Campo di applicazione della Convenzione(1 - 4)
Competenza(5 - 14)
Legge applicabile(15 - 22)
Riconoscimento ed esecuzione(23 - 28)
Cooperazione(29 - 39)
Disposizioni generali(40 - 56)
Clausole finali(57 - 63)
Autorità centrali della Svizzera
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, considerando che è opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale; desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori; ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori; confermando che il superiore interesse del minore è di rilevanza fondamentale; constatando la necessità di rivedere la Convenzione del 5 ottobre 19612 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni; desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 19893 sui diritti del fanciullo, hanno convenuto quanto segue: |
Capitolo VI: Disposizioni generali |
Art. 40
1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione potranno rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti. 2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, fino a prova contraria. 3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato. |
Art. 45
1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. 2. La dichiarazione di cui all'articolo 34 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione. |
Art. 46
Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti. |
Art. 47
Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione:
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Art. 48
Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:
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Art. 49
Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:
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Art. 50
La presente Convenzione non interferisce con la Convenzione del 25 ottobre 19801 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni. Niente impedisce tuttavia che siano invocate disposizioni della presente Convenzione per ottenere la consegna di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente, o per organizzare il diritto di visita. 1 RS 0.211.230.02 |
Art. 51
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata all'Aia il 12 giugno 19021, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la citata Convenzione del 5 ottobre 1961. 1 [CS 11 762. RU 1977 766] |
Art. 52
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti. 2. La Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione. 3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti. 4. I paragrafi 1-3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale. |
Art. 53
1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato. 2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto. |
Art. 54
1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o a ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. 2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo la riserva di cui all'articolo 60, opporsi all'uso del francese o dell'inglese. |
Art. 55
1. Uno Stato contraente potrà, conformemente all'articolo 60:
2. La riserva potrà essere limitata ad alcune categorie di beni. |
Autorità centrali della Svizzera |
Autorità centrale federale |
Autorità centrali cantonali |
Campo d'applicazione il 25 settembre 2017 |
Riserve e dichiarazioni |