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Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP)

del 4 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 19 capoversi 1, 3 e 4, 21 capoversi 1, 4 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne se­con­do gli ar­ti­co­li 19–21 LM­SI e gli ar­ti­co­li 23 ca­po­ver­so 2 let­te­ra d, 103 ca­po­ver­so 3 let­te­ra d e 113 ca­po­ver­so 1 let­te­ra d LM3.

3 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è sta­to mo­di­fi­ca­to dal­la LF del 25 set. 2015 sul mi­glio­ra­men­to del­lo scam­bio d’in­for­ma­zio­ni tra au­to­ri­tà in ma­te­ria di ar­mi, in vi­go­re dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Ve­di ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.

Art. 2 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:

a.
in­for­ma­zio­ni clas­si­fi­ca­te CON­FI­DEN­ZIA­LE: in­for­ma­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 6 dell’or­di­nan­za del 4 lu­glio 20074 sul­la pro­te­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni;
b.
in­for­ma­zio­ni clas­si­fi­ca­te SE­GRE­TO: in­for­ma­zio­ni se­con­do l’ar­ti­co­lo 5 del­l’or­di­nan­za del 4 lu­glio 2007 sul­la pro­te­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni;
c.
ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­to CON­FI­DEN­ZIA­LE o SE­GRE­TO: ma­te­ria­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 21 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a dell’or­di­nan­za del 6 di­cem­bre 20075 sul ma­te­ria­le dell’eser­ci­to;
d.
ac­ces­so al­la zo­na pro­tet­ta 2 di un im­pian­to mi­li­ta­re: ac­ces­so a ope­re e par­ti d’ope­ra se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 2 let­te­ra b dell’or­di­nan­za del 2 mag­gio 19906 con­cer­nen­te la pro­te­zio­ne del­le ope­re mi­li­ta­ri;
e.
ac­ces­so al­la zo­na pro­tet­ta 3 di un im­pian­to mi­li­ta­re: ac­ces­so a ope­re e par­ti d’ope­ra se­con­do l’ar­ti­co­lo 3 ca­po­ver­so 2 let­te­ra c dell’or­di­nan­za del 2 mag­gio 1990 con­cer­nen­te la pro­te­zio­ne del­le ope­re mi­li­ta­ri.

4 RS 510.411

5 [RU 2007 6801, 2008 547, 2009 3547, 2010 6099, 2018 1391art. 22]. Ve­di ora l’O del DDPS del 26 mar. 2018 su­gli ac­qui­sti, l’uti­liz­za­zio­ne e la mes­sa fuo­ri ser­vi­zio di ma­te­ria­le (RS 514.20).

6 RS 510.518.1

Art. 3 Autorità di controllo  

1 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to per i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne in se­no al Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport (ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS) ese­gue i con­trol­li di si­cu­rez­za se­con­do gli ar­ti­co­li 10, 11 e 12 ca­po­ver­so 1 in col­la­bo­ra­zio­ne con gli or­ga­ni di si­cu­rez­za del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni.

2 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to per i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne in se­no al­la Can­cel­le­ria fe­de­ra­le (ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP CaF) ese­gue i con­trol­li di si­cu­rez­za se­con­do l’ar­ti­co­lo 12 ca­po­ver­so 2 con il so­ste­gno del ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS.

3 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS ri­le­va per il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP CaF i da­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 let­te­re a–d LM­SI. Per la ve­ri­fi­ca dei da­ti ne­ces­sa­ri ai con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne, il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP CaF ha un ac­ces­so di­ret­to me­dian­te pro­ce­du­ra di ri­chia­mo ai re­gi­stri e al­le ban­che da­ti di cui all’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 1. Al ri­guar­do es­so può ri­vol­ger­si di­ret­ta­men­te an­che al­le au­to­ri­tà di si­cu­rez­za del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni.

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7 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 15 giu. 2012, con ef­fet­to dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).

Capitolo 2: Modalità del controllo di sicurezza relativo alle persone

Sezione 1: Persone sottoposte al controllo

Art. 4 Agenti della Confederazione  

1 Le per­so­ne pre­vi­ste per as­su­me­re una del­le fun­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 1 so­no sot­to­po­ste a un con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne.

2 So­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni dei trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li.

Art. 5 Persone soggette all’obbligo di leva, militari e militi della protezione civile 8  

1 So­no sot­to­po­sti a un con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne se­con­do la pre­sen­te or­di­nan­za:

a.
le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va e i mi­li­ta­ri pre­vi­sti per as­su­me­re una del­le fun­zio­ni di cui all’al­le­ga­to 2;
b.
i mi­li­ti del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le che han­no ac­ces­so a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti CON­FI­DEN­ZIA­LE o SE­GRE­TO o al­la zo­na pro­tet­ta 2 o 3 di un im­pian­to mi­li­ta­re.

2 Su ri­chie­sta del­lo Sta­to mag­gio­re di con­dot­ta dell’eser­ci­to, so­no sot­to­po­sti a un con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 113 ca­po­ver­so 1 let­te­ra d LM9:

a.
tut­te le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va;
b.
tut­ti i mem­bri del Ser­vi­zio del­la Cro­ce Ros­sa equi­pag­gia­ti con un’ar­ma per­so­na­le;
c.
i mi­li­ta­ri se:
1.
sus­si­sto­no se­ri se­gni o in­di­zi che que­sti pos­sa­no met­te­re in pe­ri­co­lo se stes­si o ter­zi con l’ar­ma per­so­na­le, op­pu­re
2.
sus­si­sto­no se­gni o in­di­zi di un im­mi­nen­te uso abu­si­vo dell’ar­ma per­so­na­le da par­te dei mi­li­ta­ri stes­si o di ter­zi.

3 Per le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va il con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne è ese­gui­to in oc­ca­sio­ne del re­clu­ta­men­to.

4 So­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni dei trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li.

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vi­go­re dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

9 L’art. 113 cpv. 1 lett. d LM è sta­to mo­di­fi­ca­to dal­la LF del 25 set. 2015 sul mi­glio­ra­men­to del­lo scam­bio d’in­for­ma­zio­ni tra au­to­ri­tà in ma­te­ria di ar­mi, in vi­go­re dal 1° lu­glio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Ve­di ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.

Art. 6 Terzi  

I ter­zi so­no sot­to­po­sti a un con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne se:

a.
nel qua­dro di un con­trat­to o co­me di­pen­den­ti di un’im­pre­sa o di un’or­ga­niz­za­zio­ne im­pe­gna­ta con­trat­tual­men­te, col­la­bo­ra­no a pro­get­ti clas­si­fi­ca­ti nell’am­bi­to del­la si­cu­rez­za in­ter­na o ester­na e, in ta­le con­te­sto, han­no ac­ces­so:
1.
a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti CON­FI­DEN­ZIA­LE o SE­GRE­TO,
2.
al­la zo­na pro­tet­ta 2 o 3 di un im­pian­to mi­li­ta­re;
b.
so­no sog­get­ti al con­trol­lo in vir­tù di con­ven­zio­ni in­ter­na­zio­na­li sul­la pro­te­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni.
Art. 7 Impiegati dei Cantoni  

Su ri­chie­sta dell’au­to­ri­tà can­to­na­le com­pe­ten­te, gli im­pie­ga­ti dei Can­to­ni so­no sot­to­po­sti a un con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne se so­no pre­vi­sti per una fun­zio­ne nell’am­bi­to del­la qua­le so­no chia­ma­ti a col­la­bo­ra­re di­ret­ta­men­te a com­pi­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne se­con­do la LM­SI.

Sezione 2: Verifica preliminare e livelli di controllo

Art. 8 Verifica preliminare  

1 L’au­to­ri­tà ri­chie­den­te può ri­nun­cia­re al con­trol­lo di si­cu­rez­za se con­sta­ta nel Si­ste­ma in­for­ma­tiz­za­to per i con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne (SI­BAD) di cui agli ar­ti­co­li 144–149 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 3 ot­to­bre 200810 sui si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne mi­li­ta­ri che la per­so­na da con­trol­la­re è già sta­ta sot­to­po­sta a un con­trol­lo di si­cu­rez­za nel cor­so dei cin­que an­ni pre­ce­den­ti la ve­ri­fi­ca pre­li­mi­na­re.

