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Art. 36 Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio e computo delle prestazioni delle assicurazioni sociali 66
(art. 29 e 30 LPers) 1 I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire lo stipendio secondo le disposizioni di cui agli articoli 36–36c. 2 Per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio è indispensabile soddisfare gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a capoversi 2–4. 3 I due PF e gli istituti di ricerca possono adempiere l’obbligo di retribuire il lavoratore stipulando un’assicurazione equivalente a favore dei collaboratori. 4 Le prestazioni dell’assicurazione militare, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate sullo stipendio al quale il collaboratore ha diritto in caso di malattia o infortunio. Le rendite e le indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprensivo delle prestazioni computate dell’assicurazione militare, della SUVA o di un’altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, superano lo stipendio al quale il collaboratore aveva diritto prima della riduzione. 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).
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Art. 36a Obbligo di collaborazione del collaboratore in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio 67
1 In caso di assenze di durata superiore a tre giorni consecutivi, i collaboratori inviano di propria iniziativa al servizio competente un certificato medico. 2 In casi motivati il servizio competente può: - a.
- richiedere un certificato medico già dal primo giorno di assenza o prorogare i termini;
- b.
- ordinare una visita di controllo presso un medico di fiducia per valutare la capacità lavorativa.
3 I collaboratori sono tenuti a collaborare ai provvedimenti d’integrazione ai sensi dell’articolo 47a. In particolare devono seguire le disposizioni mediche, sottoporsi alle visite di controllo del medico di fiducia ordinate dal datore di lavoro e, su richiesta, autorizzare i medici curanti a fornire informazioni al medico di fiducia. 4 Durante il periodo di incapacità al lavoro, prima di recarsi all’estero il collaboratore deve inviare una comunicazione scritta al servizio preposto di cui all’articolo 3 indicando il luogo di soggiorno e allegando un certificato del medico curante. 67 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008 approvata dal CF il 18 feb. 2009 (RU 2009 809). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).
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Art. 36abis Durata ed entità del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio 68
1 Il diritto allo stipendio in caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio inizia il primo giorno della malattia o dell’infortunio. Dura fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia al massimo: - a.
- fino alla fine del termine di disdetta, se il rapporto di lavoro è disdetto durante il periodo di prova;
- b.
- 365 giorni nei primi due anni di servizio dopo la fine del periodo di prova;
- c.
- 730 giorni a partire dal terzo anno di servizio.
2 I giorni in cui i collaboratori sono totalmente o parzialmente incapaci di lavorare sono computati nello stesso modo sulla durata del diritto allo stipendio. 3 In caso di incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio il collaboratore riceve l’intero stipendio lordo comprese le indennità. A partire dal 366° giorno viene versato il 90 per cento dello stipendio lordo. Eventuali indennità legate ai compiti sono ridotte nella stessa misura. 4 Il diritto allo stipendio dei collaboratori con un rapporto di lavoro di durata determinata si estingue alla scadenza del contratto qualora tale termine sia anteriore a quello menzionato al capoverso 1. 5 Per i collaboratori remunerati con stipendio orario il diritto allo stipendio si basa sullo stipendio dell’orario di lavoro regolare disciplinato contrattualmente, altrimenti si basa sullo stipendio medio percepito nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’incapacità al lavoro. Se prima dell’incapacità al lavoro il collaboratore è stato occupato per meno di 12 mesi, si applica come base lo stipendio medio che ha percepito durante il periodo in cui è stato occupato. 68 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).
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Art. 36b Riduzione o soppressione delle prestazioni 69
1 Qualora un collaboratore non adempia o adempia solo in parte gli obblighi di collaborazione di cui all’articolo 36a capoversi 2–4, le prestazioni possono essere ridotte o, in casi gravi, soppresse. 2 Inoltre le prestazioni possono essere ridotte qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall’ordinario o si sia avventurato in un’impresa rischiosa. 69 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).
