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Art. 8 Deposito
1 Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall’IPI oppure un modulo conforme al regolamento d’esecuzione relativo al Trattato di Singapore del 27 marzo 200617 sul diritto dei marchi.18 2 Se un deposito formalmente valido comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.19 17 RS 0.232.112.11 18Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 16 mar. 2009 (RU 2009 859). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).
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Art. 8a Trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di registrazione 20
Una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 46aLPM riceve, quale data di deposito, la data di registrazione della corrispondente registrazione internazionale o quella dell’estensione della protezione alla Svizzera. 20Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
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Art. 9 Domanda di registrazione
1 La domanda di registrazione contiene: - a.
- la richiesta di registrazione del marchio;
- b.
- il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l’indirizzo del depositante;
- c.21
- …
- d.22
- …
2 Se del caso, essa deve essere completata con: - a.23
- il recapito in Svizzera del depositante;
- abis.24
- in caso di pluralità di depositanti: le coordinate del destinatario delle comunicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 ed eventualmente il suo recapito;
- ater.25
- il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- b.
- la dichiarazione di priorità (art. 12–14);
- c.
- l’indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo;
- cbis.26
- l’indicazione che si tratta di un marchio geografico;
- d.27
- una prova di cancellazione della registrazione internazionale e dell’estensione della protezione alla Svizzera. Se è rivendicata la priorità della registrazione internazionale cancellata, non è più necessario un altro documento di priorità.
21 Abrogata dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 22 Abrogata dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243). 24 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011 (RU 2011 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 25 Introdotta dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 26 Introdotta dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649). 27Introdotta dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).
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Art. 10 Riproduzione del marchio 28
1 Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente. L’IPI29 può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.30 2 Se è rivendicata una rappresentazione a colori del marchio, occorre indicare il colore o la combinazione di colori. L’IPI può inoltre esigere che siano presentate riproduzioni in colore del marchio. 3 Nel caso di un particolare tipo di marchio, per esempio un marchio tridimensionale, tale particolarità deve essere menzionata nella domanda di registrazione. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119). 29 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5019).
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Art. 11 Lista dei prodotti e servizi 31
I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione e provvisti del numero della classe conformemente all’Accordo di Nizza del 15 giugno 195732 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza).
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Art. 12 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi
1 La dichiarazione di priorità in virtù della Convenzione di Parigi del 20 marzo 188333 per la protezione della proprietà industriale comprende le seguenti indicazioni: - a.
- la data del primo deposito;
- b.
- il Paese nel quale o per il quale tale deposito è stato effettuato.
2 Il documento di priorità, rilasciato dalle competenti autorità, attesta il primo deposito e indica il numero di deposito o il numero di registrazione del marchio. 3 …34
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Art. 13 Priorità risultante da un’esposizione
1 La dichiarazione di priorità risultante da un’esposizione comprende: - a.
- la designazione esatta dell’esposizione;
- b.
- l’indicazione dei prodotti o dei servizi presentati sotto il marchio.
2 Il documento di priorità, rilasciato dal competente servizio, attesta che i prodotti o i servizi designati dal marchio sono stati esposti e indica il giorno d’apertura dell’esposizione.
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Art. 14 Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento di priorità
1 La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio. Se l’IPI richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla data del deposito. Se il depositante non presenta i documenti necessari il diritto di priorità si estingue.35 2 La dichiarazione di priorità può riferirsi a diversi primi depositi. 3 I documenti di priorità possono parimenti essere presentati in lingua inglese. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).
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Art. 14a Data di presentazione degli invii postali 36
Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI. 36 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4479). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).
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Art. 15 Esame preliminare
Se il deposito non soddisfa le condizioni previste nell’articolo 28 capoverso 2 LPM, l’IPI può fissare al depositante un termine per completare i documenti.
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Art. 16 Esame formale
1 Se il deposito non soddisfa le condizioni formali previste dalla LPM e dalla presente ordinanza, l’IPI fissa al depositante un termine entro il quale eliminare il difetto. 2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito dall’IPI, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.
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Art. 17 Esame materiale 37
1 Se esiste un motivo di rifiuto giusta l’articolo 30 capoverso 2 lettere c–e LPM, l’IPI fissa al depositante un termine per eliminare il difetto. 2 Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vinicola estera come marchio geografico, l’IPI consulta l’Ufficio federale dell’agricoltura. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfa le condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola. 3 Se un difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari. 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).
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Art. 17a Proseguimento della procedura in caso d’inosservanza dei termini 38
Per il proseguimento della procedura di una domanda respinta per inosservanza dei termini (art. 41 LPM) deve essere pagata una tassa39 per il proseguimento della procedura. 38Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5019). 39 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo, ad eccezione dell’art. 56 cpv. 1.
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Art. 18 Tassa di deposito e soprattassa per ogni classe supplementare 40
1 Il depositante deve pagare la tassa di deposito entro il termine fissato dall’IPI. 2 Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende più di tre classi, il depositante deve versare una soprattassa per ogni classe supplementare. L’IPI determina il numero di classi soggette alla soprattassa secondo la suddivisione in classi prevista dall’Accordo di Nizza. 3 Il depositante deve pagare la soprattassa per ogni classe supplementare entro il termine fissato dall’IPI. 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).
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Art. 18a Procedura d’esame accelerata 41
1 Il depositante può chiedere che l’esame sia attuato secondo una procedura accelerata. 2 La richiesta è considerata presentata soltanto se, oltre alla tassa di deposito, è stato pagata la tassa per la procedura d’esame accelerata.42 41 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2170). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5019).
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Art. 19 Registrazione e pubblicazione
1 Se non vi sono motivi di rifiuto, l’IPI registra il marchio e pubblica la registrazione. 2 L’IPI conferma la registrazione al titolare del marchio. La conferma contiene le indicazioni iscritte nel registro.43 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).
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