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Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell’autorizzazione e della dichiarazione
1 Chiunque, intenzionalmente: - a.
- senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell’autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni;
- b.
- in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell’autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo;
- c.37
- omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all’importazione, all’esportazione o al transito;
- d.
- fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell’autorizzazione;
- e.
- trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell’autorizzazione;
- f.
- partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.38 2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.39 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.40 4 Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l’infrazione commessa all’estero. 37 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). 38 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).
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Art. 34 Inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche
1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l’articolo 7 capoverso 2: - a.
- sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri41, importa, esporta, fa transitare, deposita42 armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o ne dispone in altro modo;
- b.
- induce altri43 a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, oppure
- c.
- favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.44 2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.45 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.46 4 L’infrazione commessa all’estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se: - a.
- viola convenzioni internazionali che vincolano la Svizzera, e
- b.
- l’autore è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera.
5 L’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale47 è applicabile.48
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Art. 35 Inosservanza del divieto di mine antiuomo
1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l’articolo 8capoverso 2: - a.
- sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri49, importa, esporta, fa transitare, deposita mine antiuomo o ne dispone in altro modo;
- b.
- induce altri50 a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, o
- c.
- favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.51 2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.52 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.53 49 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 50 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 51 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).
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Art. 35a Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo 54
1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l’articolo 8a capoverso 3: - a.
- sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;
- b.
- induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o
- c.
- favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. 2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.
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Art. 35b Inosservanza del divieto di finanziamento 55
1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3, infrange il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria. 3 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità di un’infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c.
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Art. 36 Contravvenzioni
1 Chiunque, intenzionalmente: - a.
- rifiuta di fornire informazioni, documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 27 e 28 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito;
- b.
- contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un’altra fattispecie penale,
è punito con la multa fino a 100 000 franchi.56 2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. 4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.57 56 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).
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Art. 37 Infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale
Se l’infrazione è commessa nell’ambito della conduzione aziendale, è applicabile l’articolo 6 della legge del 22 marzo 197458 sul diritto penale amministrativo.
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Art. 38 Confisca di materiale bellico 59
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa se e nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200460 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 59 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). 60 RS 312.4
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Art. 39 Confisca di valori patrimoniali 61
I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200462 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 61 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). 62 RS 312.4
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Art. 40 Giurisdizione, obbligo di denuncia
1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. 2 Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali, sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.
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