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Art. 36c Interruzione e nuova decorrenza del termine per il pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio 70
(art. 29 LPers) 1 Se dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro un collaboratore riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso di occupazione, i periodi di cui all’articolo 36abis capoverso 1 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto. 2 Una volta scaduti i termini per il pagamento dello stipendio di cui all’articolo 36abis capoverso 1, in caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i termini ricominciano a decorrere a condizione che precedentemente il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Non sono prese in considerazione le assenze per malattia o infortunio che ammontano complessivamente a meno di 30 giorni civili. 3 In caso di incapacità al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio dopo la scadenza dei termini per il pagamento dello stipendio di cui all’articolo 36abis e prima che il collaboratore sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi, fino al quinto anno di servizio sussiste il diritto al pagamento dello stipendio nella misura del 90 per cento dello stipendio lordo per un periodo di 90 giorni e a partire dal sesto anno di servizio per un periodo di 180 giorni. 70 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).
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Art. 37 Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi. 2 Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita. 3 La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d’occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione. 4 Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d’età e di bambini disabili in vista di un’adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.
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Art. 37a Congedo di paternità, congedo del partner registrato e congedo per adozione 71
(art. 17a LPers) 1 È accordato un congedo di venti giorni lavorativi durante il quale è versato l’intero stipendio: - a.
- al padre giuridico in caso di nascita di uno o più figli propri;
- b.
- al partner registrato in caso di nascita di uno o più figli dell’altro partner;
- c.
- al padre adottivo in caso di adozione di uno o più figli secondo l’articolo 37 capoverso 4.
2 Dieci giorni di congedo devono essere presi nei primi sei mesi dopo la nascita o l’adozione, mentre i restanti dieci giorni devono essere presi entro dodici mesi. Il congedo può essere preso in blocco o a giorni. 71 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845).
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Art. 37b Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute 72
(art. 17a LPers) 1 In caso di interruzione del lavoro per assistere un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati al collaboratore durante 14 settimane al massimo. 2 Un figlio ha gravi problemi di salute, se: - a.
- si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
- b.
- il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;
- c.
- sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e
- d.
- almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.
3 Il congedo di assistenza deve essere fruito entro 18 mesi dal primo giorno dell’interruzione del lavoro di cui al capoverso 1. 4 Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto. Una ricaduta che si verifica dopo almeno 12 mesi senza disturbi è considerata un nuovo evento. 72 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845).
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Art. 38 Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio. 2 In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all’anno. 3 Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca. 4 Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.
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Art. 39 Prestazioni in caso di infortunio professionale
(art. 29 cpv. 1 LPers) 1 In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:73 - a.74
- al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al raggiungimento del limite d’età di cui all’articolo 21 LAVS75;
- b.
- alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198176 sull’assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.
2 ...77 3 Sono computate le prestazioni assicurative. 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301). 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 75 RS 831.10 76 RS 832.20 77 Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
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Art. 39a78
78 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008 (RU 2008 2293). Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845).
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Art. 40 Diritto allo stipendio in caso di decesso 79
(art. 29 cpv. 2 LPers) 1 In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo complessivo pari a un sesto dello stipendio annuo più eventuali assegni ai sensi degli articoli 41–41b. 2 Sono considerati superstiti il coniuge, il partner registrato, i figli minorenni o una persona con cui la persona defunta ha convissuto prima del decesso. In assenza di tali superstiti, sono considerati superstiti altre persone verso le quali la persona defunta ha adempiuto un obbligo di assistenza. 79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).
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Art. 41 Diritto all’assegno familiare 80
(art. 31 cpv. 1−3 LPers) Il diritto all’assegno familiare è disciplinato secondo l’articolo 3 della legge del 24 marzo 200681 sugli assegni familiari (LAFam). 80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). 81 RS 836.2
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Art. 41a Prestazioni che integrano l’assegno familiare 82
(art. 31 cpv. 1−3 LPers) 1 Il servizio competente di cui all’articolo 2 versa ai collaboratori prestazioni che integrano l’assegno familiare. La somma degli assegni familiari secondo la LAFam83, degli assegni familiari cantonali e della prestazione che integra l’assegno familiare ammonta annualmente al massimo a: - a.
