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Art. 14
I. Copertura delle obbligazioni fondiarie presso le centrali
a. In generale
Le obbligazioni fondiarie e gl'interessi non ancora versati devono, in ogni tempo, essere coperti, presso le centrali, mediante mutui concessi in conformità agli articoli 11 e 12. La parte riservata, come all'articolo 5 numero 2 dev'essere coperta da cartelle di rendita fondiaria; questi titoli sono custoditi ed amministrati dalle centrali.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381).
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Art. 15
b. Aumento della copertura
Quando la copertura frutti interessi inferiori a quelli delle obbligazioni fondare, essa dev'essere aumentata in proporzione.
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Art. 16
c. Registro dei pegni delle centrali
1Le centrali devono iscrivere nel registro dei pegni la copertura delle obbligazioni fondiarie che si trova in loro possesso. 2Le disposizioni a ciò necessarie sono emanate dal Consiglio federale.
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Art. 17
d. Gestione della copertura
1Le centrali devono conservare separatamente dagli altri loro valori la copertura iscritta nel registro dei pegni. 2Esse hanno l'obbligo di far valere in loro proprio nome, nell'interesse dei creditori di obbligazioni fondiarie, tutti i diritti che derivano da essa copertura.
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Art. 18
e. Diritto di pegno delle obbligazioni fondiarie
Le obbligazioni fondiarie fruiscono, tanto per il capitale quanto per gl'interessi non ancora versati, di un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro dei pegni delle centrali, senza che sia necessario conchiudere uno speciale contratto di pegno e consegnare la copertura ai creditori delle obbligazioni fondiarie o ai loro rappresentanti.
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Art. 19
II. Copertura dei mutui conservata dai membri
a. In generale
1I mutui fatti dalle centrali ai loro membri e gl'interessi non ancora versati devono essere in ogni tempo coperti da crediti dei membri verso i loro debitori. Questi crediti devono essere garantiti da pegno immobiliare o da pegno manuale e sono conservati e amministrati dai loro membri. 2I pegni immobiliari di questi crediti devono essere situati nella Svizzera e i pegni manuali devono consistere in crediti ipotecari o in obbligazioni fondiarie svizzeri.
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Art. 20
b. Aumento della copertura
Quando la copertura fornita da un membro frutti interessi inferiori a quelli dei mutui concessi dalla centrale, essa dev'essere aumentata in proporzione.
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Art. 21
c. Registro di pegni dei membri
1I membri devono iscrivere in un registro dei pegni la copertura dei mutui che si trova in loro possesso. 2Le disposizioni a ciò necessarie sono emanate dal Consiglio federale.
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Art. 22
d. Gestione della copertura
1I membri devono conservare separatamente dagli altri valori la copertura dei mutui ricevuti iscritta nel loro registro dei pegni. 2Essi hanno l'obbligo di far valere in loro nome, nell'interesse della centrale, tutti i diritti derivanti da questa copertura.
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Art. 23
e. Diritto di pegno dei mutui
I mutui fatti dalle centrali, con gli interessi non ancora versati, fruiscono di un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro di pegni dei membri, senza che sia necessario concludere uno speciale contratto di pegno e consegnare la copertura alle centrali o ai loro rappresentanti o sia necessaria un'iscrizione nel registro fondiario.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
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Art. 24
f. Rendimento dei conti
1Il membro debitore d'un mutuo deve presentare il conto di gestione della copertura in suo possesso annualmente a una data prestabilita e inoltre ogni qualvolta la centrale d'emissione lo richieda. 2Nessuna indennità gli è assegnata per questa gestione e per l'allestimento del conto.
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Art. 25
III. Copertura completiva
1Qualora la copertura non raggiunga più l'ammontare prescritto e non se ne possa colmare immediatamente la differenza, la copertura mancante sarà completata sia con contanti, sia con obbligazioni quotate in borsa della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni. In questo caso, le obbligazioni devono essere valutate al novantacinque per cento al più del corso del giorno. 2Gli articoli 14 a 23 si applicano altresì alla copertura completiva.
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Art. 26
IV. Mutui a istituti non affiliati
1Gl'istituti di credito che, senza essere membri di una centrale, desiderano ottenere dei mutui, devono costituire in pegno giusta gli articoli 899 a 901 del Codice civile svizzero1, presso la centrale, dei crediti ipotecari o dei valori di complemento atti a formare la copertura di obbligazioni fondiarie e rappresentanti almeno il centocinque per cento dei mutui concessi. 2La centrale iscriverà nel registro dei pegni i valori di copertura ad essa consegnati.
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