Disposizioni generali (1 - 12)
Procedura (13 - 17)
Attivi del fallimento (18 - 26)
Passivi del fallimento (27 - 32)
Realizzazione (33 - 38)
Ripartizione e conclusione (39 - 46)
Disposizioni finali (47 - 48)
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visto l’articolo 138 capoverso 3 della legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi (LICol), ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 2 Campo di applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle seguenti istituzioni e persone, di seguito denominate «titolari dell’autorizzazione»:
2Essa si applica anche a tutte le persone fisiche e giuridiche che operano senza la necessaria autorizzazione secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettere b–d LICol.3 1 Abrogata dall’all. n. 2 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |
Art. 3 Universalità
1Se è aperta una procedura di fallimento, questa si estende a tutti i beni patrimoniali realizzabili che appartengono al titolare dell’autorizzazione in tale momento, indipendentemente dal fatto che si trovino in Svizzera o all’estero. 2Tutti i creditori nazionali ed esteri del titolare dell’autorizzazione e delle sue succursali estere sono autorizzati a partecipare, nella stessa misura e con gli stessi privilegi, alla procedura di fallimento aperta in Svizzera. 3Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di un titolare dell’autorizzazione estero tutti gli attivi in Svizzera o all’estero costituiti da persone che hanno agito per questa succursale. |
Art. 4 Pubblicazioni e comunicazioni
1Le pubblicazioni sono effettuate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, nel sito Internet della FINMA e negli organi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 39 dell’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli investimenti collettivi di capitale. 2Le comunicazioni sono notificate direttamente ai creditori dei quali nome e indirizzo sono noti. Ove opportuno ai fini della semplificazione della procedura, la FINMA può obbligare i creditori con sede o domicilio all’estero a designare in Svizzera un mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni. In caso d’urgenza o al fine di semplificare la procedura è possibile rinunciare alla comunicazione diretta. 3La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per la decorrenza dei termini e le conseguenze giuridiche connesse alla pubblicazione. |
Art. 5 Consultazione degli atti
1Chi rende verosimile la diretta compromissione dei propri interessi patrimoniali a causa del fallimento può prendere visione dei documenti relativi al fallimento; il segreto professionale deve essere tutelato nella misura del possibile.1 2La consultazione degli atti può essere limitata a determinate fasi della procedura oppure ristretta o preclusa se sussistono interessi contrari preponderanti. 3Chi ottiene l’autorizzazione alla consultazione degli atti può utilizzare le informazioni ottenute unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. 4La consultazione degli atti può essere subordinata a una dichiarazione secondo la quale le informazioni acquisite dagli atti saranno utilizzate unicamente per salvaguardare i propri interessi patrimoniali diretti. In caso di violazione può essere prospettata preventivamente la comminatoria della pena di cui all’articolo 48 della legge del 22 giugno 20072 sulla vigilanza dei mercati finanziari e all’articolo 292 del Codice penale3. 5Il liquidatore del fallimento e, dopo la chiusura della procedura di fallimento, la FINMA, decidono in merito alla consultazione degli atti. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |
Art. 6 Denuncia alla FINMA
1Chiunque sia toccato nei propri interessi da decisioni, atti o omissioni di una persona incaricata dalla FINMA di svolgere compiti ai sensi della presente ordinanza può denunciare la fattispecie alla FINMA. 2Le decisioni di tale persona non sono decisioni e i denunzianti non sono parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19681 sulla procedura amministrativa. 3La FINMA valuta la fattispecie denunciata, adotta le misure necessarie e, all’occorrenza, emana una decisione. |
Art. 7 Designazione di un liquidatore del fallimento