2 L’au­to­ri­tà ri­chie­den­te av­via un con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne se nel cor­so de­gli ul­ti­mi cin­que an­ni pre­ce­den­ti la ve­ri­fi­ca pre­li­mi­na­re la per­so­na da con­trol­la­re non è sta­ta sot­to­po­sta a un con­trol­lo di si­cu­rez­za o è sta­ta sot­to­po­sta a un con­trol­lo di si­cu­rez­za di li­vel­lo in­fe­rio­re.

Art. 9 Livelli di controllo  

1 I con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne so­no ese­gui­ti se­con­do i li­vel­li di con­trol­lo se­guen­ti:

a.
con­trol­lo di si­cu­rez­za di ba­se;
b.
con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to;
c.
con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to con au­di­zio­ne.

2 Per le fun­zio­ni di cui agli al­le­ga­ti 1 e 2 le au­to­ri­tà fe­de­ra­li com­pe­ten­ti sta­bi­li­sco­no il cor­ri­spon­den­te li­vel­lo di con­trol­lo in un’or­di­nan­za.

Art. 10 Controllo di sicurezza di base  

1 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS è com­pe­ten­te per il con­trol­lo di si­cu­rez­za di ba­se.

2 So­no sot­to­po­sti al con­trol­lo di si­cu­rez­za di ba­se:

a.
gli agen­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e gli im­pie­ga­ti dei Can­to­ni che han­no re­go­lar­men­te ac­ces­so a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti CON­FI­DEN­ZIA­LE;
b.11
i mi­li­ta­ri e i mi­li­ti del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le non­ché i ter­zi che han­no ac­ces­so a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti CON­FI­DEN­ZIA­LE;
c.
le per­so­ne che han­no ac­ces­so al­la zo­na pro­tet­ta 2 di un im­pian­to mi­li­ta­re;
d.
le per­so­ne che han­no ac­ces­so a zo­ne mi­li­ta­ri di si­cu­rez­za o zo­ne mi­li­ta­ri vie­ta­te sviz­ze­re o in­ter­na­zio­na­li;
e.
le per­so­ne che, in vir­tù di trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li, han­no ac­ces­so a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti CON­FI­DEN­ZIA­LE;
f.12
in oc­ca­sio­ne del re­clu­ta­men­to, le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va pre­vi­ste per as­su­me­re fun­zio­ni con ac­ces­so:
1.
a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti CON­FI­DEN­ZIA­LE,
2.
al­la zo­na pro­tet­ta 2 di un im­pian­to mi­li­ta­re.

3 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo ri­le­va i da­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 let­te­re a e d LM­SI.

4 Può inol­tre ri­le­va­re i da­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 let­te­re b, c, e ed f LM­SI e chie­de­re al­la per­so­na in­te­res­sa­ta di com­pi­la­re il mo­du­lo «Ul­te­rio­ri da­ti per­so­na­li» se:

a.
la per­so­na in­te­res­sa­ta fi­gu­ra in uno dei re­gi­stri di cui all’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 LM­SI;
b.
i da­ti di­spo­ni­bi­li per la va­lu­ta­zio­ne so­no in­suf­fi­cien­ti;
c.
l’au­to­ri­tà di con­trol­lo di­spo­ne di in­for­ma­zio­ni ri­le­van­ti in ma­te­ria di si­cu­rez­za e per ta­le mo­ti­vo ha in­ten­zio­ne di non ema­na­re la de­ci­sio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a.

5 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo va­lu­ta la per­so­na in­te­res­sa­ta sul­la ba­se dei da­ti ri­le­va­ti.

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Art. 11 Controllo di sicurezza ampliato  

1 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS è com­pe­ten­te per il con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to.

2 So­no sot­to­po­sti al con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to:

a.
gli agen­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e gli im­pie­ga­ti dei Can­to­ni che han­no re­go­lar­men­te ac­ces­so a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti SE­GRE­TO;
abis.13
nell’am­bi­to del si­ste­ma di ge­stio­ne de­gli af­fa­ri se­con­do l’or­di­nan­za GE­VER del 30 no­vem­bre 201214:
1.
gli am­mi­ni­stra­to­ri,
2.
i re­gi­stra­to­ri con pie­ni di­rit­ti d’ac­ces­so,
3.
il per­so­na­le dei for­ni­to­ri di pre­sta­zio­ni e i ter­zi in­ca­ri­ca­ti.
b.15
i mi­li­ta­ri e i mi­li­ti del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le non­ché i ter­zi che han­no ac­ces­so a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti SE­GRE­TO;
c.
le per­so­ne che han­no ac­ces­so al­la zo­na pro­tet­ta 3 di un im­pian­to mi­li­ta­re;
d.
le per­so­ne che, in oc­ca­sio­ne del lo­ro im­pie­go all’este­ro, rap­pre­sen­ta­no la Sviz­ze­ra nell’am­bi­to di una mis­sio­ne uf­fi­cia­le;
e.
le per­so­ne che, in vir­tù di trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li, han­no ac­ces­so a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti SE­GRE­TO;
f.
le per­so­ne che col­la­bo­ra­no a com­pi­ti se­con­do la LM­SI op­pu­re a com­pi­ti di giu­sti­zia o po­li­zia ri­le­van­ti per la si­cu­rez­za in­ter­na o ester­na e che in ta­le am­bi­to han­no re­go­lar­men­te ac­ces­so a da­ti per­so­na­li de­gni di par­ti­co­la­re pro­te­zio­ne, la cui di­vul­ga­zio­ne può pre­giu­di­ca­re gra­ve­men­te i di­rit­ti in­di­vi­dua­li del­le per­so­ne in­te­res­sa­te;
g.
in oc­ca­sio­ne del re­clu­ta­men­to, le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va pre­vi­ste per as­su­me­re fun­zio­ni con ac­ces­so:
1.
a in­for­ma­zio­ni o ma­te­ria­le clas­si­fi­ca­ti SE­GRE­TO,
2.
al­la zo­na pro­tet­ta 3 di un im­pian­to mi­li­ta­re.

3 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo ri­le­va i da­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 let­te­re a, b e d LM­SI non­ché i da­ti del Re­gi­stro na­zio­na­le di po­li­zia se­con­do l’or­di­nan­za del 15 ot­to­bre 200816 sul Re­gi­stro na­zio­na­le di po­li­zia.17

4 Può inol­tre ri­le­va­re i da­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 let­te­re c, e ed f LM­SI e chie­de­re al­la per­so­na in­te­res­sa­ta di com­pi­la­re il mo­du­lo «Ul­te­rio­ri da­ti per­so­na­li» se:18

a.
la per­so­na in­te­res­sa­ta fi­gu­ra in uno dei re­gi­stri di cui all’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 LM­SI;
b.
i da­ti di­spo­ni­bi­li per la va­lu­ta­zio­ne so­no in­suf­fi­cien­ti;
c.
l’au­to­ri­tà di con­trol­lo di­spo­ne di ul­te­rio­ri in­for­ma­zio­ni ri­le­van­ti in ma­te­ria di si­cu­rez­za e per ta­le mo­ti­vo ha in­ten­zio­ne di non ema­na­re la de­ci­sio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a.

5 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo va­lu­ta la per­so­na in­te­res­sa­ta sul­la ba­se dei da­ti ri­le­va­ti.

13 In­tro­dot­to dall’art. 25 n. 1 dell’Or­di­nan­za GE­VER del 30 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6669).

14 [RU 2012 6669, 2014 723. RU 2019 1311art. 19]. Ve­di ora l’O del 3 apr. 2019 (RS 172.010.441).

