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Art. 47 Principio
1Le indicazioni di provenienza sono riferimenti diretti o indiretti alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti alle caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza. 2Non sono indicazioni di provenienza ai sensi del capoverso 1 i nomi o segni geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza dei prodotti o servizi. 3È vietato l'uso di: - a.
- indicazioni di provenienza non pertinenti;
- b.
- designazioni che possono essere confuse con un'indicazione di provenienza non pertinente;
- c.1
- un nome, una ditta, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi di altra provenienza, se ne risulta un rischio di inganno.
3bisLe indicazioni di provenienza usate con espressioni quali «genere», «tipo», «stile» o «imitazione» devono soddisfare le condizioni applicabili alle indicazioni di provenienza usate senza tali espressioni.2 3terLe indicazioni concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche legate al prodotto possono essere usate soltanto se l'intera attività in questione si svolge nel luogo indicato.3 4Le indicazioni di provenienza regionali o locali che si applicano a servizi sono considerate pertinenti se tali servizi soddisfanno i criteri di provenienza propri all'insieme del Paese.
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Art. 48 Indicazione di provenienza dei prodotti
1L'indicazione di provenienza di un prodotto è pertinente se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 48a-48c. 2Devono essere soddisfatte anche eventuali condizioni supplementari, quale il rispetto dei principi di fabbricazione o di trasformazione o dei criteri di qualità usuali o prescritti nel luogo di provenienza. 3Tutte le condizioni devono essere definite caso per caso, in funzione della percezione delle cerchie interessate e, se del caso, in funzione dell'influenza che esercitano sulla rinomanza dei prodotti. 4Nel caso di prodotti naturali e derrate alimentari, sono considerati luogo di provenienza o di trasformazione per indicazioni di provenienza svizzere il territorio svizzero e le enclavi doganali estere. Il Consiglio federale può definire le zone di frontiera che a titolo eccezionale possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza o di trasformazione per le indicazioni di provenienza svizzere. 5Un'indicazione di provenienza estera è pertinente se soddisfa le condizioni previste dalla legislazione del Paese in questione. È fatto salvo un eventuale inganno dei consumatori in Svizzera.
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Art. 48a Prodotti naturali
La provenienza di un prodotto naturale corrisponde: - a.
- per i prodotti minerali, al luogo d'estrazione;
- b.
- per i prodotti vegetali, al luogo della raccolta;
- c.
- per la carne, al luogo in cui gli animali hanno passato la maggior parte della loro vita;
- d.
- per gli altri prodotti animali, al luogo di detenzione degli animali;
- e.
- per la cacciagione e i prodotti della pesca, al luogo della caccia e della pesca;
- f.
- per i pesci d'allevamento, al luogo d'allevamento.
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Art. 48b Derrate alimentari
1La presente disposizione si applica alle derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr), esclusi i prodotti naturali di cui all'articolo 48a della presente legge. Il Consiglio federale disciplina in dettaglio tale distinzione. 2La provenienza di una derrata alimentare corrisponde al luogo da cui proviene almeno l'80 per cento del peso delle materie prime di cui è composta la derrata alimentare. Per il latte e i latticini la proporzione necessaria è del 100 per cento del peso del latte di cui è composta la derrata alimentare. 3Dal calcolo di cui al capoverso 2 sono esclusi i prodotti naturali: - a.
- che non si possono produrre nel luogo di provenienza a causa delle condizioni naturali;
- b.
- temporaneamente non disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza.
4Nel calcolo di cui al capoverso 2 vanno computate tutte le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento della Svizzera è di almeno il 50 per cento. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento si situa tra il 20 e il 49,9 per cento sono computate soltanto per metà. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento è inferiore al 20 per cento possono essere escluse dal calcolo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 5L'indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta la trasformazione che ha conferito alla derrata alimentare le sue caratteristiche essenziali.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). 2 [RU 1995 1469, 1996 1725 all. n. 3, 1998 3033 all. n. 5, 2001 2790 all. n. 5, 2002 775, 2003 4803 all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197 all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227 n. I 2.8, 2013 3095 all. 1 n. 3. RU 2017 249 all. n. I.]. Vedi ora la LF del 20 giu. 2014 (RS 817.0).