1La FINMA designa mediante decisione un liquidatore del fallimento qualora non sia essa stessa ad assolverne le funzioni. 2Se designa un liquidatore del fallimento, la FINMA deve accertarsi che la persona che intende nominare sia in grado, in termini di tempo e competenze professionali, di adempiere al mandato con diligenza, efficacia ed efficienza, e che conflitti di interessi non si oppongano al conferimento del mandato. 3La FINMA definisce i dettagli del mandato, segnatamente le spese, il rendiconto e il controllo del liquidatore del fallimento. |
Art. 8 Compiti e competenze del liquidatore del fallimento
Il liquidatore del fallimento conduce la procedura. In particolare:
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Art. 9 Compiti del liquidatore del fallimento in caso di fallimento di una SICAV
In caso di fallimento di una SICAV, il liquidatore del fallimento deve assolvere i seguenti compiti, oltre a quelli di cui all’articolo 8:
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Art. 10 Foro del fallimento
1Il foro del fallimento è quello in cui ha sede il titolare dell’autorizzazione o la succursale di un titolare dell’autorizzazione estero in Svizzera. 2Se un titolare dell’autorizzazione estero dispone di più succursali in Svizzera, sussiste un unico foro del fallimento. Quest’ultimo è stabilito dalla FINMA. 3Il foro del fallimento delle persone fisiche è quello del luogo del domicilio commerciale al momento dell’apertura della procedura di fallimento. |
Art. 12 Riconoscimento di decreti di fallimento e di misure esteri
1Se la FINMA riconosce un decreto di fallimento estero secondo l’articolo 138c LICol in combinato disposto con l’articolo 37g della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LCBR), le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai beni depositati in Svizzera. 2La FINMA può accogliere una richiesta di riconoscimento anche in assenza di reciprocità, a condizione che ciò sia nell’interesse dei creditori interessati. 3Stabilisce il foro unico del fallimento in Svizzera e la cerchia dei creditori secondo l’articolo 138c LICol in combinato disposto con l’articolo 37g capoverso 4 LBCR. 4La FINMA pubblica il riconoscimento e la cerchia dei creditori. 5Se riconosce un’altra misura estera di insolvenza, la FINMA determina la procedura applicabile. |
Sezione 2: Procedura |
Art. 13 Pubblicazione e grida ai creditori
1La FINMA notifica la decisione di fallimento al titolare dell’autorizzazione e la pubblica unitamente alla grida ai creditori. 2La pubblicazione contiene segnatamente le seguenti informazioni:
3Il liquidatore del fallimento può trasmettere un esemplare della pubblicazione ai creditori e agli investitori conosciuti. |
Art. 14 Pubblicazione e grida ai creditori in caso di fallimento di una SICAV
In caso di fallimento di una SICAV, la pubblicazione deve contenere le seguenti informazioni, oltre a quelle di cui all’articolo 13:
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Art. 15 Assemblea dei creditori
1Se ritiene opportuno convocare un’assemblea dei creditori, il liquidatore del fallimento presenta una corrispondente richiesta alla FINMA. Quest’ultima decide sulle competenze dell’assemblea dei creditori come pure sui quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni. 2Tutti i creditori possono partecipare all’assemblea dei creditori o farsi rappresentare alla stessa. In caso di dubbio, il liquidatore del fallimento decide in merito all’ammissione. 3Il liquidatore del fallimento conduce le trattative e fa rapporto sulla situazione patrimoniale del titolare dell’autorizzazione e sullo stato della procedura. 4I creditori possono deliberare anche per mezzo di circolare. Una richiesta del liquidatore del fallimento è considerata accettata se non è respinta espressamente da un creditore entro il termine impartito. |
Art. 16 Delegazione dei creditori
1La FINMA decide, su proposta del liquidatore del fallimento, in merito alla designazione, alla composizione, ai compiti e alle competenze della delegazione dei creditori. 2La FINMA ne nomina il presidente e stabilisce la procedura per le deliberazioni nonché le indennità dei singoli membri. |
Art. 17 Diritti dei creditori in caso di fallimento di una SICAV