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

16 RS 361.4

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vi­go­re dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vi­go­re dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

Art. 12 Controllo di sicurezza ampliato con audizione  

1 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS sot­to­po­ne a un con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to con au­di­zio­ne le per­so­ne che:

a.
han­no co­no­scen­za, in mo­do re­go­la­re e ap­pro­fon­di­to, dell’at­ti­vi­tà go­ver­na­ti­va o di im­por­tan­ti af­fa­ri di po­li­ti­ca di si­cu­rez­za e pos­so­no ave­re in­flus­so su­gli stes­si;
b.
han­no re­go­lar­men­te ac­ces­so a se­gre­ti con­cer­nen­ti la si­cu­rez­za in­ter­na o ester­na op­pu­re a in­for­ma­zio­ni che, se sve­la­te, po­treb­be­ro com­pro­met­te­re l’adem­pi­men­to di com­pi­ti im­por­tan­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
c.
ap­par­ten­go­no al ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP CaF;
d.
eser­ci­ta­no la fun­zio­ne di vi­ce­can­cel­lie­re del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
e.
eser­ci­ta­no la fun­zio­ne di in­ca­ri­ca­to fe­de­ra­le del­la pro­te­zio­ne dei da­ti e del­la tra­spa­ren­za.

2 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP CaF sot­to­po­ne a un con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to con au­di­zio­ne le per­so­ne che:

a.
so­no no­mi­na­te dal Con­si­glio fe­de­ra­le, ec­cet­tua­ti:
1.
i vi­ce­can­cel­lie­ri del­la Con­fe­de­ra­zio­ne,
2.
l’in­ca­ri­ca­to fe­de­ra­le del­la pro­te­zio­ne dei da­ti e del­la tra­spa­ren­za,
3.19
i mem­bri del­le com­mis­sio­ni ex­tra­par­la­men­ta­ri; se tut­ta­via i mem­bri del­le com­mis­sio­ni ex­tra­par­la­men­ta­ri sod­di­sfa­no i cri­te­ri di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­re a o b, il con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to con au­di­zio­ne vie­ne ese­gui­to dal ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP CaF,
4.20
i pre­si­den­ti, i giu­di­ci e i giu­di­ci sup­plen­ti dei tri­bu­na­li mi­li­ta­ri e dei tri­bu­na­li mi­li­ta­ri d’ap­pel­lo,
5.21
il de­le­ga­to al­la tra­sfor­ma­zio­ne di­gi­ta­le e al­la go­ver­nan­ce del­le TIC;
abis.22
so­no no­mi­na­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1bis dell’or­di­nan­za del 3 lu­glio 200123 sul per­so­na­le fe­de­ra­le;
b.
ap­par­ten­go­no al­la Pro­te­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni e del­le ope­re del DDPS;
c.
ap­par­ten­go­no al ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS.

3 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS ri­le­va i da­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 let­te­re a–d LM­SI. Nel ca­so di con­trol­li di si­cu­rez­za se­con­do il ca­po­ver­so 1 ri­le­va inol­tre i da­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 let­te­ra f LM­SI. Nel ca­so di con­trol­li di si­cu­rez­za se­con­do il ca­po­ver­so 2, i da­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 let­te­ra f LM­SI so­no ri­le­va­ti dal ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP CaF. L’au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­te può inol­tre ri­le­va­re i da­ti ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 20 ca­po­ver­so 2 let­te­ra e LM­SI.

4 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­te va­lu­ta la per­so­na in­te­res­sa­ta sul­la ba­se dei da­ti ri­le­va­ti.

5 In oc­ca­sio­ne dell’av­vio di un con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to con au­di­zio­ne l’au­to­ri­tà ri­chie­den­te tra­smet­te all’au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­te il mo­du­lo re­la­ti­vo al con­trol­lo di si­cu­rez­za e il mo­du­lo «Ul­te­rio­ri da­ti per­so­na­li» com­pi­la­ti.

19 RU 2012 397

20 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 9 mar. 2012, in vi­go­re dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

21 In­tro­dot­to dall’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

22 In­tro­dot­ta dal n. II dell’O del 28 nov. 2014, in vi­go­re dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567).

23 RS 172.220.111.3

Art. 13 Deroga concernente il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero  

1 In ca­so d’ur­gen­za, il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le de­gli af­fa­ri este­ri (DFAE) può de­ro­ga­re in sin­go­li ca­si al li­vel­lo di con­trol­lo nell’am­bi­to di con­trol­li di si­cu­rez­za con­cer­nen­ti il per­so­na­le sog­get­to all’ob­bli­go di tra­sfe­ri­men­to e im­pie­ga­to all’este­ro che de­ve es­se­re sot­to­po­sto a un con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to con au­di­zio­ne.

2 Il con­trol­lo di si­cu­rez­za am­plia­to con au­di­zio­ne è ese­gui­to non ap­pe­na pos­si­bi­le.

Sezione 3: Svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone

Art. 14 Avvio  

1 L’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per l’av­vio di un con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne (au­to­ri­tà ri­chie­den­te) è:

a.
per gli agen­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne: l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per la pre­pa­ra­zio­ne dell’as­sun­zio­ne o per l’at­tri­bu­zio­ne dei com­pi­ti;
b.
per le per­so­ne sog­get­te all’ob­bli­go di le­va e i mi­li­ta­ri: lo Sta­to mag­gio­re di con­dot­ta dell’eser­ci­to (SM­COEs) in se­no all’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa del DDPS; pos­so­no ri­chie­de­re al­lo SM­COEs l’av­vio del con­trol­lo di si­cu­rez­za an­che le se­guen­ti per­so­ne: i co­man­dan­ti di Gran­di Uni­tà, de­gli sta­ti mag­gio­ri di co­man­do, dei cor­pi di trup­pa, dei cen­tri di com­pe­ten­za, dei set­to­ri «Istru­zio­ne e sup­por­to», dei ser­vi­zi di per­fe­zio­na­men­to del­la trup­pa o dei ser­vi­zi d’istru­zio­ne di ba­se non­ché i co­man­dan­ti o i ca­pi del quar­tie­re ge­ne­ra­le dell’eser­ci­to e de­gli sta­ti mag­gio­ri del Con­si­glio fe­de­ra­le;
bbis.24
per i mi­li­ti del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le: l’uf­fi­cio can­to­na­le re­spon­sa­bi­le del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le;
c.
per i ter­zi che par­te­ci­pa­no a pro­get­ti clas­si­fi­ca­ti a par­ti­re dal li­vel­lo di clas­si­fi­ca­zio­ne CON­FI­DEN­ZIA­LE: l’au­to­ri­tà che con­fe­ri­sce il man­da­to e le im­pre­se ti­to­la­ri di un va­li­do at­te­sta­to di si­cu­rez­za nel qua­dro del­la pro­ce­du­ra di tu­te­la del se­gre­to;
d.
per gli im­pie­ga­ti dei Can­to­ni: l’au­to­ri­tà de­si­gna­ta dal Can­to­ne.

2 Nel ca­so di ter­zi che par­te­ci­pa­no a pro­get­ti mi­li­ta­ri clas­si­fi­ca­ti, il con­trol­lo di si­cu­rez­za è av­via­to dal ser­vi­zio del DDPS com­pe­ten­te in ma­te­ria di si­cu­rez­za in­du­stria­le.

3 Nel mo­du­lo re­la­ti­vo al con­trol­lo di si­cu­rez­za, l’au­to­ri­tà ri­chie­den­te men­zio­na i mo­ti­vi del con­trol­lo in re­la­zio­ne con la fun­zio­ne o l’adem­pi­men­to del man­da­to e il cor­ri­spon­den­te li­vel­lo di con­trol­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 9.

4 Es­sa con­se­gna al­la per­so­na da con­trol­la­re il mo­du­lo re­la­ti­vo al con­trol­lo di si­cu­rez­za e il pro­me­mo­ria sul­la pro­ce­du­ra di con­trol­lo non­ché, even­tual­men­te, il mo­du­lo «Ul­te­rio­ri da­ti per­so­na­li».

5 Se ac­con­sen­te al con­trol­lo di si­cu­rez­za, la per­so­na da con­trol­la­re rin­via all’au­to­ri­tà ri­chie­den­te i mo­du­li com­pi­la­ti, da­ta­ti e fir­ma­ti. Nel ca­so di ter­zi, il rin­vio dei mo­du­li all’au­to­ri­tà ri­chie­den­te ha luo­go per il tra­mi­te del da­to­re di la­vo­ro.

