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Art. 8 Deposito 13
1 Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale o un modulo privato autorizzato dall’IPI. 2 Se un deposito formalmente valido comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).
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Art. 9 Domanda di registrazione
1 Nella domanda di registrazione figurano: - a.
- la richiesta di registrazione del design;
- b.
- il cognome e il nome o la ragione sociale cosí come l’indirizzo del depositante;
- c.
- il numero dei design contenuti nel deposito;
- d.
- un numero d’ordine per ogni design depositato;
- e.
- almeno una raffigurazione per ogni design depositato;
- f.
- l’indicazione dei prodotti ai quali è destinato il design;
- g.14
- il cognome, il nome e il domicilio delle persone che hanno creato il design.
2 Eventualmente la domanda di registrazione va completata con: - a.15
- il recapito in Svizzera del depositante;
- abis.16
- in caso di pluralità di depositanti: le coordinate del destinatario delle comunicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 ed eventualmente il suo recapito;
- ater.17
- il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- b.
- la dichiarazione di priorità giusta l’articolo 23 della LDes;
- c.
- la richiesta del differimento della pubblicazione giusta l’articolo 26 capoverso 1 della LDes;
- d.
- una descrizione di 100 parole al massimo del design giusta l’articolo 19 capoverso 4 della LDes: il testo deve poter essere letto meccanicamente.
3 Nel caso in cui il design sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l’articolo 26 della LDes, si può inviare un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione (art. 19 cpv. 3 della LDes). 4 Le raffigurazioni sono liberate per la pubblicazione dopo il quinto giorno lavorativo a contare dal ricevimento della domanda di registrazione, sempre che nel frattempo non sia pervenuta all’IPI una domanda di differimento della pubblicazione. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2245). 16 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011 (RU 2011 2245). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). 17 Introdotta dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).
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Art. 10 Esigenze relative alle raffigurazioni del design e al peso e dimensioni di un deposito cumulativo
1 Le raffigurazioni del design devono essere idonee alla riproduzione. 2 Un deposito cumulativo, indipendentemente dal numero dei design così depositati, non può superare i 5 kg di peso e la dimensione di 30 cm in qualsiasi direzione.
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Art. 11 Dichiarazione di priorità e attestato di priorità
1 La dichiarazione per rivendicare la priorità conformemente alla Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 188318 per la protezione della proprietà industriale (dichiarazione di priorità) comprende le seguenti indicazioni: - a.
- la data del primo deposito;
- b.
- il Paese nel quale è avvenuto il primo deposito;
- c.
- i Paesi per i quali è avvenuto il primo deposito.
2 La dichiarazione di priorità può riferirsi a più primi depositi. 3 L’attestato di priorità consiste in un’attestazione sul primo deposito rilasciata dalla competente autorità e contiene l’indicazione del numero di deposito e di registrazione del design. Può essere presentato in lingua inglese.
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Art. 12 Estinzione del diritto di priorità
Il diritto di priorità si estingue se: - a.
- la dichiarazione di priorità non è consegnata al momento del deposito del design;
- b.
- l’attestato di priorità non è fornito entro il termine fissato dall’IPI.
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Art. 13 Attestato di priorità per primi depositi svizzeri 19
Su domanda, l’IPI rilascia l’attestato di priorità relativo a un primo deposito svizzero. 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481).
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Art. 14 Data di presentazione degli invii postali 20
Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).
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Art. 15 Esame formale
1 Se la domanda di registrazione non adempie i requisiti formali di cui all’articolo 19 capoverso 1 e all’articolo 20 della LDes, nonché agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, l’IPI concede al depositante un termine per completare o correggere la domanda. 2 Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l’IPI non entra affatto nel merito della domanda di registrazione o vi entra soltanto parzialmente.
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Art. 16 Esame materiale
1 Se vi è un motivo di esclusione giusta l’articolo 4 lettere a, d o e della LDes, l’IPI concede al depositante un termine per ovviare alla mancanza. 2 Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l’IPI respinge completamente o parzialmente la domanda di registrazione. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.21 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).
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Art. 17 Tassa di registrazione 22
1 Entro il termine fissato dall’IPI, va pagato la tassa di registrazione (art. 19 cpv. 2 della LDes). 2 La tassa di registrazione si compone: - a.
- della tassa di base;
- b.
- eventualmente della tassa per la pubblicazione;
- c. e d.23 ...
3 ...24 4 Qualora la registrazione debba essere pubblicata dopo la scadenza del differimento, prima della pubblicazione va pagata la tassa per la pubblicazione.25 22 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 23 Abrogate dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481). 24 Abrogata dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481).
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Art. 18 Registrazione e pubblicazione 26
1 Se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda, l’IPI iscrive il design nel registro e pubblica la registrazione, sempre che non sia stato chiesto un differimento della pubblicazione. 2 Esso conferma la registrazione al titolare del diritto. 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).
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Art. 19 Pubblicazione dopo il differimento
1 Prima della scadenza del differimento della pubblicazione, l’IPI può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di pagare la tassa per la pubblicazione.27 2 Nel caso in cui per un design bidimensionale (disegno) sia stato chiesto il differimento della pubblicazione giusta l’articolo 26 della LDes e presentato un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione, l’IPI può, prima della scadenza del differimento, ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di inviare almeno una raffigurazione del design.28 3 Trattandosi di depositi cumulativi (art. 20 della LDes), dopo la scadenza del differimento della pubblicazione è possibile chiedere che la protezione sia mantenuta soltanto per singoli design. 4 Se la tassa per la pubblicazione non è pagata entro l’ultimo giorno del differimento o se entro i due mesi che precedono la scadenza del differimento non vengono inviate le necessarie raffigurazioni, l’IPI cancella la registrazione. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481).
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