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Art. 15 Stipendio
1 Il datore di lavoro versa uno stipendio all’impiegato. Lo stipendio dipende dalla funzione, dall’esperienza e dalla prestazione. 2 Il Consiglio federale definisce gli stipendi minimi. 3 Le disposizioni d’esecuzione stabiliscono i principi che presiedono alla determinazione degli stipendi. 4 Possono prevedere il versamento di supplementi allo stipendio per adeguarlo in particolare alla situazione regionale del mercato del lavoro, all’infrastruttura locale o ai bisogni specifici del settore.52 5 Possono adattare al potere d’acquisto singole componenti dello stipendio del personale impiegato all’estero. 6 Gli importi degli stipendi massimi (prestazioni accessorie comprese) delle funzioni quadro superiori dell’amministrazione federale e le altre condizioni contrattuali convenute con i loro titolari sono accessibili al pubblico.53 52 Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959). 53 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 giu. 2003 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 297; FF 2002 66886705).
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Art. 16 Compensazione del rincaro
1 Il datore di lavoro versa sullo stipendio o su alcune sue componenti come pure su altre prestazioni un’indennità per compensare adeguatamente il rincaro. A tal fine tiene conto della sua situazione economica e finanziaria e della situazione sul mercato del lavoro. 2 Le disposizioni d’esecuzione disciplinano i principi. 3 Laddove il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto collettivo di lavoro (art. 38), quest’ultimo contiene disposizioni sulla compensazione del rincaro. Se le parti non possono accordarsi sull’entità del rincaro, esso è fissato da un tribunale arbitrale (art. 38 cpv. 3).
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Art. 17 Durata massima della settimana lavorativa 54
Le disposizioni della legge del 13 marzo 196455 sul lavoro si applicano per analogia alla durata massima della settimana lavorativa. È fatta salva la legge dell’8 ottobre 197156 sulla durata del lavoro.
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Art. 17a Tempo di lavoro, vacanze e congedi 57
1 Le disposizioni d’esecuzione disciplinano la durata del tempo di lavoro nonché le vacanze e i congedi; stabiliscono inoltre l’entità e la compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari. 2 Il lavoro aggiuntivo e le ore supplementari sono rimunerati soltanto se sono stati ordinati o successivamente riconosciuti come tali. 3 I giorni di vacanza si prescrivono in cinque anni conformemente all’articolo 128 numero 3 CO58. 4 Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo dei giorni di vacanza e la durata minima del congedo parentale in caso di nascita e adozione.
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Art. 18 Altre prestazioni del datore di lavoro
1 Le disposizioni d’esecuzione definiscono gli apparecchi, gli indumenti da lavoro e il materiale di cui deve essere dotato il personale e che sono necessari per l’adempimento dei compiti. 2 Disciplinano inoltre i rimborsi all’impiegato delle spese e le indennità per gli inconvenienti connessi al lavoro.
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Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro 59
1 Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell’impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo. 2 Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell’impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale. 3 Il datore di lavoro versa un’indennità all’impiegato se: - a.
- quest’ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;
- b.
- il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l’impiegato ha già raggiunto una certa età.
4 Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere il versamento di un’indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa. 5 L’indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. 6 Le disposizioni d’esecuzione: - a.
- stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità;
- b.
- disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell’indennità nel caso in cui l’impiegato concluda un altro contratto di lavoro.
7 Il datore di lavoro può versare l’indennità con un versamento unico o a rate.
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Art. 20 Tutela degli interessi del datore di lavoro
1 Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro. 2 Durante la durata del rapporto di lavoro l’impiegato non presta alcun lavoro a titolo oneroso a favore di terzi, sempre che in tal modo violi il suo dovere di fedeltà.
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Art. 20a Estratto del casellario giudiziale 60
Se necessario per tutelare i suoi interessi, il datore di lavoro può esigere dai candidati a un impiego e dagli impiegati che presentino un estratto del casellario giudiziale. 60 Introdotto dall’all. 1 n. 1 della L del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).
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Art. 21 Obblighi del personale
1 Se necessario per l’adempimento dei compiti, le disposizioni d’esecuzione possono prevedere per il personale l’obbligo di: - a.61
- risiedere in un determinato luogo o di accettare il trasferimento in un altro luogo di lavoro;
- b.
- abitare in un alloggio di servizio; le disposizioni d’esecuzione possono disciplinare il rapporto giuridico derogando alla legislazione sul diritto di locazione;
- c.
- utilizzare determinati apparecchi, indumenti da lavoro e dispositivi di sicurezza;
- cbis.62
- accettare l’assegnazione ad altre funzioni o a un altro settore d’attività, sempre che il personale sottostia a un obbligo di trasferimento secondo la lettera a;
- d.63
- partecipare a provvedimenti che mirano alla reintegrazione nel processo lavorativo dopo un’assenza dovuta a malattia o a infortunio.
2 Le disposizioni d’esecuzione possono obbligare il personale a fornire al datore di lavoro tutto o parte del reddito ricavato da attività a favore di terzi, se queste ultime sono esercitate grazie al rapporto di lavoro. 3 Al personale è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi, se ciò avviene nell’ambito del rapporto di lavoro. 4 Al personale è proibito l’esercizio di una funzione ufficiale per uno Stato estero nonché l’accettazione di titoli onorifici o ordini cavallereschi conferiti da autorità estere.
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Art. 22 Segreto professionale, di affari e d’ufficio
1 L’impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d’affari e al segreto d’ufficio. 2 Le disposizioni d’esecuzione definiscono il segreto d’ufficio a complemento della legislazione speciale.
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Art. 22a Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione 64
1 Gli impiegati sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF) i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione. 2 Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali. 3 L’obbligo di denuncia non si applica agli impiegati che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200765 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere. 4 Gli impiegati hanno il diritto di segnalare al CDF altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione. Il CDF accerta i fatti e adotta i provvedimenti necessari. 5 Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un’irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale. 64 Introdotto dall’all. n. II 4 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 65 RS 312.0
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Art. 23 Occupazioni accessorie
Le disposizioni d’esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l’esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere l’adempimento dei compiti.
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Art. 24 Restrizioni dei diritti del personale
1 Se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono, il Consiglio federale può limitare o sopprimere il diritto di scioperare per determinate categorie di impiegati. 2 Per le medesime ragioni può: - a.
- limitare la libertà di domicilio e la libertà economica oltre le restrizioni previste dalla legge;
- b.
- imporre al personale obblighi che esulano dal contratto di lavoro.
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Art. 25 Garanzia della corretta esecuzione dei compiti 66
1 Il datore di lavoro prende le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione dei compiti. 2 Può ricorrere in particolare alle misure seguenti: - a.
- misure di sostegno e di sviluppo;
- b.
- avvertimento, riduzione dello stipendio, multa o sospensione;
- c.
- modifica dei compiti, del tempo di lavoro o del luogo di lavoro.
3 Se le misure riguardano il contratto di lavoro, il datore di lavoro le concorda per scritto con l’impiegato. In caso di disaccordo, si applica la procedura di cui agli articoli 34 e 36.
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