1 Il tempo di lavoro settimanale dei militari a contratto temporaneo è stabilito secondo le necessità ed è prestato sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull’arco dell’anno secondo l’articolo 64a capoverso 2 OPers. Corrisponde, in media annuale, a 45 ore ed è fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.47
2 Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell’esercito possono autorizzare per i militari a contratto temporaneo un’occupazione a tempo parziale, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle necessità.
3 Su richiesta, i subordinati diretti del capo dell’esercito autorizzano per i militari a contratto temporaneo la riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione di un figlio secondo l’articolo 60a OPers, se questa non si ripercuote negativamente sull’esercizio della funzione e l’impiego in funzione delle necessità.
4 In caso di cambiamento di funzione l’autorizzazione di un’occupazione a tempo parziale viene a estinguersi e deve essere nuovamente richiesta.
5 Se necessario, può essere ordinato il lavoro nel fine settimana, nei giorni festivi secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers, la sera e durante la notte. In tal caso, il tempo di lavoro quotidiano può essere al massimo di 16 ore.
6 Il tempo di lavoro che supera il tempo di lavoro settimanale di 45 ore può essere riconosciuto come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata.
7 All’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente al massimo 50 ore di lavoro straordinario. Le ore che superano tale limite decadono senza indennità.
8 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoro straordinario può essere indennizzato in contanti al 100 per cento dello stipendio convertito in salario orario.
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 28 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 20142813).
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 24 set. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4167).