Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento degli investimenti collettivi di capitaledel 6 dicembre 2012 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 30 Crediti oggetto di procedure civili o amministrative
1I crediti che sono già oggetto di procedure civili o amministrative in Svizzera al momento della dichiarazione del fallimento devono dapprima essere registrati pro memoria nella graduatoria. 2Se rinuncia a continuare la procedura civile o amministrativa, il liquidatore del fallimento concede ai creditori la possibilità di richiedere la cessione del diritto ai sensi dell’articolo 260 capoverso 1 LEF1. 3Se la procedura civile o amministrativa non è continuata né dalla massa del fallimento, né da singoli creditori cessionari, il credito è considerato riconosciuto e i creditori non hanno più diritto di contestarlo. 4Se la procedura civile o amministrativa è continuata da singoli creditori cessionari, l’ammontare di cui è ridotto il riparto del creditore soccombente ove essi prevalgano serve a soddisfare i creditori cessionari fino alla copertura integrale dei loro crediti in graduatoria e delle loro spese processuali. Un’eventuale eccedenza confluisce nella massa del fallimento o nel corrispondente segmento patrimoniale. |