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Art. 56
A. Doppio turno d'asta
I. Disposizioni generali
1Aprendo l'incanto, l'ufficio comunicherà agli astanti, se non l'ha già fatto nelle condizioni d'incanto, se il fondo è posto all'incanto prima con e in seguito senza menzione di un aggravio (art. 42 e 104). 2Per l'aggiudicazione valgono le disposizioni seguenti: - a.
- nel turno d'asta in cui il fondo è posto in vendita con l'aggravio, l'ufficio enuncerà che il maggior oblatore resterà vincolato fino a compimento di un eventuale secondo turno d'asta. Se l'offerta fatta è sufficiente per soddisfare il creditore o se l'importo mancante vien pagato immediatamente in contanti dal titolare della servitù o dell'onere fondiario, il fondo sarà aggiudicato con l'aggravio e non occorrerà procedere ad un secondo turno d'asta;
- b.
- se invece l'offerta fatta nel primo turno d'asta non basta per soddisfare integralmente il creditore, l'ufficio procederà ad un secondo turno, avvisando gli astanti che il fondo sarà aggiudicato senza aggravio, a meno che quest'asta dia un risultato non superiore a quello della prima. Se vien conseguito prezzo maggiore, il fondo sarà aggiudicato e l'aggravio cancellato dal registro fondiario anche se il prezzo fosse sufficiente per soddisfare completamente il creditore (art. 116);
- c.
- se nel turno d'asta senza l'aggravio non vien raggiunto prezzo superiore, il fondo sarà aggiudicato al maggior offerente del primo turno, il quale dovrà assumere l'aggravio.
1 Nei testi tedesco e francese questo articolo non è suddiviso in capoversi.
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Art. 57
Se col fondo sono da realizzare degli accessori, il debitore, ogni creditore pignoratizio e pignorante può chiedere prima dell'incanto che gli accessori ed il fondo vengano posti all'asta prima separatamente poi congiuntamente. Se il prezzo della vendita in blocco supera quello delle vendite separate, l'aggiudicazione agli offerenti nelle aste separate è da considerarsi come caduca.
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).
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Art. 58
B. Offerta
I. Modalità
1Offerte fatte sotto condizioni o riserve o indeterminate quanto al loro importo non possono essere accettate. 2Prima di procedere all'aggiudicazione l'ufficio potrà chiedere a chi ha fatto offerta in nome altrui o quale rappresentante di una persona giuridica la giustificazione della sua veste. Gli atti giustificativi sono aggiunti all'incarto, se l'aggiudicazione vien fatta al rappresentante. 3Non verranno accettate le offerte fatte per persone non designate o da designarsi più tardi o per enti giuridici non ancora esistenti. 4Le offerte fatte per iscritto devono essere comunicate agli astanti prima dell'inizio dell'asta e devono essere prese in considerazione alle medesime condizioni delle offerte verbali.1
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).
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Art. 59
II. Offerta collettiva
Ove più persone abbiano fatto un'offerta collettiva senz'altra speciale indicazione il fondo sarà loro aggiudicato in comproprietà per quote eguali.
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Art. 60
III. Chiamata ed aggiudicazione
1Ogni offerta sarà chiamata tre volte e ogni volta sarà enunciato se si tratta della prima, della seconda o della terza chiamata. L'ufficio è tenuto di proclamare deliberatario chi ha fatto l'ultima e maggiore offerta. 2Se le condizioni d'incanto prescrivono che una somma sia da pagarsi in contanti o una garanzia da fornirsi immediatamente l'aggiudicazione sarà definitiva solo dopo queste prestazioni; se esse non vengono fornite, l'incanto sarà ripreso, l'offerta immediatamente precedente chiamata di nuovo tre volte e l'aggiudicazione sarà fatta all'oblatore di questa offerta, se essa non è superata.
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Art. 60a
IV. Incanto e verbale
1L'incanto deve essere eseguito senza interruzione. 2Per ogni incanto sarà steso un processo verbale che farà seguito alle condizioni di vendita e sarà sottoscritto dall'ufficiale che ha proceduto all'incanto e dall'aggiudicatario. 3Dopo che la maggiore offerta è stata chiamata tre volte, l'ufficiale che procede all'incanto dovrà invitare i titolari di diritti di prelazione, presenti o rappresentati, a dire se vogliono o meno esercitare il loro diritto. L'oblatore che ha formulato la maggiore offerta vi rimarrà legato fino a quando i titolari di un diritto legale di prelazione si saranno pronunciati. 4Se un avente diritto dichiara di voler esercitare il suo diritto legale di prelazione per il prezzo corrispondente alla maggiore offerta, il fondo gli sarà aggiudicato. Se più aventi diritto formulassero tale dichiarazione in comune, si applicherà l'articolo 59; se più comproprietari formulassero tale dichiarazione, si applicherà l'articolo 682 capoverso 1 secondo periodo del CC.
1 Introdotto dal n. I del R del TF del 4 dic. 1975 (RU 1976 164). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TF del 7 set. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3183).