6 Se i con­trol­li di si­cu­rez­za pos­so­no es­se­re ese­gui­ti sen­za il con­sen­so del­la per­so­na in­te­res­sa­ta, la fir­ma è fa­col­ta­ti­va.

24 In­tro­dot­ta dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Art. 15 Moduli relativi ai controlli di sicurezza  

1 L’au­to­ri­tà ri­chie­den­te tra­smet­te me­dian­te il SI­BAD i mo­du­li re­la­ti­vi ai con­trol­li di si­cu­rez­za all’au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­te e in­ca­ri­ca que­st’ul­ti­ma dell’ese­cu­zio­ne del con­trol­lo di si­cu­rez­za. Le au­to­ri­tà non col­le­ga­te al SI­BAD pos­so­no tra­smet­te­re, in for­ma car­ta­cea, gli ori­gi­na­li dei mo­du­li re­la­ti­vi ai con­trol­li di si­cu­rez­za all’au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­te.

2 Se l’au­to­ri­tà ri­chie­den­te ha mo­ti­vo di ri­te­ne­re che sus­si­ste già un ri­schio per la si­cu­rez­za o è a co­no­scen­za di un pro­ce­di­men­to pe­na­le con­tro la per­so­na in­te­res­sa­ta, es­sa ne in­for­ma per scrit­to l’au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­te.

3 Le au­to­ri­tà di con­trol­lo pos­so­no ri­chie­de­re gli ori­gi­na­li dei mo­du­li re­la­ti­vi ai con­trol­li di si­cu­rez­za ed ese­gui­re per­ti­nen­ti ve­ri­fi­che.

4 Gli ori­gi­na­li dei mo­du­li re­la­ti­vi ai con­trol­li di si­cu­rez­za so­no con­ser­va­ti dall’au­to­ri­tà ri­chie­den­te.

Art. 16 Revoca  

1 L’au­to­riz­za­zio­ne è va­le­vo­le si­no all’ema­na­zio­ne di una de­ci­sio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1 e può es­se­re re­vo­ca­ta per scrit­to in qual­sia­si mo­men­to dal­la per­so­na in­te­res­sa­ta pres­so l’au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­te.

2 Se l’au­to­riz­za­zio­ne al con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne è re­vo­ca­ta, l’au­to­ri­tà di con­trol­lo in­for­ma per scrit­to al ri­guar­do l’au­to­ri­tà ri­chie­den­te e so­spen­de il con­trol­lo di si­cu­rez­za fin­tan­to che non è sta­ta in­for­ma­ta per scrit­to da que­st’ul­ti­ma in me­ri­to al­la pro­ce­du­ra ul­te­rio­re.

Art. 17 Interruzione  

1 Se la per­so­na da con­trol­la­re ri­ti­ra la sua can­di­da­tu­ra nel cor­so del con­trol­lo di si­cu­rez­za o, per un al­tro mo­ti­vo, non en­tra più in con­si­de­ra­zio­ne per la fun­zio­ne, i com­pi­ti o il man­da­to, l’au­to­ri­tà ri­chie­den­te ne in­for­ma per scrit­to l’au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­te.

2 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo in­ter­rom­pe in tal ca­so il con­trol­lo di si­cu­rez­za e di­strug­ge la do­cu­men­ta­zio­ne e i da­ti già di­spo­ni­bi­li.

Art. 18 Ripetizione  

1 Il con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne è ri­pe­tu­to do­po:

a.
ot­to an­ni nel ca­so del­le per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 10 ca­po­ver­so 2 let­te­re a–e;
b.
sei an­ni nel ca­so del­le per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 11 ca­po­ver­so 2 let­te­re a–f;
c.
cin­que an­ni nel ca­so del­le per­so­ne di cui all’ar­ti­co­lo 12 ca­po­ver­so 1 let­te­re a–e e ca­po­ver­so 2 let­te­re a–c.25

2 Se l’au­to­ri­tà ri­chie­den­te ha mo­ti­vo di ri­te­ne­re che dall’ul­ti­mo con­trol­lo so­no emer­si nuo­vi ri­schi o è a co­no­scen­za di un pro­ce­di­men­to pe­na­le con­tro la per­so­na in­te­res­sa­ta, es­sa può av­via­re pres­so l’au­to­ri­tà di con­trol­lo com­pe­ten­te, pri­ma che sia­no tra­scor­si cin­que an­ni, una ri­pe­ti­zio­ne del con­trol­lo di si­cu­rez­za. In tal ca­so la ri­pe­ti­zio­ne de­ve es­se­re mo­ti­va­ta per scrit­to.

3 Il DFAE, d’in­te­sa con le au­to­ri­tà di con­trol­lo, può sta­bi­li­re al­tre sca­den­ze per il per­so­na­le sog­get­to all’ob­bli­go di tra­sfe­ri­men­to e im­pie­ga­to all’este­ro.

4 So­no fat­te sal­ve sca­den­ze più bre­vi pre­vi­ste dai per­ti­nen­ti trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li.

5 La ri­pe­ti­zio­ne è av­via­ta dall’au­to­ri­tà ri­chie­den­te.

6 La pro­ce­du­ra si fon­da sul li­vel­lo di con­trol­lo de­ter­mi­nan­te al mo­men­to dell’av­vio del con­trol­lo.

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 15 giu. 2012, in vi­go­re dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765).

Art. 19 Raccolta dei dati  

1 Per l’adem­pi­men­to dei suoi com­pi­ti, il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS ha di­ret­ta­men­te ac­ces­so me­dian­te una pro­ce­du­ra di ri­chia­mo, nel­la mi­su­ra sta­bi­li­ta dal­le per­ti­nen­ti or­di­nan­ze con­cer­nen­ti i re­gi­stri, ai re­gi­stri e al­le ban­che da­ti se­guen­ti:

a.
ca­sel­la­rio giu­di­zia­le in­for­ma­tiz­za­to se­con­do l’or­di­nan­za VO­STRA del 29 set­tem­bre 200626;
b.
re­gi­stro na­zio­na­le di po­li­zia se­con­do l’or­di­nan­za del 15 ot­to­bre 200827 sul Re­gi­stro na­zio­na­le di po­li­zia;
c.
Si­ste­ma d’in­for­ma­zio­ne Si­cu­rez­za in­ter­na (ISIS) se­con­do l’or­di­nan­za del 4 di­cem­bre 200928 sui si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne del Ser­vi­zio del­le at­ti­vi­tà in­for­ma­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne.

2 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS può ri­chie­de­re, per il tra­mi­te de­gli or­ga­ni di si­cu­rez­za del­la Con­fe­de­ra­zio­ne op­pu­re al­le per­ti­nen­ti au­to­ri­tà can­to­na­li, al­tri da­ti ai qua­li non ha il di­rit­to di ac­ce­de­re di­ret­ta­men­te.

3 Il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS de­ve di­spor­re al­me­no di da­ti con­cer­nen­ti i se­guen­ti pe­rio­di di tem­po:

a.
nel ca­so di un con­trol­lo di si­cu­rez­za se­con­do l’ar­ti­co­lo 10: i cin­que an­ni pre­ce­den­ti l’av­vio del con­trol­lo;
b.
nel ca­so di un con­trol­lo di si­cu­rez­za se­con­do gli ar­ti­co­li 11 o 12: i die­ci an­ni pre­ce­den­ti l’av­vio del con­trol­lo, cin­que dei qua­li de­vo­no es­se­re co­per­ti da da­ti pro­ve­nien­ti da au­to­ri­tà sviz­ze­re.

4 Se i pe­rio­di di tem­po so­pra in­di­ca­ti non so­no co­per­ti da da­ti pro­ve­nien­ti da au­to­ri­tà sviz­ze­re, il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS può, nel qua­dro di pro­ce­du­re di coo­pe­ra­zio­ne, ac­qui­si­re i da­ti man­can­ti da Sta­ti este­ri con cui la Sviz­ze­ra ha con­clu­so una con­ven­zio­ne sul­la pro­te­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni o un ac­cor­do sul­la coo­pe­ra­zio­ne di po­li­zia.