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Art. 48c Altri prodotti, in particolare industriali
1La provenienza di un altro prodotto, in particolare di un prodotto industriale, corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione. 2Nel calcolo di cui al capoverso 1 sono compresi: - a.
- i costi di fabbricazione e assemblaggio;
- b.
- i costi di ricerca e sviluppo;
- c.
- i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all'interno di un settore.
3Sono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1: - a.
- i costi dei prodotti naturali che non si possono produrre nel luogo di provenienza a causa delle condizioni naturali;
- b.
- i costi delle materie prime che, conformemente a un'ordinanza emanata in virtù dell'articolo 50 capoverso 2, per ragioni oggettive non sono disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza;
- c.
- i costi d'imballaggio;
- d.
- le spese di trasporto;
- e.
- le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti.
4L'indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta l'attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali. In ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo.
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Art. 48d Eccezioni
Le condizioni di cui agli articoli 48a-48c non si applicano se: - a.
- un'indicazione geografica è stata registrata conformemente all'articolo 16 LAgr2 prima dell'entrata in vigore della presente disposizione; o
- b.
- un produttore dimostra che l'indicazione di provenienza corrisponde alla percezione delle cerchie interessate.
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Art. 49 Indicazione di provenienza dei servizi
1L'indicazione di provenienza di un servizio è pertinente se: - a.
- corrisponde alla sede sociale del fornitore del servizio; e
- b.
- un sito amministrativo del fornitore del servizio si trova effettivamente nello stesso Paese.
2Se una società madre adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a ed essa stessa o una sua filiale che essa controlla effettivamente e domiciliata nello stesso Paese adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b, l'indicazione di provenienza è pertinente anche per i servizi del medesimo genere forniti dalle filiali e dalle succursali estere della società madre. 3Devono essere soddisfatte anche eventuali condizioni supplementari, quale il rispetto dei principi usuali o prescritti per la prestazione del servizio o il legame tradizionale del fornitore del servizio con il Paese di provenienza. 4Un'indicazione di provenienza estera è pertinente se soddisfa le condizioni previste dalla legislazione del Paese in questione. È fatto salvo un eventuale inganno dei consumatori in Svizzera.
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Art. 49a Indicazione di provenienza nella pubblicità
Nella pubblicità l'indicazione di provenienza è pertinente se tutti i prodotti e servizi pubblicizzati soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48-49.
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Art. 50 Disposizioni particolari
1Nell'interesse dei consumatori, dell'economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49. 2Il Consiglio federale può, in particolare in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi. 3Il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati.
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Art. 50a Registro delle indicazioni geografiche
1Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati. 2Disciplina in particolare: - a.
- i requisiti di legittimazione a chiedere la registrazione;
- b.
- le condizioni per la registrazione, in particolare i requisiti relativi all'elenco degli obblighi;
- c.
- la procedura di registrazione e la procedura d'opposizione;
- d.
- il controllo.
3Per le decisioni e le prestazioni legate al registro sono riscossi emolumenti. 4Le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da denominazioni di categoria. Le denominazioni di categoria non possono essere registrate come indicazioni geografiche. 5Chi usa un'indicazione geografica registrata per prodotti identici o comparabili deve soddisfare le condizioni dell'elenco degli obblighi. Tale obbligo non si applica all'uso di marchi identici o simili a un'indicazione geografica registrata depositati o registrati in buona fede o acquisiti mediante l'uso in buona fede: - a.
- prima del 1° gennaio 1996; o
- b.
- prima che la denominazione dell'indicazione geografica registrata fosse protetta nel Paese d'origine, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge.
6Se è stata presentata una domanda di registrazione di un'indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente un'indicazione geografica identica o simile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica. 7Dopo la registrazione dell'indicazione geografica, il marchio può essere registrato soltanto per prodotti identici o comparabili. La provenienza di questi ultimi deve essere circoscritta all'indicazione geografica definita nell'elenco degli obblighi. 8Le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro: - a.
- qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;
- b.
- qualsiasi usurpazione, contraffazione o imitazione.
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Art. 51 Segno d'identificazione del produttore
Se lo esigono gli interessi di un settore economico, il Consiglio federale può prescrivere l'obbligo d'apporre un segno d'identificazione del produttore sui prodotti di tale settore.
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