1 In deroga all’articolo 8, gli stemmi e i segni confondibili con essi usati conformemente al diritto anteriore possono continuare a essere usati per al massimo due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2 Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare a proseguire l’uso dello stemma della Confederazione Svizzera o di segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3 Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
- a.
- lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno 30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i prodotti da essi fabbricati o i servizi da essi offerti; e
- b.
- vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l’uso.
4 Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:
- a.
- lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e
- b.
- vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l’uso.
5 La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l’uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell’autorizzazione.
6 La prosecuzione dell’uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47–50 LPM16, alla cittadinanza dell’utente, dell’azienda, della ditta, dell’associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell’utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l’uso può essere trasmesso per successione o alienato solo con l’azienda o la parte dell’azienda a cui appartiene il segno.