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Art. 33 Inosservanza degli obblighi dell’autorizzazione e della dichiarazione
1 Chiunque, intenzionalmente: - a.
- senza autorizzazione o contravvenendo alle condizioni o oneri stabiliti nell’autorizzazione fabbrica, importa, fa transitare, esporta, commercia o procura materiale bellico, oppure stipula contratti per il trasferimento di beni immateriali, «know how» compreso, che concernono materiale bellico o per il conferimento di diritti sugli stessi beni;
- b.
- in una domanda fornisce indicazioni inesatte o incomplete, determinanti per il rilascio dell’autorizzazione, oppure fa uso di una siffatta domanda allestita da un terzo;
- c.39
- omette di notificare o non notifica correttamente materiale bellico destinato all’importazione, all’esportazione o al transito;
- d.
- fornisce, trasferisce o procura materiale bellico a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell’autorizzazione;
- e.
- trasferisce beni immateriali, «know how» compreso, o conferisce diritti sugli stessi beni a un destinatario o a un luogo di destinazione diverso da quello menzionato nell’autorizzazione;
- f.
- partecipa al finanziamento di un traffico illecito di materiale bellico o svolge attività di mediazione per il finanziamento di un tale traffico
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.40 2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.41 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.42 4 Ove si tratti di importazione o di transito non permessi, è parimenti punibile l’infrazione commessa all’estero. 39 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). 40 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 41 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 42 Nuovo testo giusta il n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 34 Inosservanza del divieto di armi atomiche, biologiche e chimiche
1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l’articolo 7 capoverso 2: - a.
- sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri43, importa, esporta, fa transitare, deposita44 armi atomiche, biologiche o chimiche (armi ABC) o ne dispone in altro modo;
- b.
- induce altri45 a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, oppure
- c.
- favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.46 2 ...47 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.48 4 L’infrazione commessa all’estero è punibile, indipendentemente dal diritto del luogo di commissione, se: - a.
- viola convenzioni internazionali che vincolano la Svizzera, e
- b.
- l’autore è cittadino svizzero o è domiciliato in Svizzera.
5 L’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale49 è applicabile.50
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Art. 35 Inosservanza del divieto di mine antiuomo
1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l’articolo 8capoverso 2: - a.
- sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri51, importa, esporta, fa transitare, deposita mine antiuomo o ne dispone in altro modo;
- b.
- induce altri52 a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a, o
- c.
- favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.53 2 ...54 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.55 51 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 52 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 53 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 54 Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). 55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323).
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Art. 35a Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo 56
1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l’articolo 8a capoverso 3: - a.
- sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;
- b.
- induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o
- c.
- favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a,
è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. 2 ...57 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. 56 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; £FF 2011 5323). 57 Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 35b Inosservanza del divieto di finanziamento 58
1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3, infrange il divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 ...59 3 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità di un’infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c. 58 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° feb 2013 (RU 2013 295; FF 2011 5323). 59 Abrogato dal n. I 17 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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Art. 36 Contravvenzioni
1 Chiunque, intenzionalmente: - a.
- rifiuta di fornire informazioni, documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 27 e 28 capoverso 1 o fornisce false indicazioni in merito;
- b.
- contravviene in altro modo a una disposizione della presente legge o a una disposizione esecutiva o a una decisione emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un’altra fattispecie penale,
è punito con la multa fino a 100 000 franchi.60 2 Il tentativo e la complicità sono punibili. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 40 000 franchi. 4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.61
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Art. 37 Infrazioni commesse nell’ambito della conduzione aziendale
Se l’infrazione è commessa nell’ambito della conduzione aziendale, è applicabile l’articolo 6 della legge del 22 marzo 197462 sul diritto penale amministrativo.
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Art. 38 Confisca di materiale bellico 63
Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca del materiale bellico in causa nella misura in cui non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Il materiale bellico confiscato nonché l’eventuale ricavo della realizzazione sono devoluti alla Confederazione; è fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200464 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.
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Art. 39 Confisca di valori patrimoniali 65
I valori patrimoniali confiscati e i risarcimenti equivalenti sono devoluti alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200466 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. 65 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). 66 RS 312.4
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Art. 40 Giurisdizione, obbligo di denuncia
1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. 2 Le autorità federali e cantonali preposte al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali, sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni.
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