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Art. 61
1L'incanto deve essere eseguito senza interruzione. 2Per ogni incanto sarà steso un processo verbale che farà seguito alle condizioni di vendita e sarà sottoscritto dall'ufficiale che ha proceduto all'incanto e dall'aggiudicatario.
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900).
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Art. 62
D. Accessori assicurati
Qualora la vendita comprenda degli accessori assicurati collettivamente (art. 15 lett. c), l'ufficio ne informerà gli astanti all'inizio dell'incanto. Se gli oggetti assicurati vengono aggiudicati globalmente ad una sola persona, l'ufficio avviserà immediatamente l'assicuratore del trapasso della proprietà all'acquirente (art. 3 RPass1).
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Art. 63
E. Mora dell'aggiudicatario
1Ove l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso prestate non possano venir liquidate subito senza promuovere esecuzione o causa, l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo incanto a stregua dell'articolo 143 capoverso 1 della LEF, a meno che tutti gli interessati (debitore, creditori pignoratizi perdenti, creditori istanti), consentano ad una proroga del termine del pagamento.1 L'annullamento dell'aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e comunicato per iscritto all'aggiudicatario. 2Qualora il trapasso della proprietà sia già stato iscritto nel registro fondiario (art. 66 cpv. 3), l'ufficio informerà il registro fondiario dell'annullamento dell'aggiudicazione e lo incaricherà della cancellazione dell'iscrizione e delle relative annotazioni.
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164).
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Art. 64
F. Nuovo incanto
I. Bando
1Il nuovo incanto non dovrà aver luogo prima dello spirare del termine di un mese dal precedente. 2Nel bando, il nuovo incanto sarà espressamente designato come «nuovo incanto in seguito a mora dell'aggiudicatario nel pagamento del prezzo». 3Non si procederà ad una nuova stima del fondo nè all'ingiunzione di nuovi termini per l'insinuazione di pretese a stregua dell'articolo 138 capoverso 2 numero 3 della LEF.
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164).
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Art. 65
II. Elenco-oneri e condizioni dell'incanto
1L'elenco-oneri allestito per il precedente incanto fa stato anche per il nuovo e per eventuali ulteriori incanti che dovessero rivelarsi necessari.1 Se vengono a conoscenza dell'ufficiale nuovi oneri di diritto pubblico sorti nell'intervallo, ne terrà conto d'ufficio. In questo caso, il complemento dell'elenco sarà comunicato agli interessati in conformità dell'articolo 140 capoverso 2 della LEF (art. 37). Gli interessi maturati nell'intervallo, iscritti nell'elenco degli oneri come interessi correnti, saranno menzionati, coll'indicazione del loro importo, come crediti esigibili e pagabili in contanti senza che perciò occorra depositare nuovamente l'elenco degli oneri. 2Le altre condizioni d'incanto potranno essere modificate dall'ufficio entro i limiti concessigli dall'articolo 134 capoverso 1 della LEF. Se vengono modificate solo dopo il loro deposito, l'ufficio dovrà far applicazione dell'articolo 52.
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 4 dic. 1975, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 164).
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Art. 66
G. Esecuzione dell'aggiudica-zione
I. Richiesta d'iscrizione del trapasso della proprietà
1L'ufficiale d'esecuzione richiederà d'ufficio l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà avvenuto in seguito all'aggiudicazione, tosto che consti che l'aggiudicazione non può più essere contestata mediante ricorso o che il ricorso interposto è stato respinto definitivamente. 2Di regola la richiesta non sarà fatta prima del pagamento integrale delle spese di trasferimento della proprietà e del prezzo di aggiudicazione. 3Tuttavia, dietro istanza motivata dell'aggiudicatario, l'ufficio potrà chiedere l'iscrizione del trapasso anche prima, purché questi fornisca garanzia sufficiente per il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione. In questo caso l'ufficio chiederà in pari tempo l'annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre secondo l'articolo 960 CC1.2 4Nei Cantoni che fanno dipendere l'iscrizione nel registro fondiario dal pagamento delle tasse di trapasso, l'ufficio differirà la richiesta d'iscrizione finché le tasse gli siano pagate o gli sia fornita la prova che furono pagate direttamente. 5Se il debitore non era ancora iscritto personalmente come proprietario nel registro fondiario (per es. quale erede), l'ufficio di esecuzione, chiedendo l'iscrizione del trapasso della proprietà in favore dell'aggiudicatario, provvederà a che in precedenza il fondo venga iscritto al nome del debitore.
1 RS 210 2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).
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Art. 67
II. Chi deve essere iscritto
L'ufficio non può far iscrivere come proprietario del fondo che la persona cui fu aggiudicato. L'iscrizione a nome di un terzo, che dichiari essere stato surrogato nell'acquisto come cessionario o come titolare di un diritto di prelazione, è vietata, anche se l'aggiudicatario vi consente.
