La presente convenzione avrà una durata di cinque anni dalla data indicata nell’articolo 28, primo capoverso, qui sopra.
Questo termine incomincerà a decorrere da tale data, anche per gli Stati che solo successivamente avranno ratificato la convenzione, o vi avranno aderito.
La convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo che sia disdetta. La disdetta dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine, al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, che la porterà a conoscenza di tutti gli altri Stati contraenti.
La disdetta potrà essere limitata ai territori o a taluni dei territori indicati in una notificazione effettuata conformemente all’articolo 30, secondo capoverso.
La disdetta esplicherà i suoi effetti solo rispetto allo Stato che l’avrà notificata. La convenzione rimarrà in vigore per tutti gli altri Stati contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto all’Aia, il 1° marzo 1954, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi, e una copia del quale, certificata conforme, sarà trasmessa, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati alla settima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
(Seguono le firme)