argomenti dell'autorità e di esercitare pienamente il proprio diritto di essere sentito davanti all'istanza cui compete il controllo giurisdizionale della privazione della libertà. D'altra parte, non va scordato che il diritto di consultare gli atti può comunque comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti (
DTF 112 Ia 101
consid. 5b, 380 consid. 2a,
DTF 110 Ia 85
/86 consid. 4a-b,
DTF 95 I 109
consid. 2b) e che l'autorità penale dispone a tal riguardo di tutta una serie di accorgimenti, quali lo stralcio del nome di un teste o la comunicazione di determinati documenti, con esclusione di altri (cfr.
DTF 110 Ia 87
consid. 5,
DTF 98 Ib 171
consid. 4). In quest'ordine di idee, si può far riferimento a titolo d'esempio agli art. 26 e segg. della legge federale sulla procedura amministrativa, rilevando inoltre che i principi essenziali che essi enunciano hanno una portata generale ed erano già stati dedotti - prima dell'entrata in vigore di detta legge - dall'
art. 4 Cost.
(
DTF 98 Ib 169
consid. 1): il legislatore federale ha infatti conferito per principio alle parti e ai loro rappresentanti il diritto di consultare gli atti, ivi compresi i processi verbali d'interrogatorio (art. 26), ha previsto i casi ove questo esame può essere negato, con la precisazione che il diniego dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto (art. 27 e 18 cpv. 2), ed ha stabilito infine (art. 28 e 18 cpv. 3) che l'atto o il verbale d'interrogatorio il cui esame è stato rifiutato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene ha comunicato oralmente o per iscritto
BGE 115 Ia 293 S. 305
il contenuto essenziale quanto alla contestazione e le ha dato inoltre la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
6.
Applicati al caso in esame, i criteri giurisprudenziali appena descritti, tratti dall'
art. 4 Cost.
e dalla Convenzione, inducono alle constatazioni e alle considerazioni seguenti:
a) I difensori degli incolpati non hanno avuto accesso agli atti delle informazioni preliminari, segnatamente ai verbali della polizia giudiziaria, ai rapporti della stessa come pure ai verbali d'interrogatorio dei prevenuti e dei testi da parte del Procuratore pubblico. L'asserzione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui i difensori avrebbero quantomeno posseduto il rapporto preliminare della polizia giudiziaria del 5 settembre 1988 si è rivelata - com'è fatto valere nel ricorso - inesatta: vero è soltanto che il precedente patrono dei ricorrenti ha potuto prendere conoscenza, senza tuttavia ottenere copia, di tale rapporto.
b) I ricorrenti hanno bensì potuto prendere posizione sull'esposto presentato dal Procuratore pubblico il 22 dicembre 1988 a sostegno della domanda di proroga della carcerazione: ma tale presa di posizione ha dovuto essere formulata senza poter prendere visione degli atti sulla scorta dei quali l'istanza era stata redatta. Ora, fra questi atti non v'erano soltanto i verbali delle loro deposizioni - che i prevenuti potevano invero conoscere almeno nelle grandi linee - ma anche quelli delle dichiarazioni dei testi, il cui tenore esatto essi ed i loro difensori manifestamente non conoscevano e che è loro ignoto a tutt'oggi. Né si può rimproverare in quest'ambito ai ricorrenti di non aver dimostrato che l'esame degli atti non consultati avrebbe consentito loro di esprimersi in modo diverso, di sollevare altre obiezioni, di opporsi al Procuratore pubblico con argomenti di maggior peso e di influire quindi sull'esito della procedura: non solo nella giurisprudenza del Tribunale federale, ma anche in quella della Corte europea dei diritti dell'uomo, seppur con una terminologia diversa, il diritto di essere sentito è di natura formale e la sua disattenzione comporta una violazione dell'
art. 4 Cost.