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Art. 68
III. Cancellazioni dal registro fondiario
1Contemporaneamente all'iscrizione del trapasso della proprietà l'ufficio di esecuzione chiederà che siano cancellati dal registro fondiario: - a.
- i posti vacanti e i titoli di pegno eretti al nome del proprietario stesso, di cui il debitore non avesse disposto (art. 815 CC1). Ove tali titoli siano stati costituiti in pegno e, il credito garantito essendo scaduto, il relativo debito non sia stato accollato all'aggiudicatario, essi saranno parimenti estinti o ridotti nella misura in cui non risultassero coperti dal prezzo di aggiudicazione;
- b.
- i diritti di pegno o altri oneri non imposti all'aggiudicatario;
- c.
- le restrizioni della facoltà di disporre annotate in seguito al pignoramento del fondo (art. 15 cpv. 1 lett. a).
2Inoltre l'ufficio chiederà l'iscrizione degli oneri (servitù ecc.) non ancora iscritti ma constatati nella procedura di appuramento dell'elenco.
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Art. 69
IV. Annullamento di titoli di pegno
1Prima di procedere al riparto del ricavo, l'ufficio chiederà la consegna dei titoli concernenti i diritti di pegno immobiliare estinti in tutto od in parte per effetto della vendita. Anche se non vengono consegnati, l'ufficio ne provocherà la cancellazione o la modificazione nel registro fondiario deponendo l'importo delle somme loro spettanti. 2In tal caso l'avvenuta cancellazione o modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà pubblicata una volta nel foglio ufficiale e sarà, ove ne sia noto l'indirizzo, comunicata mediante lettera raccomandata al titolare, avvisandolo che sarà punita come frode l'alienazione o costituzione in pegno del titolo totalmente o parzialmente estinto per un importo superiore al valore che ha conservato. 3Qualora il possessore del titolo non sia noto, la cancellazione o la modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà resa di pubblica ragione per cura dell'ufficio di esecuzione, che menzionerà nella pubblicazione la comminatoria di cui all'alinea precedente.
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Art. 70
V. Avvisi agli inquilini ed affittuari
1Se esistono contratti di pigione o di affitto sul fondo venduto, l'ufficio informerà gli inquilini e gli affittuari del trapasso della proprietà e indicherà loro la data dalla quale l'acquirente ha il diritto di percepire le pigioni o gli affitti. 2Se al deliberatario è stata concessa una proroga per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, l'avviso precitato non sarà dato prima che il prezzo sia stato pagato e che l'ufficio abbia chiesta la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre annotata nel registro fondiario.
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Art. 71
H. Incanto senza risultato
1Qualora l'incanto sia andato deserto, per mancanza di offerta o perché l'offerta fatta era insufficiente ai sensi dell'articolo 142a in relazione con l'articolo 126 capoverso 1 della LEF o perché l'ufficiale preposto all'incanto ha rinunciato alla vendita a norma dell'articolo 127 della LEF, l'esecuzione, quanto al fondo pignorato e ai suoi accessori, diventa caduca. Gli accessori non potranno essere realizzati separatamente se non col consenso di tutti gli interessati (debitore, creditori pignoranti e pignoratizi).1 2Il ricavo netto dei frutti naturali e civili non ancora distribuito (art. 22 cpv. 1) e, al caso, quello della realizzazione del credito verso il deliberatario inadempiente (art. 72) saranno attribuiti ai creditori pignoranti e pignoratizi (art. 806 CC2) istanti. 3Gli inquilini, i locatari ed il registro fondiario saranno avvisati immediatamente che il pignoramento e le restrizioni della facoltà di disporre che ne dipendono sono diventati caduchi.
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). 2 RS 210
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Art. 72
J. Credito verso il deliberatario inadempiente
1Se il deliberatario non ha adempiute le condizioni della vendita e se il prezzo conseguito nel secondo incanto (art. 63) è inferiore a quello del primo, l'ufficio determinerà dapprima il valore del credito verso il deliberatario inadempiente e, nel caso di mancato pagamento entro il termine da parte del debitore del medesimo, ne darà comunicazione ai creditori procedenti e ai creditori pignoratizi i cui crediti rimasero scoperti, avvisandoli che se intendono far procedere alla realizzazione di detto credito secondo gli articoli 130 numero 1 e 131 della LEF dovranno farne domanda entro il termine di dieci giorni. In difetto di tale domanda, il credito sarà venduto ad un unico pubblico incanto.1 2Le garanzie fornite dal deliberatario inadempiente per l'adempimento delle condizioni di vendita saranno rimesse ai creditori che si sono incaricati dell'esazione del credito o cui venne assegnato in pagamento o al deliberatario del credito stesso (art. 170 cpv. 1 CO2). 3Ove in seguito a nuovo inadempimento anche da parte del nuovo aggiudicatario debbasi procedere ad altro incanto e ne risulti una nuova perdita, il credito verso il secondo deliberatario inadempiente sarà realizzato nel modo stabilito per il credito verso il primo.
1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2900). 2 RS 220
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