1In caso di fallimento di una SICAV, i diritti dei creditori si riferiscono ai segmenti patrimoniali nei confronti dei quali sono rivendicati i rispettivi crediti. 2Per i vari segmenti patrimoniali la FINMA può prevedere un’assemblea dei creditori separata e avvalersi di una delegazione dei creditori separata. |
Sezione 3: Attivi del fallimento |
Art. 18 Formazione dell’inventario
1Il liquidatore del fallimento allestisce un inventario dei beni appartenenti alla massa del fallimento. 2La formazione dell’inventario è retta dagli articoli 221–229 della legge federale dell’11 aprile 18891 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), salvo disposizione contraria della presente ordinanza. 3Il liquidatore del fallimento propone alla FINMA le misure necessarie alla salvaguardia dei beni della massa del fallimento. 4Sottopone l’inventario all’organo scelto dai proprietari del titolare dell’autorizzazione. Questo si pronuncia sulla completezza e sull’esattezza dell’inventario. La sua dichiarazione è ripresa nell’inventario. |
Art. 20 Obblighi di messa a disposizione e di notifica
1I debitori del titolare dell’autorizzazione e le persone che detengono beni patrimoniali di quest’ultimo a titolo di pegno o ad altro titolo devono annunciarsi al liquidatore del fallimento e mettergli a disposizione tali beni patrimoniali entro i termini di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera e. 2I crediti devono essere annunciati anche quando è fatta valere una compensazione. 3Un diritto di prelazione esistente si estingue se la notifica o la messa a disposizione è omessa in modo ingiustificato. |
Art. 21 Eccezioni all’obbligo di messa a disposizione
1I titoli che hanno la funzione di garanzia e altri strumenti finanziari non devono essere messi a disposizione qualora siano date le condizioni legali per una realizzazione da parte del beneficiario di una garanzia. 2Tali beni patrimoniali devono tuttavia essere notificati, unitamente alla prova del diritto di realizzazione, al liquidatore del fallimento, che deve menzionarli nell’inventario. 3Il beneficiario della garanzia deve chiedere conto al liquidatore del fallimento degli utili realizzati da tali beni patrimoniali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento o nel corrispondente segmento patrimoniale. |
Art. 22
… 1 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |
Art. 23 Rivendicazione di terzi
1Il liquidatore del fallimento stabilisce se elementi patrimoniali rivendicati da terzi devono essere messi a disposizione. 2Se ritiene fondata una pretesa di messa a disposizione, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di contestazione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF1 e a tale scopo impartisce un congruo termine. 3Se ritiene infondata la pretesa di messa a disposizione oppure se dei creditori hanno richiesto la cessione del diritto di contestazione, il liquidatore del fallimento impartisce loro un termine per promuovere l’azione dinanzi al giudice del foro del fallimento. La mancata utilizzazione di questo termine è equiparata alla rinuncia alla messa a disposizione. 4In caso di cessione, l’azione deve essere diretta contro i creditori cessionari. Il liquidatore del fallimento fornisce al o ai terzi i nomi dei creditori cessionari e fissa un termine per agire. |
Art. 24 Crediti, pretese e revocazioni della massa
1Il liquidatore del fallimento riscuote i crediti esigibili della massa del fallimento, se del caso in via di esecuzione. 2Esamina le pretese della massa del fallimento su beni mobili in possesso o possesso congiunto di terzi oppure su fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi. 3Esamina la possibilità di revocazione di atti secondo gli articoli 285–292 LEF1. La durata di una precedente procedura di risanamento non è compresa nei termini di cui agli articoli 286–288 LEF. 4Se intende far valere mediante azione crediti contestati o pretesi secondo i capoversi 2 o 3, il liquidatore del fallimento deve chiedere alla FINMA l’autorizzazione nonché eventuali istruzioni al riguardo. 5Se non avvia un’azione legale, il liquidatore del fallimento può concedere al creditore la possibilità di richiedere la cessione ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF o di realizzare i crediti corrispondenti e le altre pretese ai sensi dell’articolo 33. 6Se concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione, il liquidatore del fallimento impartisce a tale scopo un congruo termine. 7La realizzazione secondo l’articolo 33 è esclusa in caso di revocazioni secondo il capoverso 3 come pure in caso di pretese fondate sulla responsabilità secondo l’articolo 145 LICol. |