, risp. dell'
art. 5 par. 4 CEDU
, indipendentemente dalla questione di sapere se - in caso di rispetto di tale diritto - l'esito della decisione presa dall'autorità chiamata a pronunciarsi sulla detenzione avrebbe potuto essere diverso (sentenza 27 febbraio 1977 in re W., già citata, consid. 1 b; sentenza Sanchez-Reisse, citata, ibidem, n. 51).
c) L'istanza aggiuntiva del 23 dicembre 1988 inoltrata dal Procuratore pubblico non risulta esser stata intimata ai patroni dei ricorrenti per osservazioni. Certo, simile censura non è sollevata nel ricorso di diritto pubblico: ma di tale omissione non si può far carico ai difensori, ai quali l'esistenza di tale istanza complementare non era verosimilmente nota.
d) Senza che sia necessario analizzare nei particolari se - come sostengono i ricorrenti - la CRP si sia veramente fondata nella sua decisione anche su argomenti o circostanze che il Procuratore pubblico non aveva allegato nella sua istanza del 22 dicembre 1988 e che non risultavano neppure nella precedente sentenza, emerge con chiarezza dalla decisione impugnata che la corte cantonale - come d'altronde riconosciuto nel suo rapporto del 2 marzo 1989 - si è fondata quantomeno su circostanze particolari che risultavano dagli atti da essa estratti in fotocopia ai fini della decisione, elementi cui l'istanza di quel magistrato non faceva - comprensibilmente - esplicita allusione.
e) La richiesta di esaminare gli atti presentata dai difensori alla Camera è stata dichiarata irricevibile ed in subordine respinta nel merito. L'una e l'altra motivazione non resistono alla critica ricorsuale.
ea) Quanto alla motivazione formale, si deve riconoscere che un'istanza di consultazione degli atti ai fini generali della difesa di merito di un prevenuto dev'essere presentata per principio al Procuratore pubblico, titolare dell'azione penale in sede di informazioni preliminari (
art. 142 CPP
): tuttavia, non si può sostenere - senza diniego di giustizia e violazione dell'
art. 4 Cost.
- che tale richiesta non possa e non debba essere inoltrata alla CRP, quando quest'ultima statuisce sulla proroga del carcere preventivo giusta l'
art. 45 cpv. 2 e 3 CPP
, quale prima ed unica istanza giudiziaria chiamata ad effettuare il controllo giurisdizionale della privazione della libertà (
art. 5 par. 4 CEDU
;
DTF 105 Ia 206
/207).
eb) Nel merito, la corte cantonale ha respinto la domanda dei ricorrenti, richiamandosi alla segretezza dell'inchiesta sino alla conclusione dell'istruttoria formale davanti al giudice istruttore (
art. 58, 151 CPP
) ed invocando la sentenza 13 febbraio 1975 in re Schkölziger (
DTF 101 Ia 17
/18), ove il Tribunale federale in un caso concernente una richiesta di libertà provvisoria durante l'istruzione - ha affermato che una norma cantonale che consente all'imputato e al suo difensore di prendere conoscenza degli atti
BGE 115 Ia 293 S. 307
solamente dopo la chiusura dell'istruttoria non viola l'
art. 4 Cost.
e che del resto il prevenuto, per presentare una siffatta domanda, non deve sapere quello che le autorità penali già sanno di lui. Ma questa giurisprudenza non può più essere mantenuta davanti all'evoluzione che ha caratterizzato il diritto di essere sentito assicurato all'imputato carcerato dall'
art. 4 Cost.
e dai principi istituiti dalla CEDU che concretizzano questo diritto e che debbono quindi esser tenuti in considerazione, unitamente alla relativa prassi degli organi convenzionali (supra, consid. 3, 4 et 5).
