|
Art. 38
1. Le autorità dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione o confermato un potere di rappresentanza potranno rilasciare a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni dell'adulto, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti. 2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, a decorrere dalla data del certificato e fino a prova contraria. 3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.
|
Art. 39
I dati personali raccolti o comunicati conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o comunicati.
|
Art. 40
Le autorità che ricevono informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.
|
Art. 41
I documenti comunicati o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità.
|
Art. 42
Ogni Stato contraente potrà designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8 e 33.
|
Art. 43
1. Le designazioni di cui agli articoli 28 e 42 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al più tardi alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione oppure dell'adesione alla stessa. Le modifiche di tali designazioni saranno parimenti comunicate all'Ufficio Permanente. 2. La dichiarazione di cui all'articolo 32 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione.
|
Art. 44
Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione dell'adulto e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.
|
Art. 45
Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione: - a)
- ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;
- b)
- ogni riferimento alla presenza dell'adulto in tale Stato riguarda la presenza dell'adulto in un'unità territoriale;
- c)
- ogni riferimento alla situazione dei beni dell'adulto in tale Stato riguarda la situazione dei beni dell'adulto in un'unità territoriale;
- d)
- ogni riferimento allo Stato di cui l'adulto sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale l'adulto presenti il legame più stretto;
- e)
- ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano state scelte dall'adulto riguarda:
- -
- l'unità territoriale, se l'adulto ha scelto le autorità di tale unità territoriale,
- -
- l'unità territoriale di uno Stato con la quale l'adulto presenti il legame più stretto, se l'adulto ha scelto le autorità di tale Stato senza indicare un'unità territoriale dello stesso;
- f)
- ogni riferimento alla legge di uno Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un'unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame;
- g)
- ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
- h)
- ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l'esecuzione;
- i)
- ogni riferimento allo Stato in cui sia attuata la misura di protezione riguarda l'unità territoriale in cui sia attuata la misura;
- j)
- ogni riferimento agli enti o autorità di questo Stato, diversi dalle autorità centrali, riguarda gli enti o autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata.
|
Art. 46
Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme: - a)
- in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;
- b)
- in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 45.
|
Art. 47
Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme: - a)
- in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;
- b)
- in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui l'adulto presenti il legame più stretto.
|
Art. 48
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull'interdizione e le misure di protezione analoghe, firmata all'Aia il 17 luglio 1905.
|
Art. 49
1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti. 2. La Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda gli adulti abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione. 3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti. 4. I paragrafi 1-3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.
|
Art. 50
1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato. 2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto. 3. A decorrere dalla sua entrata in vigore in uno Stato contraente, la Convenzione si applica ai poteri di rappresentanza conferiti anteriormente a condizioni corrispondenti a quelle previste dall'articolo 15.
|
Art. 51
1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. 2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo una riserva conformemente all'articolo 56, opporsi all'uso del francese o dell'inglese.
|
Art. 52
Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.
|