Art. 25 Continuazione di procedure civili e amministrative pendenti
1Il liquidatore del fallimento esamina le pretese della massa del fallimento che, al momento della dichiarazione di fallimento, erano già oggetto di procedure civili o amministrative, e formula proposte alla FINMA in vista della loro continuazione. 2Se la FINMA nega la continuazione, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto di intentare una procedura ai sensi dell’articolo 260 capoversi 1 e 2 LEF1 e impartisce a tale scopo un congruo termine. |
Art. 26 Sospensione per mancanza di attivi
1Se gli attivi del fallimento non sono sufficienti per eseguire la procedura di fallimento, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi. 2In casi eccezionali la FINMA esegue la procedura anche quando gli attivi del fallimento non sono sufficienti, segnatamente se vi è un interesse particolare a che essa venga eseguita. 3Se intende sospendere la procedura, la FINMA lo annuncia pubblicamente. Nella pubblicazione notifica che la procedura sarà ripresa se entro un determinato termine un creditore fornisce le garanzie stabilite per la parte delle spese procedurali non coperta dagli attivi. La FINMA fissa tale termine e stabilisce la tipologia e l’entità delle garanzie. 4Se le garanzie stabilite non sono versate tempestivamente, ogni creditore pignoratizio può richiedere alla FINMA, entro il termine da essa impartito, la realizzazione del suo pegno. La FINMA incarica un liquidatore del fallimento di effettuare la realizzazione. 5La FINMA ordina la realizzazione degli attivi di una persona giuridica dei quali nessun creditore pignoratizio ha richiesto tempestivamente la realizzazione. Un eventuale ricavo residuo dopo la copertura delle spese di realizzazione e degli oneri gravanti il singolo attivo è versato alla Confederazione dopo copertura delle spese della FINMA. 6Se la procedura di fallimento contro una persona fisica è stata sospesa, alla procedura di pignoramento si applica l’articolo 230 capoversi 3 e 4 LEF1. |
Sezione 4: Passivi del fallimento |
Art. 27 Esame dei crediti
1Il liquidatore del fallimento esamina i crediti annunciati e quelli da considerare a norma di legge. Al riguardo può effettuare accertamenti propri e invitare i creditori a produrre ulteriori prove. 2I crediti da considerare a norma di legge sono quelli risultanti dal registro fondiario, compresi gli interessi correnti. 3Il liquidatore del fallimento si procura la dichiarazione dell’organo scelto dai titolari dell’autorizzazione in relazione ai crediti. |
Art. 28 Esame dei crediti in caso di fallimento di una SICAV
1In caso di fallimento di una SICAV, il liquidatore del fallimento esamina inoltre gli importi dei crediti consentiti nei confronti dei singoli segmenti patrimoniali. 2Fatto salvo il capoverso 3, i segmenti patrimoniali degli investitori rispondono solo dei propri impegni. Il segmento patrimoniale della società risponde di tali impegni in via sussidiaria. 3Se nei contratti con terzi non viene indicata alcuna limitazione di responsabilità a un determinato segmento patrimoniale, risponde in primo luogo l’intero patrimonio della società e in via sussidiaria il segmento patrimoniale degli investitori in misura proporzionale al patrimonio del fondo. |
Art. 29 Collocazione in graduatoria
1Il liquidatore del fallimento decide in merito all’accettazione di un credito, alla sua entità e al suo grado e allestisce una graduatoria. 2Se la massa del fallimento comprende un fondo, il liquidatore del fallimento allestisce un elenco degli oneri che lo gravano, quali diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati. L’elenco degli oneri è parte integrante della graduatoria. 3In caso di fallimento di una SICAV, i crediti collocati devono essere separati l’uno dall’altro in relazione ai vari segmenti patrimoniali nei confronti dei quali i singoli crediti sono rivendicati. |
Art. 30 Crediti oggetto di procedure civili o amministrative