Nel caso in rassegna, la CRP era chiamata ad esaminare se il presupposto fondamentale della carcerazione preventiva era adempiuto: essa doveva quindi stabilire se, a carico dei fratelli Magharian, sussistevano "gravi indizi di colpabilità" ai sensi dell'
art. 33 CPP
, vale a dire se vi erano "ragioni plausibili per sospettare" che essi avessero commesso un reato secondo l'art. 5 par. 1 lett. c CEDU. Ora, come risulta dalla giurisprudenza precedentemente richiamata, la possibilità garantita dall'
art. 4 Cost.
e dall'
art. 5 par. 4 CEDU
di controbattere efficacemente gli argomenti fatti valere per la giustificazione materiale del carcere preventivo, implica che l'imputato sia messo previamente al corrente degli elementi dai quali l'autorità di persecuzione deduce i gravi sospetti o indizi di colpevolezza, con facoltà di esaminare nel dettaglio gli atti essenziali sui quali tali elementi si pretendono fondati: questo esame dei documenti importanti che il magistrato penale aveva a disposizione per ordinare o mantenere la detenzione preventiva costituisce infatti la premessa necessaria del diritto di difesa del prevenuto e - come già s'è visto - non può essere rifiutato sistematicamente per ragioni di principio, ma soltanto - e casomai parzialmente - se interessi pubblici o privati assolutamente preminenti vi si contrappongono (supra, consid. 5c).
Ne consegue che le disposizioni della procedura cantonale, nella misura in cui fanno veramente ostacolo a codesta informazione preventiva dell'accusato e gli impediscono a priori di consultare gli atti determinanti dell'inchiesta, contravvengono all'
art. 4 Cost.
e alla Convenzione e non possono essere applicate, come il Tribunale federale può constatare in via pregiudiziale (DTF
DTF 113 Ia 70
consid. 5a,
DTF 112 Ia 112
consid. 3a; sentenza 16 giugno 1988 in re S., consid. 1b non pubblicato in
DTF 114 Ia 183
segg., ma apparso in EuGRZ 1988 pag. 607).
f) D'altra parte la CRP - che ha negato ai ricorrenti codesto esame degli atti essenziali, senza prevalersi della necessità di
BGE 115 Ia 293 S. 308
salvaguardare in concreto interessi preponderanti - ha pure rifiutato di indire l'udienza che gli stessi ricorrenti avevano richiesto. Ora, questa udienza avrebbe potuto permettere di ovviare alle lacune della procedura e consentire ai difensori dei prevenuti di tutelare le loro ragioni in modo conforme a quanto voluto dagli
art. 4 Cost.
e 5 par. 4 CEDU: che una simile udienza contraddittoria non sia prevista dalla procedura penale ticinese - come osserva la CRP - non muta alcunché, dal momento che detta procedura neppure la esclude e che l'obbligo di ossequiare la Costituzione federale e la Convenzione prevale comunque sulle disposizioni del diritto cantonale (cfr.
DTF 107 Ia 55
consid. 2b,
DTF 105 V 3
consid. b).
g) Discende dalle suesposte considerazioni che la procedura - nel suo complesso - non ha compiutamente garantito ai prevenuti quella partecipazione adeguata dell'individuo colpito dalla decisione che l'autorità intendeva prendere ed in particolare quell'accesso agli atti essenziali di cui disponeva il Procuratore pubblico per introdurre la sua richiesta volta al mantenimento della detenzione preventiva: in altre parole la CRP - che non ha permesso ai ricorrenti di consultare l'incarto, richiamandosi alla segretezza dell'inchiesta in modo aprioristico e senza sostenere che una simile consultazione avrebbe compromesso gli scopi dell'istruttoria o minacciato legittimi interessi contrastanti - ha disatteso il loro diritto di essere sentiti e non li ha messi in condizione di esercitare con efficacia le loro facoltà di difesa.
Questa constatazione trae seco che la decisione impugnata dev'essere annullata per ragioni formali e che la causa dev'essere ripristinata davanti all'autorità cantonale perché, rimediato a codesto vizio, si pronunci di nuovo tenendo conto dei considerandi dell'istanza federale (
DTF 111 Ia 329
consid. 7d,
DTF 104 Ia 63
). Un simile esito esime il Tribunale federale dall'obbligo di sindacare le ulteriori censure sollevate dai ricorrenti e non implica ovviamente alcun giudizio di merito circa l'esistenza delle condizioni materiali che legittimano la proroga della carcerazione.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi e la decisione impugnata è annullata.