- 4519 franchi per il primo figlio che ha diritto all’assegno;
- b.
- 2919 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a LAFam;
- c.
- 3298 franchi per ogni ulteriore figlio che ha diritto all’assegno di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LAFam.
2 Se la somma degli assegni familiari secondo la LAFam e degli assegni familiari cantonali supera l’importo di cui al capoverso 1 lettere a–c, il collaboratore non ha diritto alle prestazioni che integrano l’assegno familiare. 3 Dalle prestazioni che integrano l’assegno familiare sono dedotti i seguenti assegni familiari: - a.
- gli assegni familiari percepiti da altre persone per lo stesso figlio secondo la LAFam e gli ordinamenti cantonali sugli assegni familiari;
- b.
- gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia obbligatori o sovraobbligatori percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un’altra autorità per lo stesso figlio.
4 I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento. 5 Le prestazioni che integrano l’assegno familiare sono adeguate al rincaro. 82 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009 (RU 2009 809). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). 83 RS 836.2
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Art. 41b Assegno per il sostegno a congiunti 84
(art. 31 cpv. 1–3 LPers) 1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 può versare la metà dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un’attività lucrativa a causa di una malattia grave. 2 L’assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro. 84 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).
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Art. 42 Previdenza professionale 85
(art. 32g cpv. 5 LPers) 1 I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200686 su PUBLICA. 2 Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 24, 26, 27, 29 e 31.87 3 Il servizio competente di cui all’articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all’importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere. 4 Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 188. 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293). 86 RS 172.222.1 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). 88 RS 172.220.142.1
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Art. 42a Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria 89
(art. 32k cpv. 2 LPers) 1 Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di pensionamento di cui all’articolo 21 LAVS90 possono ottenere una rendita transitoria regolamentare. 2 Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impiegato: - a.
- chiede il pensionamento parziale o integrale;
- b.
- ha compiuto 62 anni;
- c.
- nel periodo immediatamente precedente al pensionamento ha lavorato per almeno cinque anni in un istituto del settore dei PF;
- d.
- ha esercitato una funzione che per almeno cinque anni ha comportato un persistente elevato carico fisico o psichico; e
- e.
- chiede il versamento di una rendita transitoria intera o di una mezza rendita transitoria.
3 Le attività di cui al capoverso 2 lettera d si presentano nei casi seguenti: - a.
- attività con esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici che possono mettere in pericolo la salute;
- b.
- attività esercitate in un ambiente di lavoro difficile, segnatamente in presenza di temperature estreme, condizioni climatiche rigide o scarsa illuminazione;
- c.
- attività con elevati carichi per l’apparato locomotore;
- d.
- attività con un elevato rischio d’infortunio;
- e.
- attività molto ripetitive, monotone o emotivamente gravose che possono provocare un elevato carico psichico;
- f.
- attività che, per loro natura, comportano un forte carico psichico dovuto alla pressione esercitata sul piano dei risultati, delle aspettative o dell’innovazione oppure alla continua necessità di adeguarsi a tecniche e tecnologie molto recenti e scarsamente sperimentate;
- g.
- attività con orari di lavoro costrittivi come impieghi nel quadro di piani di servizio fissi o il lavoro notturno.
4 Il Consiglio dei PF determina d’intesa con i due politecnici federali e con gli istituti di ricerca le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria. 5 La partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è disciplinata nell’allegato 5. 6 Il servizio competente per i rapporti di lavoro di cui all’articolo 2 verifica le condizioni del diritto alla rendita e calcola il tasso di occupazione medio del collaboratore. 89 Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008 (RU 2008 2293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). 90 RS 831.10
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