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Art. 28
La Convenzione non deroga alle leggi dello Stato d'origine, che richiedono che l'adozione di un minore residente abitualmente in tale Stato deve aver luogo nel suo territorio o che proibisca l'affidamento del minore nello Stato di accoglienza o il suo trasferimento verso questo Stato prima dell'adozione.
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Art. 29
Nessun contatto può aver luogo fra i futuri genitori adottivi ed i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia, fino a quando non sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 4, lettere da a) a c), e dall'articolo 5 lettera a), salvo se l'adozione abbia luogo fra i membri della stessa famiglia o se siano osservate le condizioni fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine.
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Art. 30
1. Le autorità competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. 2. Le medesime autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.
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Art. 31
Salvo quanto previsto dall'articolo 30, i dati personali raccolti o trasmessi in conformità alla Convenzione, in particolare quelli indicati agli articoli 15 e 16, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi.
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Art. 32
1. Non è consentito alcun profitto materiale indebito in relazione a prestazioni per una adozione internazionale. 2. Possono essere richiesti e pagati soltanto gli oneri e le spese, compresi gli onorari, in misura ragionevole, dovuti alle persone che sono intervenute nell'adozione. 3. I dirigenti, gli amministratori e gli impiegati degli organismi che intervengono nell'adozione non possono ricevere una remunerazione sproporzionata in rapporto ai servizi resi.
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Art. 33
Quando un'autorità competente constata che una disposizione della Convenzione è stata trasgredita o rischia chiaramente di esserlo, ne informa subito l'Autorità Centrale dello Stato cui essa appartiene. L'Autorità Centrale ha la responsabilità di curare che siano applicate le misure opportune.
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Art. 34
Se l'Autorità competente dello Stato destinatario di un documento lo richiede, questo deve essere tradotto, con certificazione di conformità all'originale. Le spese di traduzione, salvo se diversamente stabilito, sono a carico dei futuri genitori adottivi.
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Art. 35
Le autorità competenti degli Stati contraenti trattano le procedure di adozione in modo sollecito.
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Art. 36
Riguardo a quegli Stati che hanno, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili in differenti unità territoriali: - a)
- qualsiasi riferimento alla residenza abituale nello Stato s'intende fatto alla residenza abituale in una unità territoriale di questo Stato;
- b)
- qualsiasi riferimento alla legge dello Stato s'intende fatto alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente;
- c)
- qualsiasi riferimento alle autorità competenti o alle autorità pubbliche dello Stato s'intende fatto alle autorità abilitate ad agire nell'unità territoriale pertinente;
- d)
- qualsiasi riferimento agli organismi abilitati dello Stato s'intende fatto agli organismi abilitati nell'unità territoriale pertinente.
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Art. 37
Quando uno Stato ha, in materia di adozione, due o più sistemi di diritto, applicabili a differenti categorie di persone, ogni riferimento alla legge di detto Stato s'intende fatto al sistema di diritto indicato dall'ordinamento dello Stato medesimo.
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Art. 38
Uno Stato in cui diverse unità territoriali abbiano proprie regole giuridiche in materia di adozione, non è tenuto ad applicare la Convenzione, qualora uno Stato con ordinamento giuridico unitario non fosse tenuto ad applicarla.
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Art. 39
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali ai quali degli Stati contraenti siano Parti e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che non sia diversamente dichiarato dagli Stati Parti di tali strumenti. 2. Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più degli altri Stati contraenti, accordi tendenti a favorire l'applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti. Tali accordi possono derogare solo alle disposizioni contenute negli articoli da 14 a 16 e da 18 a 21. Gli Stati che concludono simili accordi ne trasmettono una copia al depositario della Convenzione.
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Art. 40
Non è ammessa alcuna riserva alla Convenzione.
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Art. 41
La Convenzione è applicabile in ogni caso in cui la domanda, prevista dall'articolo 14, sia pervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato di accoglienza ed in quello d'origine.
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Art. 42
Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale, al fine di valutare il funzionamento pratico della Convenzione.
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