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(art. 241 a 251 LEF)
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Art. 55
IV. Verificazione dei crediti e graduazione dei creditori
1. Dichiarazioni del fallito e loro registrazione a verbale
Le dichiarazioni del fallito in merito ai singoli crediti insinuati al fallimento (art. 244 LEF) devono essere trascritte nell’elenco delle insinuazioni, oppure in uno speciale protocollo, e venir firmate dal fallito. Se questi è morto od assente, si terrà nota di questa circostanza. Sono anche qui applicabili le norme sancite dall’articolo 30 per le società in nome collettivo ed in accomandita, per le società anonime e le associazioni.
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Art. 56
2. Graduatoria
a. Ordine delle iscrizioni
1 La graduatoria deve essere allestita nell’ordine seguente: - a.
- crediti garantiti da pegno (vedi art. 37 LEF):
- 1.
- crediti garantiti da pegno immobiliare;
- 2.
- crediti garantiti da pegno manuale;
- b.
- crediti non garantiti da pegno: classi I a III (art. 219 LEF).70
2 Se non esistono crediti da iscrivere in qualcheduna delle suddette categorie o classi, ne sarà fatta menzione nella graduatoria. 70Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).
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Art. 5771
Eventuali modificazioni alla graduatoria durante il termine per impugnarla, eventuali aggiunte complementari e delucidazioni potranno farsi solo mediante annotazione in margine, firmata da chi rappresenta l’amministrazione, e sono da pubblicare di nuovo. 71Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).
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Art. 58
1 Ogni credito insinuato al fallimento sarà iscritto in graduatoria nella classe e secondo il grado che gli viene assegnato dall’amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori. 2 Per ogni insinuazione si dovrà annotare la decisione, con cui l’amministrazione del fallimento l’ammette o la respinge; in caso di rigetto, se ne indicherà succintamente il motivo. La decisione deve estendersi anche ai diritti reali frazionari (diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali), indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado.
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Art. 5972
d. Forma delle decisioni
1 Qualora un’insinuazione non sembri sufficientemente documentata, l’amministrazione può respingerla, oppure fissare al creditore un termine per presentare ulteriori mezzi di prova. 2 Non si può ammettere o respingere un’insinuazione soltanto in modo provvisorio, eccetto il caso in cui viene chiesta la rivocazione dell’estinzione di una pretesa, che fa rientrare il creditore nei suoi diritti in caso di restituzione di quanto gli fu pagato e la cui esistenza è pacifica (art. 291 cpv. 2 LEF). 3 Ove non sia possibile pronunciarsi definitivamente sull’ammissione o il rigetto, l’amministrazione dovrà o sospendere il deposito della graduatoria, o completarla successivamente, rinnovandone il deposito e la relativa pubblicazione. 72Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).
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Art. 60
e. Specificazione dei crediti insinuati
1 Le insinuazioni vanno munite di numeri progressivi. 2 Di ogni singolo credito deve essere indicata la causa, con riferimento al numero ch’esso porta nell’elenco delle insinuazioni. 3 Per ogni pretesa di pegno la graduatoria indicherà esattamente l’oggetto al quale il pegno di riferisce; trattandosi di fondi indicherà inoltre con precisione i frutti e i redditi come anche gli accessori, che sono compresi nel pegno, nonché l’importo degli interessi ai quali si estende il diritto su crediti; il tutto con riferimento alle registrazioni contenute nell’inventario. Se il debitore del credito garantito da pegno è un terzo, anche il nome di quest’ultimo sarà menzionato nella graduatoria.73 73Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).
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Art. 61
f. Crediti garantiti sopra beni appartenenti a terzi
1 I crediti garantiti in tutto od in parte sopra beni appartenenti a terzi, s’iscrivono per il loro integrale ammontare (riconosciuto) nella categoria dei crediti non garantiti da pegno, senza riguardo al pegno, ma con un accenno all’esistenza dello stesso. 2 Se la realizzazione è già avvenuta prima della distribuzione del dividendo al creditore pignoratizio, il proprietario del pegno ha diritto di pretendere il dividendo in luogo del creditore nella misura in cui è surrogato nei diritti del creditore, a stregua delle disposizioni del diritto civile. Se la surrogazione è contestata, il dividendo dev’essere depositato.74 74Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).
