1 Le corti sono composte dai giudici loro assegnati dalla Corte plenaria (art. 53 cpv. 2 lett. e LOAP); è fatto salvo l’articolo 42 capoverso 1bis LOAP.
2 Alle corti possono essere assegnati giudici non di carriera conformemente agli articoli 41 capoverso 2 e 53 capoverso 2 lettera f LOAP; sono fatti salvi gli articoli 41 capoverso 2bis e 42 capoverso 1bis LOAP.
3 Ciascun giudice delle corti penali e delle corti dei reclami penali può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una di queste corti diversa dalla sua (art. 55 cpv. 3, primo periodo LOAP), fermo restando il prioritario impiego dei giudici non di carriera.
4 Se necessario, e unicamente se un giudice non di carriera non può prestare il proprio concorso, i giudici delle corti dei reclami penali prestano il proprio concorso nella Corte d’appello (art. 55 cpv. 3, secondo periodo LOAP).
5 In caso di divergenze riguardo al concorso di un giudice in una corte diversa dalla propria, i presidenti delle corti interessate possono chiedere alla Commissione amministrativa di regolare la divergenza. Il giudice interessato è sentito.
6 Sono fatti salvi i motivi di ricusazione di cui all’articolo 56 del Codice di procedura penale (CPP)13.
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4575).
13 RS 312.0