1I crediti che sono già oggetto di procedure civili o amministrative in Svizzera al momento della dichiarazione del fallimento devono dapprima essere registrati pro memoria nella graduatoria. 2Se rinuncia a continuare la procedura civile o amministrativa, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell’articolo 260 capoverso 1 LEF1. 3Se la procedura civile o amministrativa non è continuata né dalla massa del fallimento, né da singoli creditori cessionari, il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo. 4Se la procedura civile o amministrativa è continuata da singoli creditori cessionari, l’ammontare di cui è ridotto il riparto del creditore soccombente ove essi prevalgano serve a soddisfare i creditori cessionari fino alla copertura integrale dei loro crediti in graduatoria e delle loro spese processuali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento o nel corrispondente segmento patrimoniale. |
Art. 31 Consultazione della graduatoria
1Nell’ambito dell’articolo 5 i creditori possono consultare la graduatoria durante almeno 20 giorni. 2Il liquidatore del fallimento pubblica da quale momento e in che forma la graduatoria può essere consultata. 3Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio dei fallimenti del foro del fallimento. 4Comunica a ogni creditore i cui crediti non sono stati inseriti nella graduatoria come notificati o come iscritti nel registro fondiario i motivi per i quali i suoi crediti sono stati rigettati del tutto o in parte. |
Sezione 5: Realizzazione |
Art. 33 Modo di realizzazione
1Il liquidatore del fallimento decide in merito alle modalità e al momento della realizzazione e procede ad essa. 2I beni costituiti in pegno possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti soltanto con il consenso dei creditori pignoratizi. 3I beni possono essere realizzati senza indugio se:
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Art. 34
… 1 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |
Art. 35 Realizzazione in caso di fallimento di una SICAV
1Se il proseguimento di uno o più segmenti patrimoniali è nell’interesse degli investitori, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di trasferire il o i segmenti patrimoniali corrispondenti, con tutti i diritti e gli obblighi, a un’altra SICAV. 2Se non si trova alcun’altra SICAV disposta a riprendere i segmenti patrimoniali, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di liquidare il o i segmenti patrimoniali corrispondenti nell’ambito della procedura di fallimento della SICAV. |
Art. 36 Incanto pubblico
1Gli incanti pubblici sono retti dagli articoli 257–259 LEF1, salvo disposizione contraria della presente ordinanza. 2Il liquidatore del fallimento effettua l’incanto. Nelle condizioni d’incanto può fissare un’offerta minima per il primo incanto. 3Rende pubblica la possibilità di consultare le condizioni d’incanto. Può prevedere che la consultazione avvenga presso l’ufficio di esecuzione o l’ufficio dei fallimenti del luogo in cui si trova la cosa. |
Art. 37 Cessione dei diritti
1Il liquidatore del fallimento determina nella dichiarazione di cessione di un diritto sulla massa del fallimento ai sensi dell’articolo 260 LEF1 il termine entro il quale il creditore cessionario deve far valere il diritto. Allo spirare infruttuoso del termine la cessione si estingue. 2I creditori cessionari informano senza indugio il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA sul risultato dell’azione proposta. 3Se nessun creditore esige una cessione o se il termine per far valere i diritti trascorre infruttuoso, il liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, la FINMA, decide sull’eventuale ulteriore realizzazione di questi diritti. |
Art. 38 Impugnazione di atti di realizzazione
1Il liquidatore del fallimento allestisce periodicamente un piano di realizzazione che informa sui rimanenti attivi del fallimento da realizzare e sul modo di procedere alla loro realizzazione. 2Gli atti di realizzazione che possono essere effettuati senza differimento ai sensi dell’articolo 33 capoverso 3 non devono essere inclusi nel piano di realizzazione. 3Una cessione dei diritti ai sensi dell’articolo 37 non è considerata un atto di realizzazione. 4Il liquidatore del fallimento comunica il piano di realizzazione ai creditori e fissa loro un termine entro il quale possono chiedere alla FINMA di rendere una decisione impugnabile per ogni atto di realizzazione previsto. |