5 Se per il per­so­na­le del DFAE as­sun­to all’este­ro se­con­do il di­rit­to lo­ca­le non è pos­si­bi­le ese­gui­re un con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 10 per­ché il ser­vi­zio spe­cia­liz­za­to CSP DDPS non può ot­te­ne­re da­ti a cau­sa dell’as­sen­za di con­ven­zio­ni sul­la pro­te­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni o di ac­cor­di sul­la coo­pe­ra­zio­ne di po­li­zia, il DFAE de­ci­de nel sin­go­lo ca­so in me­ri­to al­la con­ces­sio­ne dell’ac­ces­so re­go­la­re a in­for­ma­zio­ni clas­si­fi­ca­te CON­FI­DEN­ZIA­LE.

26 RS 331

27 RS 361.4

28 [RU 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RU 2014 3231art. 45]. Ve­di ora l’O del del 16 ago. 2017 sui si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne e di me­mo­riz­za­zio­ne del Ser­vi­zio del­le at­ti­vi­tà in­for­ma­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne (RS 121.2).

Art. 20 Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza  

Se l’au­to­ri­tà di con­trol­lo avan­za una ri­ser­va giu­sti­fi­ca­ta in ma­te­ria di si­cu­rez­za e la pra­ti­ca è ur­gen­te, pri­ma di con­clu­de­re il con­trol­lo di si­cu­rez­za può in­for­ma­re per scrit­to l’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le, il ca­po del di­par­ti­men­to com­pe­ten­te o il can­cel­lie­re del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e la per­so­na in­te­res­sa­ta in me­ri­to al­le in­for­ma­zio­ni rac­col­te fi­no a quel mo­men­to nel qua­dro del con­trol­lo.

Sezione 4: Conclusione del controllo di sicurezza

Art. 21 Diritto d’essere sentiti  

1 Se con­si­de­ra la pos­si­bi­li­tà di non ema­na­re una de­ci­sio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a, l’au­to­ri­tà di con­trol­lo of­fre al­la per­so­na in­te­res­sa­ta l’op­por­tu­ni­tà di pro­nun­ciar­si per scrit­to sull’esi­to de­gli ac­cer­ta­men­ti.

2 La per­so­na in­te­res­sa­ta può vi­sio­na­re in qual­sia­si mo­men­to il fa­sci­co­lo re­la­ti­vo al con­trol­lo; so­no fat­ti sal­vi l’ar­ti­co­lo 9 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 19 giu­gno 199229 sul­la pro­te­zio­ne dei da­ti non­ché gli ar­ti­co­li 27 e 28 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 20 di­cem­bre 196830 sul­la pro­ce­du­ra am­mi­ni­stra­ti­va.

Art. 22 Decisione  

1 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo ema­na una del­le de­ci­sio­ni se­guen­ti:

a.
di­chia­ra­zio­ne di si­cu­rez­za: si ri­tie­ne che la per­so­na non com­por­ti ri­schi;
b.
di­chia­ra­zio­ne di si­cu­rez­za vin­co­la­ta: si ri­tie­ne, con ri­ser­va, che la per­so­na rap­pre­sen­ti un ri­schio per la si­cu­rez­za;
c.
di­chia­ra­zio­ne di ri­schio: si ri­tie­ne che la per­so­na rap­pre­sen­ti un ri­schio per la si­cu­rez­za;
d.
di­chia­ra­zio­ne di con­sta­ta­zio­ne: i da­ti di­spo­ni­bi­li per la va­lu­ta­zio­ne so­no in­suf­fi­cien­ti.

2 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo no­ti­fi­ca per scrit­to le de­ci­sio­ni se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­ra a al­la per­so­na in­te­res­sa­ta e all’au­to­ri­tà ri­chie­den­te a de­sti­na­zio­ne dell’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le.

3 No­ti­fi­ca per scrit­to le de­ci­sio­ni se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­re b–d al­la per­so­na in­te­res­sa­ta e all’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le.

4 No­ti­fi­ca per scrit­to le de­ci­sio­ni se­con­do il ca­po­ver­so 1 let­te­re b–d re­la­ti­ve a ter­zi an­che al da­to­re di la­vo­ro e a even­tua­li al­tri le­git­ti­ma­ti a ri­cor­re­re.

Art. 23 Conseguenze della decisione  

1 L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le non è vin­co­la­ta al­la de­ci­sio­ne dell’au­to­ri­tà di con­trol­lo.

2 Se l’au­to­ri­tà di con­trol­lo ema­na una di­chia­ra­zio­ne di ri­schio o una di­chia­ra­zio­ne di si­cu­rez­za vin­co­la­ta e la per­so­na in­te­res­sa­ta sot­to­stà già al con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne in re­la­zio­ne con un’al­tra fun­zio­ne o at­ti­vi­tà, l’au­to­ri­tà di con­trol­lo può in­for­ma­re in me­ri­to all’esi­to del con­trol­lo di si­cu­rez­za l’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le com­pe­ten­te per l’as­se­gna­zio­ne di det­ta al­tra fun­zio­ne o at­ti­vi­tà.

3 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo in­for­ma l’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le in me­ri­to al pas­sag­gio in giu­di­ca­to nei ca­si in cui ha ema­na­to una de­ci­sio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1 let­te­re b–d.

4 Le au­to­ri­tà mi­li­ta­ri com­pe­ten­ti ga­ran­ti­sco­no l’iscri­zio­ne del­la di­chia­ra­zio­ne di si­cu­rez­za dei mi­li­ta­ri e del re­la­ti­vo li­vel­lo di con­trol­lo nel Si­ste­ma di ge­stio­ne del per­so­na­le dell’eser­ci­to.

5 Gli uf­fi­ci can­to­na­li re­spon­sa­bi­li del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le ga­ran­ti­sco­no l’iscri­zio­ne del­la di­chia­ra­zio­ne di si­cu­rez­za dei mi­li­ti del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le e del re­la­ti­vo li­vel­lo di con­trol­lo nel si­ste­ma can­to­na­le di con­trol­lo.31

31 In­tro­dot­to dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Capitolo 3: Compiti dell’autorità decisionale

Art. 24 Autorità decisionale  

1 L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le è l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per la no­mi­na o l’at­tri­bu­zio­ne del­la ca­ri­ca o del­la fun­zio­ne op­pu­re il con­fe­ri­men­to del man­da­to.

2 Nel ca­so di con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 19 ca­po­ver­so 1 let­te­ra d LM­SI, l’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le è:

a.
nel ca­so di ter­zi che par­te­ci­pa­no a pro­get­ti mi­li­ta­ri clas­si­fi­ca­ti o so­no sog­get­ti al con­trol­lo in vir­tù di con­ven­zio­ni in­ter­na­zio­na­li sul­la pro­te­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni: il ser­vi­zio del DDPS com­pe­ten­te in ma­te­ria di si­cu­rez­za in­du­stria­le;
b.
nel ca­so di ter­zi che par­te­ci­pa­no a pro­get­ti ci­vi­li clas­si­fi­ca­ti o so­no sog­get­ti al con­trol­lo in vir­tù di con­ven­zio­ni in­ter­na­zio­na­li sul­la pro­te­zio­ne del­le in­for­ma­zio­ni: l’au­to­ri­tà fe­de­ra­le che con­fe­ri­sce il man­da­to.
Art. 25 Obblighi d’informazione  

1 L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le in­for­ma la per­so­na in­te­res­sa­ta in me­ri­to al­la pro­pria de­ci­sio­ne. I ter­zi so­no in­for­ma­ti in me­ri­to al­la de­ci­sio­ne dal ri­spet­ti­vo da­to­re di la­vo­ro. Se l’au­to­ri­tà di con­trol­lo ema­na una di­chia­ra­zio­ne di si­cu­rez­za e l’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le as­se­gna la fun­zio­ne o l’at­ti­vi­tà, nel ca­so di mi­li­ta­ri, mi­li­ti del­la pro­te­zio­ne ci­vi­le e ter­zi non­ché in ca­so di ri­pe­ti­zio­ni del con­trol­lo di si­cu­rez­za l’in­for­ma­zio­ne al­la per­so­na in­te­res­sa­ta può es­se­re omes­sa.32

2 Se l’au­to­ri­tà di con­trol­lo ha ema­na­to una de­ci­sio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 ca­po­ver­so 1 let­te­re b–d, l’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le in­for­ma per scrit­to det­ta au­to­ri­tà in me­ri­to al­la sua de­ci­sio­ne.

