1La Confederazione promuove la pedagogia per la formazione professionale.
2A tale scopo gestisce un Istituto di formazione superiore incaricato:
- a.
- della formazione e della formazione continua dei responsabili della formazione professionale, in particolare dei docenti qualora i Cantoni non ne abbiano la competenza;
- b.
- della ricerca, di studi, di progetti pilota e della fornitura di servizi nel settore della formazione professionale e della formazione professionale continua.
3Il Consiglio federale può affidare all'Istituto altri compiti di interesse nazionale.
4Esso disciplina l'organizzazione dell'Istituto. Mediante un'adeguata suddivisione tiene conto delle esigenze dei Cantoni e delle regioni linguistiche.
5I conti, il preventivo e la pianificazione finanziaria dell'Istituto sottostanno alla legge federale del 6 ottobre 19892 sulle finanze della Confederazione. In casi particolari il Consiglio federale può prevedere deroghe, sempreché i compiti dell'Istituto lo giustifichino.
6Un emolumento può essere riscosso per offerte di formazione e prestazioni di servizi dell'Istituto. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
7Per sostituire o completare l'Istituto, il Consiglio federale può creare unitamente ai Cantoni altri istituti corrispondenti o riconoscere quelli esistenti.
8L'Istituto collabora con istituzioni di formazione adeguate.
1 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).
2 [RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3, 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 535, 3543 all. n. II 7 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64]. Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).