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Art. 62
g. Crediti garantiti sopra beni situati all’estero
Se i beni gravati dal diritto di pegno appartengono al fallito, ma si trovano all’estero, e non è possibile di avocarli alla massa secondo il diritto applicabile nel caso concreto, il dividendo spettante al credito sarà trattenuto fino a che non sia avvenuta la realizzazione del pegno all’estero, e lo stesso verrà versato al creditore soltanto nella misura in cui il suo credito non sarà stato coperto col ricavo di tale realizzazione. Il dividendo da distribuire viene determinato in base al credito che non è stato coperto col ricavo della realizzazione.75 75Secondo per. introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).
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Art. 63
h. Crediti che formano oggetto di liti già pendenti
1 I crediti che formano oggetto di liti già pendenti davanti l’autorità giudiziaria al momento dell’apertura del fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte dell’amministrazione. 2 Se il processo non viene continuato nè dalla massa, nè da qualche creditore a’ sensi dell’articolo 260 LEF, il credito si considera come riconosciuto, ed i creditori non hanno più diritto d’impugnare il rango loro assegnato in graduatoria, a stregua dell’articolo 250 LEF. 3 Se invece il processo viene continuato, il credito sarà, secondo l’esito del processo, cancellato o collocato definitivamente in graduatoria, senza che i creditori abbiano più alcun diritto di sollevare contestazioni al riguardo. 4 Per le deliberazioni circa la continuazione del processo si applica analogamente l’articolo 48.
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Art. 64
i. Provvedimenti presi dalla delegazione dei creditori, e processi relativi alla graduatoria
1 Ove sia stata nominata una delegazione di creditori, le decisioni della stessa devono venir iscritte nella graduatoria. 2 Nella graduatoria si farà parimenti cenno dei processi, a cui essa ha dato luogo, come pure del modo con cui vennero liquidati.
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Art. 6576
k. Successive modificazioni
aa. Durante il termine di contestazione
1 Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall’amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore. 2 La modificazione deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3) 76Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).
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Art. 66
bb.Durante la causa per contestazione della graduatoria
1 Se l’amministrazione del fallimento non crede opportuno di provocare una decisione dell’autorità giudiziaria nella causa per contestazione di graduatoria ad essa intentata ma intende di riconoscere in tutto o in parte la pretesa dell’attore, essa potrà iscrivere tale riconoscimento nella graduatoria solo alla condizione di riservare il diritto spettante ai creditori, in base all’articolo 250 LEF di contestare da parte loro l’ammissione del credito od il nuovo grado ad esso attribuito. 2 A tale scopo l’amministrazione dovrà depositare e pubblicare nuovamente la graduatoria modificata in forza dell’intervenuto riconoscimento. 3 Resta salva la facoltà accordata alla delegazione dei creditori, giusta l’articolo 237 capoverso 3 numero 3 LEF, di concludere o ratificare transazioni. In questi casi non è necessario un nuovo deposito ed una nuova pubblicazione della graduatoria modificata in seguito alla transazione.
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Art. 67
1 La pubblicazione relativa al deposito della graduatoria dev’essere fatta sugli stessi giornali, sui quali è stato pubblicato il fallimento. 2 Al momento in cui avviene il deposito della graduatoria, devono figurare in quest’ultima tutte le contestazioni formulate dalla amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori. 3 Se vengono introdotte nella graduatoria successive modificazioni (art. 65), non basterà di comunicarle con semplice avviso ai creditori, ma bisognerà, entro il termine per le opposizioni, revocare la pubblicazione già fatta e ripetere il deposito e la pubblicazione della graduatoria nuovamente allestita o modificata.
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Art. 6877
Negli avvisi speciali di cui all’articolo 249 capoverso 3 LEF, bisogna indicare il motivo del rigetto, aggiungendo che il termine di venti giorni per promuovere l’azione (art. 250 LEF) comincia a decorrere dal giorno della pubblicazione del deposito della graduatoria. 77Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).
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Art. 69
n. Insinuazioni tardive
La decisione concernente un credito insinuato dopo il deposito della graduatoria, vien pubblicata soltanto se essa ammette in tutto o in parte il credito. Quando il credito viene respinto completamente, basta un semplice avviso al creditore. Restano riservate le disposizioni degli articoli 65 e 66.
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Art. 70
o. Nella procedura sommaria
La graduatoria, deve essere allestita anche se il fallimento vien liquidato secondo la procedura sommaria. Circa il modo di compilare la graduatoria, il deposito, la pubblicazione e la contestazione della stessa sono applicabili le norme della LEF e del presente regolamento.
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