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).

Capitolo 4: Fascicoli relativi ai controlli

Art. 26 Consultazione  

L’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le e, nel ca­so di ter­zi, an­che l’im­pre­sa o l’or­ga­niz­za­zio­ne pos­so­no, con il con­sen­so scrit­to del­la per­so­na in­te­res­sa­ta, con­sul­tar­ne il fa­sci­co­lo do­po la con­clu­sio­ne del con­trol­lo di si­cu­rez­za.

Art. 27 Distruzione e rettificazione  

1 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo fa di­strug­ge­re im­me­dia­ta­men­te i da­ti ba­sa­ti su sup­po­si­zio­ni o me­ri so­spet­ti, quel­li che non cor­ri­spon­do­no al­lo sco­po del trat­ta­men­to o il cui trat­ta­men­to è il­le­ci­to per al­tri mo­ti­vi.

2 Es­sa fa ret­ti­fi­ca­re im­me­dia­ta­men­te i da­ti ine­sat­ti o su­pe­ra­ti.

3 La per­so­na in­te­res­sa­ta può chie­de­re in qual­sia­si mo­men­to all’au­to­ri­tà di con­trol­lo di pro­ce­de­re:

a.
al­la di­stru­zio­ne o al­la ret­ti­fi­ca­zio­ne;
b.
all’ap­po­si­zio­ne di una men­zio­ne di con­te­sta­zio­ne.
Art. 28 Utilizzazione 33  

È con­sen­ti­to uti­liz­za­re il fa­sci­co­lo re­la­ti­vo al con­trol­lo di si­cu­rez­za esclu­si­va­men­te per il con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne; è fat­ta sal­va l’uti­liz­za­zio­ne nell’am­bi­to di un pro­ce­di­men­to pe­na­le fe­de­ra­le con­tro la per­so­na in­te­res­sa­ta o per la sal­va­guar­dia del­la si­cu­rez­za in­ter­na o ester­na del­la Sviz­ze­ra.

33 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 4 n. II 1 dell’O del 16 ago. 2017 sul­le at­ti­vi­tà in­for­ma­ti­ve, in vi­go­re dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Art. 29 Archiviazione  

1 L’au­to­ri­tà di con­trol­lo con­ser­va i fa­sci­co­li re­la­ti­vi ai con­trol­li di si­cu­rez­za fi­no a quan­do la per­so­na in­te­res­sa­ta oc­cu­pa il po­sto, eser­ci­ta la fun­zio­ne o col­la­bo­ra all’ese­cu­zio­ne del man­da­to, ma non ol­tre die­ci an­ni. In se­gui­to l’au­to­ri­tà di con­trol­lo of­fre i fa­sci­co­li all’Ar­chi­vio fe­de­ra­le.

2 Se pri­ma del­la sca­den­za del ter­mi­ne di die­ci an­ni l’au­to­ri­tà ri­chie­den­te in­for­ma per scrit­to l’au­to­ri­tà di con­trol­lo che la per­so­na in­te­res­sa­ta non oc­cu­pa più il po­sto, non eser­ci­ta più la fun­zio­ne o non col­la­bo­ra più all’ese­cu­zio­ne del man­da­to, l’au­to­ri­tà di con­trol­lo of­fre i fa­sci­co­li re­la­ti­vi ai con­trol­li di si­cu­rez­za all’Ar­chi­vio fe­de­ra­le.

3 Su co­mu­ni­ca­zio­ne scrit­ta dell’au­to­ri­tà ri­chie­den­te, l’au­to­ri­tà di con­trol­lo of­fre all’Ar­chi­vio fe­de­ra­le i fa­sci­co­li re­la­ti­vi ai con­trol­li di si­cu­rez­za con­cer­nen­ti per­so­ne la cui can­di­da­tu­ra non è sta­ta ri­te­nu­ta.

4 I fa­sci­co­li che l’Ar­chi­vio fe­de­ra­le ha de­fi­ni­to pri­vi di va­lo­re ar­chi­vi­sti­co so­no di­strut­ti dall’au­to­ri­tà di con­trol­lo.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Aggiornamento degli allegati  

Il DDPS pro­po­ne al Con­si­glio fe­de­ra­le l’ag­gior­na­men­to de­gli al­le­ga­ti 1 e 2 al­me­no ogni cin­que an­ni.

Art. 31 Diritto previgente: abrogazione e modifica  

1 L’or­di­nan­za del 19 di­cem­bre 200134 sui con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne è abro­ga­ta.

2 La mo­di­fi­ca del di­rit­to vi­gen­te è di­sci­pli­na­ta nell’al­le­ga­to 3.

34 [RU 2002377, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937all. 4 n. II 2]

Art. 32 Disposizioni transitorie  

1 Le de­ci­sio­ni già no­ti­fi­ca­te al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za re­sta­no va­le­vo­li fi­no a quan­do non è sta­to ef­fet­tua­to un nuo­vo con­trol­lo di si­cu­rez­za con­for­me­men­te al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Nel ca­so di per­so­ne con fun­zio­ni per le qua­li il di­rit­to pre­vi­gen­te non im­po­ne­va al­cun con­trol­lo di si­cu­rez­za, il con­trol­lo di si­cu­rez­za re­la­ti­vo al­le per­so­ne de­ve es­se­re av­via­to al più tar­di en­tro un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 I con­trol­li di si­cu­rez­za re­la­ti­vi al­le per­so­ne av­via­ti pri­ma dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za so­no ret­ti dal di­rit­to pre­vi­gen­te.

4 Gli elen­chi del­le fun­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 2 so­no ema­na­ti en­tro un an­no dall’en­tra­ta vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 33 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° apri­le 2011.

Allegato 1 35

35 Aggiornato n. II dell’O del 9 mar. 2012 (RU 2012 1153), dall’art. 15 n. 1 dell’O del 17 ott. 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio (RU 2012 5527), dal n. I 1 delle O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti) (RU 2012 3631), del 4 set. 2013 (Riorganizzazione del settore della sicurezza alimentare e della veterinaria) (RU 2013 3041), dal n. 1 degli all. delle O del 3 giu. 2016 (RU 2016 1785), del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative (RU 2017 4231) e dall’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

(art. 4 cpv. 1)

Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno all’Amministrazione federale

Segretari generali e loro supplenti

Collaboratori personali dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Capi dell’informazione, e loro supplenti, dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Segretari dei capi dei Dipartimenti e del cancelliere della Confederazione

Relatori e consulenti

Segretari di Stato

Responsabili della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni

Responsabili della protezione delle informazioni, della sicurezza informatica e della protezione delle opere

Membri delle commissioni extraparlamentari ai quali si applicano i criteri secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b

Collaboratori dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative

Utenti del SIBAD

Portavoce

Uscieri del Consiglio federale

Autisti del Consiglio federale

Membri degli stati maggiori per le situazioni straordinarie

Membri del Comitato ristretto Sicurezza

Membri dell’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e della sua segreteria

Direttori degli aggruppamenti e degli Uffici nonché i loro supplenti

Gestori dei rischi dei Dipartimenti e della Cancelleria federale

2. Funzioni supplementari in seno alla Cancelleria federale e ai singoli Dipartimenti

2.1 Cancelleria federale

Unità amministrative

Funzioni

Vicecancelliere

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC

Capo Stato maggiore di direzione

Capo Servizi interni e supplente

Responsabili della sicurezza

Informatici

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Collaboratori del servizio specializzato CSP CaF