Sezione 6: Ripartizione e conclusione |
Art. 39 Impegni della massa
1Sono coperti dalla massa del fallimento in primo luogo e nel seguente ordine:
2Con il ricavato dei segmenti patrimoniali degli investitori di una SICAV sono coperti di massima soltanto i costi d’inventario, amministrazione e realizzazione del segmento patrimoniale interessato. |
Art. 40 Ripartizione
1Il liquidatore del fallimento può prevedere ripartizioni provvisorie. Al riguardo allestisce uno stato di ripartizione provvisorio e lo sottopone per approvazione alla FINMA. 3Dopo l’approvazione dello stato di ripartizione, il liquidatore del fallimento effettua i pagamenti ai creditori. 4Non sono effettuati pagamenti per crediti:
1 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |
Art. 41
… 1 Abrogato dall’all. n. 2 dell’O della FINMA del 4 nov. 2020 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5327). |
Art. 42 Ripartizione in caso di fallimento di una SICAV
1Con il ricavato della realizzazione dei valori patrimoniali sono soddisfatti i creditori del corrispondente segmento patrimoniale. 2Un’eventuale eccedenza di un segmento patrimoniale spetta agli azionisti aventi diritto a questo segmento patrimoniale, in misura proporzionale alle rispettive quote. |
Art. 43 Rapporto finale e deposito
1Il liquidatore del fallimento presenta alla FINMA un rapporto finale sommario sull’andamento della procedura di fallimento. 2Il rapporto finale contiene inoltre:
3La FINMA adotta le disposizioni necessarie per il deposito dei riparti non versati nonché dei valori in deposito separati e non messi a disposizione. 4Pubblica la chiusura della procedura di fallimento. |
Art. 44 Attestato di carenza di beni
1I creditori possono richiedere al liquidatore del fallimento e, dopo la conclusione della procedura di fallimento, alla FINMA, dietro pagamento di un importo forfetario, un attestato di carenza di beni per l’ammontare scoperto del loro credito, conformemente all’articolo 265 LEF1. 2Il liquidatore del fallimento rende edotti i creditori su questa possibilità nel quadro del pagamento dei loro riparti. |
Art. 45 Conservazione degli atti
1La FINMA disciplina le modalità di conservazione dei documenti relativi al fallimento e all’attività commerciale dopo la conclusione o la sospensione della procedura di fallimento. 2I documenti relativi al fallimento e quelli relativi all’attività commerciale ancora disponibili devono essere distrutti su ordine della FINMA dieci anni dopo la chiusura o la sospensione della procedura di fallimento. 3Sono fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione di singoli atti previste da leggi specifiche. |
Art. 46 Beni scoperti e depositati successivamente
1Se entro dieci anni dalla conclusione della procedura di fallimento sono scoperti beni o altre pretese che fino a tal momento non facevano parte della massa del fallimento, la FINMA incarica un liquidatore del fallimento di riprendere la procedura di fallimento senza ulteriori formalità. 2I beni patrimoniali o le pretese scoperti successivamente vengono ripartiti tra i creditori che hanno subito perdite e dei quali il liquidatore del fallimento conosce i dati necessari per il versamento. Il liquidatore del fallimento può invitare i creditori a fornirgli i dati aggiornati, pena la perenzione del loro diritto. Impartisce a tale scopo un congruo termine. 3Qualora appaia evidente che i costi derivanti dalla riapertura della procedura di fallimento non sono coperti o sono soltanto leggermente inferiori al ricavato atteso dalla realizzazione dei beni patrimoniali scoperti in un secondo momento, la FINMA può rinunciare alla riapertura della procedura stessa. La FINMA conferisce i beni patrimoniali scoperti in un secondo momento a favore della Confederazione. 4I beni patrimoniali depositati che divengono disponibili o che non sono stati ritirati dopo dieci anni sono parimenti realizzati secondo il capoverso 1 e ripartiti conformemente al capoverso 2, fatte salve le disposizioni di diverso tenore in materia di conservazione previste da leggi specifiche. È fatto salvo il capoverso 3. |
Sezione 7: Disposizioni finali |