2.2 Dipartimento federale degli affari esteri

Unità amministrative

Funzioni

Membri dei servizi diplomatici e dei servizi consolari

Collaboratori dei servizi generali conformemente alla descrizione del posto

Collaboratori nella cooperazione allo sviluppo conformemente alla descrizione del posto

2.3 Dipartimento federale dell’interno

Unità amministrative

Funzioni

SG-DFI

Pianificazione e coordinamento degli affari

Capo del servizio Affari del Consiglio federale e del Parlamento, supplente e collaboratori

Ufficio federale della sanità pubblica

Quadri delle Divisioni radioprotezione e prodotti chimici

Archivio federale

Tutte

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Direttore dellʼIstituto di virologia e di immunologia (IVI) e supplente Responsabile della sicurezza biologica dellʼIVI

2.4 Dipartimento federale di giustizia e polizia

Unità amministrative

Funzioni

SG-DFGP

Stato maggiore:

Affari
Segreteria
Servizi linguistici

Tutte

Tutte

Tutte

Risorse:

Risorse umane
Finanze e controllo della gestione
Sicurezza e infrastruttura

Tutte

Tutte

Tutte

Servizio d’informazione

Tutte

Diritto, ispettorato e compiti speciali:

Servizio giuridico e dei ricorsi
Ispettorato delle finanze
Compiti speciali
Informatica

Tutte

Tutte

Incaricato della trasparenza DFGP

Tutte

Centro servizi informatici CSI‑DFGP

Tutte

Ufficio federale di polizia (fedpol)

Tutte

Ufficio federale di giustizia

In generale

Vicedirettori

Capo dell’informazione

Aggiunti di direzione

Traduttori

Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale

Responsabile dell’ambito direzionale e vice

Capisettore e vice

Collaboratori scientifici (giuristi)

Impiegati specialisti

Segreteria di Stato della migrazione36

In generale

Capi degli ambiti direzionali e sostCapo dello Stato maggiore della direzione e sost

Capo Informazione e comunicazione e sost

Capidivisione e sost

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Aggiunti dei capi degli ambiti direzionali

Assistenti dei membri della direzione

Aggiunti dei capidivisione

Assistenti dei capidivisione

Addetti per la migrazione

Servizi linguistici

Tutte

Servizio Personale

Tutte

Sezione Finanze, pianificazione dell’ufficio, controlling e statistica

Tutte, eccettuate le funzioni relative all’accertamento del luogo di dimora

Sezione Informatica

Tutte

Sezione Gestione dei documenti

Tutte

Sezione Esercizio e sicurezza

Tutte

Sezione Diritto

Tutte

Sezione Europa

Tutte

Sezione Stati terzi e

Stati di provenienza

Tutte

Sezione Strategia, ricerca e analisi

Tutte

Sezione Basi visti

Tutte

Sezioni Basi frontiera

Tutte

Sezione Gestione delle audizioni

Tutte

36 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Unità amministrative

Funzioni

DDPS

In generale

Personale militare secondo l’articolo 47 LM

SG-DDPS

Supporto capo del DDPS e SG

Segretario del Segretario generale

Segretario della direzione del Dipartimento

Progetti e coadiutorato direttivo

Tutte

Politica di sicurezza

Tutte

Sicurezza delle informazioni e degli oggetti

Tutte

Comunicazione DDPS

Collaboratori Strategia in materia di comunicazione

Capo della Biblioteca Am Guisanplatz e sost.

Finanze DDPS

Capo e sost.

Personale DDPS

Capo e sost.

Informatica DDPS

Tutte

Territorio e ambiente DDPS

Tutte

Affari giuridici DDPS

Capo e sost.

Servizi centrali SG

Capo e sost.

Gestione delle pratiche

Tutte

Sicurezza

Tutte

Servizi linguistici

Tutte

Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

Tutte

Ufficio dell’uditore in capo

Tutte

Aggruppamento Difesa

Stato maggiore dell’esercito

Tutte

Stato maggiore di condotta dell’esercito

Tutte

Istruzione superiore dei quadri dell’esercito

Tutte

Forze terrestri

Tutte

Forze aeree

Tutte

Base logistica dell’esercito

Tutte

Base d’aiuto alla condotta

Tutte

Aggruppamento armasuisse

Tutte

Ufficio federale della protezione della popolazione

Direzione/stato maggiore

Collaboratori

Concezione e coordinamento

Capo Concezione e coordinamento e sost

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Laboratorio Spiez

Capo Laboratorio Spiez e collaboratori

Centrale nazionale d’allarme

Capo CENAL e collaboratori

Istruzione

Capo Istruzione e sost

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Infrastruttura

Capo Infrastruttura e sost

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Supporto

Capo Supporto e collaboratori

Ufficio federale dello sport

Nessuna funzione supplementare

2.6 Dipartimento federale delle finanze

Unità amministrative

Funzioni

SG-DFF

Assistenti del segretario generale

Capo Pubblicazione

Coordinatori Pubblicazione

Assistenti del capo Comunicazione

Portavoce

Collaboratori Affari del Consiglio federale o Affari parlamentari

Capo e collaboratori Logistica / Gestione degli atti Capo e sost. Sicurezza

Incaricato della sicurezza informatica Confederazione

Responsabile specialista SAP Dipartimento

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

Capodivisione

Capo e sost. Stato maggiore SFI

Responsabile della comunicazione nello Stato maggiore SFI

Assistente del segretario di Stato

Ufficio federale del personale

Capo Basi e sistemi

Capo e sost. Gestione delle indennità

Esperto Gestione delle indennità

Capo e collaboratori Servizio giuridico

Sost. capo Gestione del personale e controlling

Capo e sost. Stato maggiore e comunicazione

Assistente della direzione

Capo Centro servizi

Capo Posta e registrazione

Amministrazione federale delle finanze

Tutte, eccettuati i collaboratori dell’Ufficio centrale di compensazione

Amministrazione federale delle contribuzioni

Capodivisione principale e sost.

Capodivisione

Capo e sost. Politica fiscale

Capo e collaboratori Stato maggiore di direzione che hanno accesso ad affari confidenziali del Consiglio federale

Collaboratori Divisione degli affari internazionali (esclusa la segreteria)

Capo e sost. Stato maggiore Legislazione

Capo Personale e organizzazione

Capo Finanze e uscite

Capo e collaboratori Ispettorato delle finanze

Capo e collaboratori Acquisto di prestazioni informatica

Capo e sost. Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini37

Personale civile per impieghi internazionali

Coordinatori Learning Management System

Personale addetto al rilascio di certificati elettronici

Capo Acquisti I e Acquisti IV

Collaboratori Ufficio centrale antifrode doganale

Collaboratori sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale

Collaboratori Sezione antifrode doganale

Collaboratori team MOBE con accesso a RIPOL

Collaboratori uffici doganali aeroportuali con accesso a RIPOL

Collaboratori con accesso a sistemi classificati

Corpo delle guardie di confine

Tutte

Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione

Tutte

Ufficio federale delle

costruzioni e della logistica

Tutte

Controllo federale delle finanze

Tutte

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Presidente del consiglio di amministrazione

37 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 598).

2.7 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca

Unità amministrative

Funzioni

SG-DEFR

Capo del servizio diritto e sicurezza

38

Responsabile dossier affari del Consiglio federale

Capo della cancelleria

Amministratore di sistema Information Service Center ISCeco

Segreteria di Stato dell’economia

Capo Direzione del lavoro

Capo Direzione economia esterna

Capo Relazioni economiche bilaterali

Capo Strategia e coordinazione – Relazioni economiche bilaterali

Caposettore Politica dei controlli all’esportazione

Caposettore Sanzioni

Caposettore Controlli all’esportazione / Prodotti industriali

Caposettore Controlli all’esportazione / Materiale bellico

Caposettore Americhe

Caposettore Medio Oriente e Africa

Caposettore Asia / Oceania

Caposettore Europa / Asia centrale

Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese

Tutte

Settore dei PF

Presidente del Consiglio dei PF

PF di Zurigo

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

PF di Losanna

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Istituto Paul Scherrer

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Laboratorio di prova dei materiali e di ricerca (EMPA)

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve ed il paesaggio (WSL)

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG)

Collaboratori che hanno accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure alle zone protette 2 o alle zone protette di livello superiore di impianti militari

38 L’Organo d’esecuzione del servizio civile è stato soppresso in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.

2.8 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

Unità amministrative

Funzioni

SG-DATEC

Capo Servizio giuridico

Collaboratori Servizio d’inchiesta svizzero sugli incidenti

Collaboratori Civil Aviation Safety Office (CASO)

Collaboratori Sicurezza informatica

Ufficio federale dell’energia

Capidivisione

Capisezione Responsabili di settore

Caposervizio

Collaboratori Affari del Consiglio federale e del Parlamento

Collaboratori Risorse umane

Collaboratori Finanze e controlling

Collaboratori Informatica

Collaboratori Garanzie

Collaboratori Diritto dell’energia nucleare e dei trasporti in condotta

Collaboratori Protezione in caso di emergenza Sbarramenti

Collaboratori Segreteria della Commissione fede­rale per la sicurezza nucleare (CSN)

Ufficio federale dell’ambiente

Sezione

Paesaggio e infrastrutture

Caposezione e collaboratori scientifici

Sezione

Sicurezza degli impianti

Caposezione e collaboratori scientifici

Sezione

Radiazioni non ionizzanti

Caposezione e collaboratori scientifici

Ufficio federale dell’aviazione civile

Collaboratori per le questioni di sicurezza

Capo Strategia e politica aeronautica

Capo Sicurezza delle infrastrutture

Collaboratori che nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza devono avere accesso a impianti militari

Ufficio federale delle strade

Collaboratori con accesso a informazioni e materiale a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE oppure a impianti militari a partire dalla zona protetta 2

Ufficio federale delle comunicazioni

Capo gestione delle frequenze (FM)

Collaboratori Pianificazione delle frequenze (FP)

Collaboratori Assegnazione delle frequenze (FZ)

Collaboratori Tecnologia radio (GF)

Collaboratori Radio monitoring (RM)

Capo Servizi di telecomunicazione (TC)

Collaboratori Servizi fissi e servizio universale (FG)

Capodivisione Radio e televisione (RTV)

Consulente giuridico del direttore

Ispettorato federale

degli oleo- e gasdotti

Tutte

Ispettorato federale

della sicurezza nucleare

Tutte

3. Funzioni in seno ai Servizi del Parlamento 39

39 Elenco secondo comunicazione dei Servizi del Parlamento.

Unità amministrative

Funzioni

Segreteria generale

Segretari generali dell’Assemblea federale

Settore Commissioni e

delegazioni di vigilanza

Segretari generali supplenti dell’Assemblea federale

Segreteria delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione

Tutte

Controllo parlamentare dell’amministrazione

Tutte

Segreteria della vigilanza parlamentare sulle finanze e il transito alpino

Tutte

Servizio

Informazione e comunicazione

Capo Informazione e comunicazione

Settore Servizi scientifici

Capo Servizi scientifici

Segretario del Consiglio nazionale

Segreteria delle Commissioni della politica di sicurezza

Tutte

Settore Relazioni internazionali e lingue

Capo Relazioni internazionali e lingue

Segreteria delle Commissioni della politica estera

Tutte

Servizio linguistico

Collaboratori selezionati

Settore Risorse, sicurezza e logistica

Capo e segretaria amministrativa

Servizio
Sicurezza e infrastruttura

Tutte

Servizio
Informatica e nuove tecnologie

Tutte, eccettuati i segretari amministrativi

Esercizio e servizio uscieri

Collaboratori selezionati

Integrazione informatica e progetti

Tutte

Apprendisti

Tutte

4. Funzioni in seno al Tribunale penale federale 40

40 Elenco secondo comunicazione del Tribunale penale federale.

Tutte, eccettuati i giudici

4a. Funzioni in seno al Tribunale amministrativo federale

Collaboratori che concorrono alla procedura di autorizzazione secondo l’articolo 36b della legge del 17 giugno 200541 sul Tribunale amministrativo federale o assicurano il funzionamento e la manutenzione di mezzi informatici classificati42.

41 RS 173.32

42 Elenco secondo comunicazione del Tribunale amministrativo federale.

5. Funzioni in seno al Ministero pubblico della Confederazione 43

43 Elenco secondo comunicazione del Ministero pubblico della Confederazione.

Tutte, eccettuato il procuratore generale della Confederazione e il sostituto procuratore generale della Confederazione

6. Funzioni per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali

Oltre che per le funzioni elencate sopra, un controllo di sicurezza relativo alle per­sone deve essere eseguito anche quando tale controllo è previsto da convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni o da altri accordi internazionali. Ciò può essere il caso ad esempio quando la persona interessata deve poter accedere, all’estero, a informazioni classificate o a zone militari vietate.

Allegato 2 44

44 Aggiornato dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011 (RU 2011 5903) e dal n. II dell’O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).

(art. 5 cpv. 1)

Funzioni dell’esercito per le quali deve essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Quartiere generale dell’esercito (QG Es)

Formazioni

Funzioni

Frazioni dello stato maggiore dell’esercito e rispettivi distaccamenti d’esercizio

Tutte

2. Stati maggiori di comando (SM cdo)

Formazioni

Funzioni

SM cdt FT, SM FT

Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

SM FA, SM cdo Impg FA

Tutte

Stato maggiore BLEs

Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

Stato maggiore BAC

Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

SM ISQ, SM SC, SM SSMG,
SM MILAK, SM SSPE

Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

SM reg ter, SM br, SM FOA

Tutti i sottufficiali superiori e gli ufficiali

3. Fanteria (fant)

Formazioni

Funzioni

SM bat gran

Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori

Cp SM gran, cp gran, cp espl gran

Tutte

4. Forze aeree

Formazioni

Funzioni

Impg FA

Tutte

FOA aiuto cond 30

Tutte

FOA av 31

Tutte

FOA DCA 33

Tutte

5. Truppe dell’aiuto alla condotta (trp aiuto cond)

Formazioni

Funzioni

Bat QG

Tutte

Bat aiuto cond (senza cp scagl cond)

Tutte

Bat GE

Tutte

6. Truppe di trasmissione (trp trm)

Formazioni

Funzioni

Bat ondi, reti amba

Tutte

7. Truppe della logistica (trp log)

Formazioni

Funzioni

Bat log, bat mob log

Tutte

Bat infra

Tutte

8. Truppe sanitarie (trp san)

Formazioni

Funzioni

Bat log san, bat osp, cp san

Tutte

9. Truppe della Sicurezza militare (trp Sic mil)

Formazioni

Funzioni

Sic mil

Tutte

10. Truppe di difesa NBC (trp difesa NBC)

Formazioni

Funzioni

Dist impg KAMIR

Tutti gli ufficiali e i sottufficiali superiori

Labor dif NBC, bat dif NBC, cp interv dif NBC

Tutte

11. Giustizia militare (GM)

Formazioni

Funzioni45

SM UUC

Tutte

TMC

Tutte

TMA

Tutte

Trib mil

Tutte

45 «Giudice della truppa» non è una funzione della giustizia militare.

12. Istruzione e supporto

Formazioni

Funzioni

Tutti i dist eser del QG Es

Tutte

Dist eser MILAK

Tutti i gradi di truppa e i sottufficiali

Dist eser BLEs, dist eser esercizi BLEs

Tutte; il DDPS può prevedere eccezioni

13. SM del Consiglio federale

Formazioni

Funzioni

SM CF CENAL

Tutte

14. Tutte le formazioni

Formazioni

Funzioni

Tutte

Cdt, sost cdt, capo impg, aiut e uff info di tutti i livelli, uff SMG, giudici della truppa, membri del Servizio della Croce Rossa

15. Funzioni per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali

Il livello di controllo delle funzioni per le quali è necessario un controllo di sicu­rezza relativo alle persone in virtù di trattati internazionali si fonda sui requisiti del pertinente accordo.

Allegato 3

(art. 31 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

...46

46 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 1031.

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